Il problema della Cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificata contra lege: inesistenza dell’atto.

in Fisco e diritto tributario

La disciplina della notificazione è regolata negli articoli che vanno dal 137 al 151 del codice di procedura civile, e, per quanto riguarda specificatamente la materia tributaria, dal D.P.R. 602/1973, all’art 26.
Il legislatore, prima quest’ultimo decreto, aveva tassativamente previsto che la notificazione dell’atto fosse svolta direttamente “da parte dell’esattore”. Successivamente, tuttavia, ha cancellato tale inciso e, di conseguenza, ha previsto che fosse svolta soltanto dai soggetti tassativamente indicati dall’art 26 del D.P.R. precedentemente citato ovvero dagli ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, o, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. Il significato proprio delle parole e l’intenzione del legislatore sono chiari nell’escludere, a far data dal primo luglio 1999 l’esattore (oggi concessionario) dalla notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nonostante tale imprescindibile normativa Equitalia prima e Agenzia delle Entrate-Riscossione ora, è solita notificare i suoi provvedimenti in maniera illecita, a causa dell’assoluta erroneità procedurale della stessa, tale da potersi considerare come mai consegnate le relative Cartelle, e, in definitiva, inesigibili i crediti azionati.
Infatti la notifica della Cartella di pagamento non ha unicamente il fine di far conoscere l’atto al contribuente, ma essendo la stessa Cartella di pagamento un atto unilaterale ricettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica.
L’interpretazione dell’art 26 D.P.R. 602/73 porta a ritenere che il legislatore abbia voluto stabilire una garanzia maggiore per le notificazioni di atti sostanziali che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente, prevedendo che solo i soggetti tassativamente indicati possano validamente effettuarle. All’interno dello stesso primo comma l’art 26 disciplina poi le modalità con cui gli stessi soggetti possono notificare gli atti, tra le quali si annovera anche l’invio dell’atto per posta.
Proprio su quest’ultimo punto la giurisprudenza ha rilevato che “Le controdeduzioni di Equitalia fanno ricorso al secondo periodo del primo comma dell’art 26 del citato D.P.R., laddove si legge: «La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.» Tale interpretazione non convince il Collegio in quanto la locuzione citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa non è altro che la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26, tenendo come riferimento il punto principale dell’articolo laddove specifica che «la Cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati» e la possibilità di notificare la Cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o agli altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione.” (Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 533/2010).
Su tale punto si è formata una granitica giurisprudenza delle corti di merito (C.T.R. Emilia-Romagna n 2.005/2015, C.T.P Roma, sez 19, 247/2013, C.T.P. Milano, sez 45, 80/2012, C.T.R. Lombardia, sez 5, 141/2009 e altre ancora).
Questa soluzione porta ad una triplice considerazione:
1. la Cartella può essere impugnata senza alcuna preclusione di decadenza, in quanto la stessa non è stata regolarmente notificata, quindi è inesistente.
2. l’inesistenza anzidetta impedisce sia la rinnovazione dell’atto ex art. 291 c.p.c., sia la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
3. in osservanza alla pratica consuetudinaria dell’Agenzia delle Entrate di consegnare (non notificare, come detto) in tempi ormai prossimi alla maturazione dei termini prescrizionali, l’impugnazione della Cartella per inesistenza di valida notifica apre un procedimento che per giungere ad una sentenza definitiva impiegherà normalmente qualche anno lasciando in tal modo cadere in prescrizione il tributo.
L’Agenzia delle Entrate solitamente usa difendersi citando due sentenze della Cassazione, ma impropriamente.
Tali sentenze sono Cass. 11.708/2011, che stabilisce la validità della notifica per raccomandata da parte dell’esattore, ma attenendo alla fase precedente della riforma dell’art 26 del D.P.R. 602/1972, divenuto efficace solo nel 1999, e la sentenza Cass. 1.091/2013, che stabilisce la validità della notifica per raccomandata da parte di Equitalia tramite Ufficio Postale, ovvero che la notifica può essere effettuata esclusivamente da Pubblico Ufficiale il quale è qualificato tale per legge e che è ben diverso dal postino o portalettere che, per contro, non ha e non può rivestire alcuna qualifica di “pubblico ufficiale” addetto alla notifica.
In seguito alla L. n. 124 del 2017, che liberalizza il mercato relativo alle notifiche degli atti giudiziari, oggi non solo tale compito può essere esercitato dalle Poste Italiane, ma da qualsiasi altro corriere di posta privata.
Ciò detto, a testimonianza di quanto tale terreno di discussione sia ancora irto di problematiche, una recentissima ordinanza della Cassazione, la n. 27.275 del 2017, ha sostenuto la validità della notifica della Cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario attraverso l’invio di una raccomandata con avviso di ritorno, condividendo la ragioni della sentenza poc’anzi analizzata della Suprema Corte del 2013, ovvero che la notifica può essere integralmente affidata all’ufficio postale. La Corte in tale ordinanza ha inoltre ritenuto che “La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinarlo, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito.” Sulla base di questa duplice motivazione la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata, emanata dalla Commissione Tributaria del Piemonte, che invece si era attenuta alla giurisprudenza maggioritaria fin qui analizzata.
A questo punto necessiterà attendere ulteriori sviluppi per comprendere come la giurisprudenza di merito applicherà tali decisioni della cassazione, e se la stessa non intenderà modificare il suo orientamento, in osservanza delle deduzioni fin qui argomentate.

Bibliografia

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• C. GARAU, Notifica multa o cartelle esattoriali da poste private. Quando vale, 2019, reperibile on-line all’indirizzo: www.termometropolitico.it