La bolletta non basta per provare l’esistenza di un credito.

in Contratti

La fattura contenuta in una bolletta non integra la prova assoluta del diritto di credito in capo al mittente. La giurisprudenza è piuttosto consolidata su questo principio, ma una disposizione del codice sembrerebbe andare a contrastare tale scuola di pensiero. Ci stiamo riferendo all’articolo 633 del codice di procedura civile, che regolamenta la procedura per poter ricorrere alla concessione di un decreto ingiuntivo. Tra i vari requisiti al punto 1 è previsto il caso in cui si dia prova scritta del credito, che deve avere per oggetto una soma liquida di denaro o di altra cosa fungibile, o comunque una cosa mobile determinata.

Evidentemente la bolletta non può che integrare tali requisiti, essendo un atto scritto riguardante un credito consistente in denaro (il dovuto dall’utente per la fornitura di un bene di consumo). Quindi, ai sensi della legge, il fornitore che non sia regolarmente pagato dall’utente, ha diritto di richiedere al giudice l’ingiunzione di pagamento all’usufruitore della sua fornitura che non abbia adempiuto al pagamento di quanto dovutogli.

Tuttavia, qui si inserisce la consolidata elaborazione giurisprudenziale; in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, il fornitore dovrà allegare ulteriore e idoneo materiale istruttorio volto a certificare l’esistenza del credito; non basta la mera fattura contenuta nella bolletta.

Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito da un’ordinanza della Cassazione, la n. 17659/2019.

Nel caso concreto, un’azienda di fornitura di acqua potabile aveva ingiunto ad un Comune suo cliente, il pagamento di 150.000 €, per mancati pagamenti. Il Comune si era difeso sostenendo che le tredici fatture depositate agli atti (l’unico elemento di prova a sostegno delle pretese del creditore) non sarebbero potute considerarsi “prove assolute”, in quanto documenti unilaterali e che non si riferivano né all’an né al quantum della prestazione eseguita e pagata.

I Supremi Giudici hanno condiviso la posizione dell’Autorità comunale, richiamando la massima della sentenza n. 5915/2011 la quale disponeva “La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto”.

In definitiva, secondo un ormai consolidata giurisprudenza, se la fattura, nello specifico di una bolletta, non pagata da diritto all’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del presunto debitore, ex art. 633 c.d.c., tale documento, in caso di opposizione, non può bastare a fornire prova incontestabile dell’esistenza di un credito, essendo obbligatorio per il fornitore-creditore, integrarla con altri documenti idonei a tali finalità.