Il danneggiato che cita il solo danneggiante (anziché anche la sua assicurazione).

in Procedura civile

Il caso nel quale un soggetto sia danneggiato da un altro soggetto e che questi sia assicurato (si pensi, per esempio ad un incidente stradale, ma non solo), il danneggiato potrebbe citare anche il solo danneggiante.

Normalmente si cita congiuntamente l’assicurazione, che interviene in giudizio con i propri legali, per difendere le proprie ragioni, al fine di non fornire il risarcimento laddove da loro ritenuto non dovuto. Ma se, invece, si affrontasse una causa senza citare l’assicurazione, magari perché convinti dalla capienza del patrimonio del danneggiante, già di per sé capace di soddisfare le pretese risarcitorie del danneggiato, che cosa comporterebbe per l’assicurazione?

La risposta a tale quesito è oggetto di contrasto nella giurisprudenza, che ha ribaltato l’orientamento che fino ad ora pareva il maggioritario, esprimendosi con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n 18225/2019.

Nel caso concreto, un soggetto è stato investito da un’automobile condotta da un noto uomo dello spettacolo, ed ha citato solo quest’ultimo, non citando l’assicurazione del mezzo. Il soggetto attivo è stato effettivamente condannato a risarcire l’investito, ma, considerate le difficoltà nell’incassare il dovuto pagamento, il danneggiato è ricorso alla sua assicurazione, che, tuttavia ha negato tale risarcimento in quanto, non essendo stata citata nella precedente causa, non ha potuto difendere le sue ragioni, indi per cui il risarcimento derivato dalla condanna del loro assicurato non può trasferirsi direttamente sulle loro casse.

La Cassazione, chiamata a sindacare la legittimità della sentenza di secondo grado, ha espresso una sentenza esattamente congruente con le richieste dell’istituto assicurativo, negando la possibile esistenza della così detta “efficacia riflessa del giudicato”. L’istituto in questione, di origine giurisprudenziale, ammette che in talune circostanze, una sentenza passata in giudicato possa valere, “a cascata”, anche su altre parti non direttamente coinvolte nel giudizio concluso, ma con interessi evidenti alle questioni trattate in causa. I Supremi Giudici hanno ritenuto che nei confronti dell’assicuratore rimasto estraneo al giudizio, il giudicato rivesta esclusivamente efficacia probatoria documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.