Il bilancio dello Stato.

in Diritto Amministrativo

La legge di contabilità e di finanza pubblica (L. 196/2009) ha inteso razionalizzare e potenziare il complesso di regole e procedure che presiedono il sistema delle decisioni di bilancio, alla luce delle nuove misure adottate dalla UE per favorire un più intenso coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macro-economico.

La nuova legge ha pertanto modificato la disciplina dei contenuti degli strumenti di bilancio e del ciclo della programmazione economico-finanziaria nazionale tenendo conto del ruolo dei diversi livelli istituzionali nel perseguimento degli obiettivi finanziari.

Gli strumenti della programmazione di bilancio delineati dalla legge di contabilità, poi modificata dalla legge163/2016, sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 10 aprile. Il DEF espone il quadro della programmazione economico finanziaria su base almeno triennale e include lo schema di Programma di stabilità e lo schema del Programma Nazionale di riforma, documenti da presentare alle Istituzioni comunitarie entro il 30 aprile;

b) la Nota di aggiornamento al DEF, presentata annualmente alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge di bilancio, che a seguito delle modifiche operate dalla legge 163/2016, costituisce l’unico provvedimento di bilancio, comprensivo sia della legge di Stabilità che del disegno di legge di bilancio. Esso si articola in due sezioni: la prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda, dedicata, invece alle previsioni di entrata e di spesa, assolve le funzione del disegno di legge di bilancio. Il nuovo disegno di legge di bilancio è presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 20 ottobre;

d) il Documento programmatico di bilancio (DPB) per l’anno successivo, riassume i contenuti della manovra predisposta con il disegno legge di bilancio;

e) il disegno di legge di assestamento, presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 30 giugno;

f) i disegni di legge.