Commento alla Sentenza Cassazione Sezione Unite n. 32.360 del 13/12/2018.

in Deontologia Professionale

La sentenza della Cassazione n. 32.360/2018 ha generato una orientamento che è destinato a rimanere dirimente nella futura giurisprudenza in materia di termini per esperire il ricorso avverso sanzioni disciplinari irrogate ad avvocati dai Consigli dell’Ordine di appartenenza.
L’avvocato Giacomo Sottocasa, che proprio di questa causa è stato fautore, nonché responsabile della strategia difensiva che si è poi dimostrata vincente, difendeva un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati di Savona, che era stato sanzionato in quanto un post sul sito internet del suo studio legale, era stato ritenuto dal Consiglio dell’Ordine “annuncio di ricerca di procacciatore di pratiche legali”, che, come noto, è proibito dal codice deontologico forense.
A questa decisione del Consiglio dell’ordine il sanzionato aveva posto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense, che tuttavia dichiarava inammissibile l’impugnazione del professionista in quanto sarebbe avvenuta oltre il termine massimo di 20 giorni previsto dal regio decreto 1578 del 1933. A questo punto per difendere il sanzionato si rivelava necessario il ricorso in Cassazione.
I motivi di impugnazione sono stati sostanzialmente due:

  • violazione di legge: il CNF aveva applicato il termine di 20 giorni per l’ammissibilità del ricorso, non considerando il termine, più favorevole al sanzionato, di 30 giorni, ai sensi del regolamento n. 2 del 21/02/2014, art 33 e 39, entrato in vigore il 01/01/2015, anteriormente cioè alla notificazione del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avvenuto il 09/01/2015
  • Assenza di motivazione della decisione

Le Sezioni Unite si sono espresse su tali propositi in senso favorevole al ricorrente, concordando sull’ammissibilità nel merito del vizio denunciato, ovvero la decadenza dell’impugnazione in applicazione di una disposizione non più vigente.
La Corte Suprema ha richiamato la L. 31/2012 n. 247, all’art. 65, in materia di disciplina dell’ordinamento della professione forense, la quale dispone che “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.” La Cassazione ha ritenuto che tale norma debba interpretarsi intendendo l’inibizione immediata dell’applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto come rilevante, e, cioè, sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti.
Di conseguenza, nello specifico, alla data del 09/01/2015, in cui è stato notificato al ricorrente il provvedimento sanzionatorio, il termine per proporre ricorso al CNF era di 30 giorni, e non 20.
Così motivato la Cassazione S.U. ha disposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimento del secondo, ha cassato la decisione del Consiglio Nazionale Forense e rinviato a quest’ultimo in diversa composizione la decisione in materia e la statuizione delle spese.
A scopo consultivo si riporta la massima della relativa sentenza

Cass. Civ. S.U. 13.12.2018 n. 32.360
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense, previsto dell’art. 61, 1° comma, l. n. 247 del 2012 trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento Cnf 21 febbraio 2014 n.2 , in quanto la regola transitoria dettata dell’art. 65, 1° comma l. cit. inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti.