Diritto di Famiglia

Pensione di reversibilità e coppie omosessuali sposate all’estero prima del 2016: cosa cambia dopo la sentenza n. 91/2026 della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 91, depositata il 28 maggio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta su una questione di forte rilievo familiare e patrimoniale: il diritto alla pensione di reversibilità del partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero prima dell’entrata in vigore della legge italiana sulle unioni civili.

La decisione non va letta in modo frettoloso. Non significa che ogni convivenza affettiva venga equiparata al matrimonio. Non significa neppure che la legge n. 76/2016 sulle unioni civili venga applicata retroattivamente in modo indistinto a qualunque situazione precedente. Il punto è più preciso: la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo negare la reversibilità quando la coppia aveva già formalizzato all’estero un vincolo matrimoniale, ma non aveva potuto farlo riconoscere in Italia perché, prima del 2016, mancava una disciplina idonea a produrre effetti interni.

È una pronuncia importante perché mette al centro una domanda concreta: può una lacuna normativa, unita al decesso di uno dei partner prima della riforma, impedire per sempre il riconoscimento di una tutela economica collegata alla solidarietà familiare? La risposta della Consulta è negativa, ma entro un perimetro preciso.

Il caso deciso

La questione nasce da un giudizio nel quale il superstite di una coppia omoaffettiva, sposata all’estero, aveva chiesto all’INPS la pensione di reversibilità dopo la morte del partner. La prestazione era stata negata perché il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, cioè prima dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge n. 636/1939, nella parte in cui non consentiva l’attribuzione della pensione di reversibilità in questa specifica situazione.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui escludeva la reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, quando il decesso dell’altro componente della coppia fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016.

Il quadro normativo

Il primo riferimento è il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Si tratta di una disciplina storica in materia previdenziale, nella quale si colloca anche la tutela dei superstiti.

Il secondo riferimento è la legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto in Italia la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto. La legge è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

L’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 ha previsto una clausola di estensione molto rilevante: al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge” o “coniugi” si applicano anche alle parti dell’unione civile. La stessa norma, però, contiene eccezioni importanti, in particolare per le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e per la legge n. 184/1983 in materia di adozione.

Questo dato è decisivo: dal 2016 in avanti, l’unione civile è stata costruita come formazione sociale dotata di effetti personali e patrimoniali significativi, compresi quelli che riguardano molte tutele collegate allo status familiare. Il problema affrontato dalla sentenza n. 91/2026, però, riguardava il periodo precedente.

La questione giuridica: il tempo della legge e il tempo della vita familiare

La difficoltà nasce dal disallineamento tra due tempi: il tempo della vita della coppia e il tempo dell’intervento legislativo.

La coppia aveva formalizzato un matrimonio all’estero prima che l’Italia disciplinasse le unioni civili. Il decesso di uno dei partner era avvenuto anch’esso prima del 2016. Quando la legge n. 76/2016 è entrata in vigore, il rapporto affettivo e familiare era già stato interrotto dalla morte, e proprio questo evento impediva di accedere ordinariamente al nuovo quadro di tutela.

Il problema, quindi, non era quello di attribuire effetti previdenziali a una relazione puramente di fatto, priva di qualunque formalizzazione. Il problema era stabilire se fosse ragionevole negare ogni tutela a chi aveva già contratto un vincolo matrimoniale all’estero, ma si era trovato nell’impossibilità giuridica di farlo valere in Italia prima della morte del partner.

La Corte ha valorizzato questa peculiarità. Non ha costruito una regola generale per tutte le relazioni affettive anteriori al 2016, ma ha individuato una specifica irragionevolezza: l’ordinamento oggi riconosce effetti di unione civile ai matrimoni omosessuali contratti all’estero; sarebbe allora ingiustificato escludere il superstite solo perché il decesso è avvenuto quando quella disciplina ancora non esisteva.

La funzione della pensione di reversibilità

Per comprendere la decisione occorre considerare la natura della pensione di reversibilità. Essa non è un beneficio occasionale né una liberalità. È una prestazione previdenziale che tutela il superstite rispetto alla perdita del sostegno economico derivante dal decesso del titolare della pensione o dell’assicurato.

Nel linguaggio della Corte costituzionale, la reversibilità è collegata alla solidarietà familiare e alla funzione di protezione economica del superstite. Non riguarda soltanto il rapporto tra individuo e INPS, ma riflette una dimensione familiare: la vita comune può produrre affidamenti, scelte economiche, contributi diretti e indiretti alla stabilità patrimoniale della coppia.

Questo è il passaggio più rilevante sul piano editoriale. Il diritto di famiglia contemporaneo non si esaurisce nella disciplina della crisi della coppia, dell’affidamento dei figli o dei rapporti personali. Comprende anche le conseguenze patrimoniali della vita familiare: successioni, casa, assegni, prestazioni previdenziali, protezione del partner debole o superstite.

La sentenza n. 91/2026 si colloca esattamente in questa area: non modifica la disciplina della filiazione o dell’adozione, ma incide sul riconoscimento economico di una relazione familiare formalizzata all’estero e rimasta priva di piena tutela interna per ragioni temporali e normative.

Cosa ha deciso davvero la Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, se il decesso dell’altro partner è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016.

La Corte ha però formulato il proprio ragionamento in modo circoscritto. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui non sussiste, a livello costituzionale, una necessità generale di equiparare le unioni omoaffettive al matrimonio. Questo passaggio serve a delimitare la portata della decisione.

La soluzione si fonda invece su tre elementi combinati:

  1. la coppia aveva contratto matrimonio all’estero;
  2. il matrimonio e il decesso erano entrambi anteriori alla legge n. 76/2016;
  3. prima della legge sulle unioni civili mancava uno strumento italiano idoneo ad attribuire effetti al vincolo tra persone dello stesso sesso contratto all’estero.

È questa combinazione a rendere irragionevole l’esclusione. La Corte non dice che ogni rapporto affettivo stabile debba produrre diritto alla reversibilità. Dice che, in questa particolare situazione, la negazione della prestazione crea una disparità di trattamento non giustificata.

Cosa cambia in pratica

Sul piano pratico, la sentenza apre uno spazio di tutela per i partner superstiti che si trovino in una situazione analoga: matrimonio omosessuale contratto all’estero prima della legge n. 76/2016 e decesso dell’altro partner avvenuto prima dell’entrata in vigore della disciplina italiana.

Per questi casi, la decisione può incidere su domande amministrative, ricorsi contro dinieghi dell’INPS o giudizi ancora pendenti. Naturalmente, ogni posizione richiede una verifica specifica: occorre accertare l’esistenza del matrimonio estero, la data del vincolo, la data del decesso, il regime applicabile e gli eventuali termini procedurali.

La pronuncia può avere anche un valore più ampio come criterio interpretativo: quando il legislatore introduce una disciplina di riconoscimento familiare, non sempre le situazioni anteriori possono essere liquidate con una risposta puramente formale. Se esisteva già una formalizzazione giuridica all’estero e se la mancanza di tutela dipendeva da un vuoto dell’ordinamento italiano, il giudice costituzionale può intervenire per evitare esiti irragionevoli.

Cosa non cambia

È altrettanto importante chiarire cosa la sentenza non stabilisce.

Non viene riconosciuto un diritto generalizzato alla reversibilità per tutte le convivenze omoaffettive anteriori al 2016. La Corte, anzi, distingue il caso deciso dalle semplici convivenze: qui esisteva un matrimonio contratto all’estero, cioè un vincolo formalizzato secondo un ordinamento straniero.

Non viene introdotta una piena equiparazione costituzionale tra matrimonio e unione omoaffettiva. La Consulta richiama espressamente il proprio orientamento secondo cui il matrimonio non costituisce automaticamente il parametro di confronto per ogni relazione affettiva. Il controllo di costituzionalità opera su specifiche disparità irragionevoli, non su un’equiparazione generale imposta in via giudiziale.

Non viene risolta la diversa questione dell’adozione da parte delle coppie unite civilmente. La legge n. 76/2016, al comma 20, mantiene infatti una disciplina particolare per le disposizioni in materia di adozione. Il tema della reversibilità riguarda la protezione previdenziale del superstite; quello dell’adozione coinvolge status del minore, filiazione e interesse superiore del minore. Sono piani collegati dal punto di vista dei diritti familiari, ma giuridicamente distinti.

Implicazioni per professionisti e famiglie

Per gli avvocati e gli operatori del diritto, la sentenza suggerisce almeno tre attenzioni operative.

La prima riguarda la ricostruzione documentale. Nei casi simili, sarà essenziale provare il matrimonio contratto all’estero, la sua data, la sua validità secondo l’ordinamento straniero e la data del decesso.

La seconda riguarda il rapporto con l’INPS. La decisione costituzionale può incidere sui dinieghi fondati sulla mancanza, prima del 2016, di una disciplina italiana delle unioni civili. Tuttavia, la singola domanda dovrà essere valutata anche alla luce dei termini, delle eventuali prescrizioni e dello stato del procedimento.

La terza riguarda la lettura sistematica del diritto di famiglia. La pronuncia conferma che le relazioni familiari non sono rilevanti solo quando producono figli o quando entrano in crisi. Sono rilevanti anche quando generano affidamenti economici, solidarietà patrimoniale e aspettative di protezione dopo la morte del partner.

Conclusione

La sentenza n. 91/2026 della Corte costituzionale è una decisione importante, ma non va trasformata in uno slogan. Non afferma una retroattività generalizzata della legge sulle unioni civili e non estende automaticamente la reversibilità a ogni relazione affettiva precedente al 2016.

Il suo nucleo è più preciso e, proprio per questo, più solido: quando una coppia omosessuale aveva già contratto matrimonio all’estero e non aveva potuto ottenerne effetti in Italia per mancanza di una disciplina interna, il decesso di uno dei partner prima della legge n. 76/2016 non può cancellare definitivamente la tutela previdenziale del superstite.

La soluzione più prudente è dunque leggere la pronuncia come una correzione costituzionale di una lacuna specifica. Essa valorizza la formalizzazione del vincolo, la funzione solidaristica della reversibilità e l’irragionevolezza di una perdita di tutela dovuta non alla mancanza di un legame giuridico, ma all’impossibilità storica di farlo riconoscere nell’ordinamento italiano.

Per il diritto di famiglia, il messaggio è chiaro: le tutele patrimoniali della coppia non possono essere interpretate ignorando la realtà giuridica e personale del rapporto. Quando la legge arriva tardi, la Costituzione può impedire che quel ritardo diventi una ingiustizia permanente.