Il pubblico impiego: natura giuridica e principi costituzionali.

in Diritto Amministrativo

Per pubblico impiego si intende il lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, sia esso il Comune, la regione, lo Stato o altre agenzie che svolgono una funzione pubblica e che hanno, di conseguenza, una matrice pubblica.

Il pubblico impiego è regolato innanzi tutto dalla nostra Carta Costituzionale, che prevede l’obbligatorietà del concorso pubblico come procedimento di scelta dei più meritevoli, salvo eccezioni previste dalla legge. Inoltre la pubblica amministrazione deve essere eseguita nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico, come stabilito nella riforma costituzionale del 2012, propugnata dall’Unione Europea, e deve garantire, inoltre, buon andamento e imparzialità. Oltre a tali principi, il legislatore ne ha inseriti molti altri, corollario di questi, come il principio di trasparenza, di celerità, di motivazione dei provvedimenti amministrativi e molti altri. Va da sé che l’impiegato pubblico, ovvero colui che esercita le funzioni pubbliche, è obbligato ad agire in ottemperanza a tali principi.

Altro principio fondamentale è quello che il pubblico impiegato debba perseguire esclusivamente l’interesse pubblico della Nazione, che può autorizzarlo anche al compimento di provvedimenti ablatori e coercitivi nei confronti del singolo consociato, ove previsto dalla legge, proprio perché il perseguimento di un interesse pubblico è superiore, per definizione, a quello del singolo.

Nel corso della storia più recente, inoltre, il pubblico impiego ha conosciuto una serie di riforme (solo per citare le ultime in questa direzione: la riforma Brunetta e la riforma Madia) volte alla sua “privatizzazione”, ove tale obbiettivo non contraddica le sue funzioni pubbliche. Oggi, infatti, i pubblici impiegati hanno un loro contratto collettivo nazionale (concordato tra ARAN e comitati di settore) e integrativo, sono sottoposti per cause inerenti le problematiche sul lavoro, alla giurisdizione ordinaria del lavoro (non più a quella amministrativa), i dirigenti pubblici sono a tutti gli effetti equiparati ai datori di lavoro privati, e altre innovazioni tese a ridurre al minimo possibile le differenze sussistenti tra impiego pubblico e privato.