Diritto di Famiglia, Privacy

Foto dei figli sui social: serve il consenso di entrambi i genitori? Introduzione: quando una foto familiare diventa un problema giuridico

Pubblicare sui social network una fotografia del proprio figlio può sembrare, nella percezione comune, un gesto ordinario: una ricorrenza, una gita, un momento di vita familiare, un’immagine condivisa con parenti e amici. Tuttavia, quando il soggetto ritratto è un minore, e soprattutto quando i genitori sono separati o in conflitto, quel gesto assume un rilievo giuridico ben più ampio.

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2026, doc. web n. 10251841, rilanciato nella Newsletter n. 548 del 17 giugno 2026, consente di tornare su una questione sempre più frequente: un genitore può pubblicare sui social le foto dei figli minori senza il consenso dell’altro?

La risposta prudente, quando si tratta di figli minori di 14 anni e di responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente, è negativa. La pubblicazione dell’immagine del figlio su un social network non è una semplice scelta di vita quotidiana priva di effetti esterni. È un trattamento di dati personali del minore, e come tale richiede una base giuridica idonea. Nel caso esaminato, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento, ha vietato l’ulteriore pubblicazione delle immagini dei figli minori sui social senza il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e ha ammonito la madre.

Il punto merita attenzione perché non riguarda solo la privacy in senso stretto. Riguarda il modo in cui il diritto sta imparando a proteggere l’identità digitale del minore, la sua immagine, la sua autodeterminazione futura e il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Il caso deciso dal Garante Privacy

Il procedimento nasce dal reclamo presentato da un padre, il quale lamentava la pubblicazione non autorizzata di immagini raffiguranti i figli minori infraquattordicenni sui profili social riconducibili alla madre, in particolare su Facebook. Il padre chiedeva all’Autorità di vietare ulteriori trattamenti delle immagini in assenza del suo consenso.

La madre, secondo quanto ricostruito nel provvedimento, aveva sostenuto che le fotografie fossero poche, relative a momenti ordinari della vita familiare, prive di contenuti lesivi e pubblicate con finalità affettiva e relazionale. Aveva inoltre rappresentato la disponibilità a limitare la visibilità del profilo e a modulare le impostazioni di privacy.

Il Garante non ha ritenuto tali argomenti sufficienti. La ragione è centrale: la finalità affettiva della condivisione, l’apparente neutralità delle immagini o il numero ridotto delle fotografie non eliminano la necessità di una base giuridica valida. Una foto del minore pubblicata su un social network resta un dato personale del minore diffuso in un ambiente digitale potenzialmente replicabile, ricondivisibile e non pienamente controllabile.

L’Autorità ha quindi accertato l’assenza del consenso dell’altro genitore, anch’egli esercente la responsabilità genitoriale, e ha ritenuto integrata la violazione del principio di liceità del trattamento, richiamando il Regolamento UE 2016/679, il Codice privacy e l’art. 2-quinquies del d.lgs. n. 196/2003.

Perché la foto del minore è un dato personale

Per comprendere la portata del provvedimento occorre partire da un concetto semplice: l’immagine di una persona identificata o identificabile è un dato personale. Se la persona ritratta è un minore, il trattamento richiede un livello di cautela ancora maggiore, perché il minore può non essere pienamente consapevole dei rischi connessi alla diffusione della propria immagine online.

Il GDPR, nel considerando 38, riconosce che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, proprio perché possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei diritti connessi al trattamento. Questo principio non resta astratto: quando una fotografia viene caricata su un social network, l’immagine può uscire dalla sfera familiare e diventare accessibile, copiabile, inoltrabile o comunque esposta a una circolazione ulteriore.

È qui che lo sharenting, cioè la condivisione online di contenuti relativi ai figli da parte dei genitori, diventa giuridicamente sensibile. Non ogni condivisione ha lo stesso peso, ma la pubblicazione sui social non può essere trattata come se fosse equivalente alla conservazione di una foto in un album privato o all’invio occasionale a un familiare in un contesto strettamente riservato.

Il Garante richiama proprio questo profilo: anche un profilo apparentemente “chiuso” o limitato agli amici non garantisce un controllo assoluto sulla successiva circolazione del contenuto. Le impostazioni di privacy possono cambiare; gli utenti ammessi alla visione possono salvare o ricondividere; la platea effettiva può ampliarsi. Per questo la pubblicazione online richiede una valutazione preventiva, non una giustificazione successiva fondata sull’assenza di danno già dimostrato.

Il ruolo dell’art. 2-quinquies del Codice privacy

Il dato normativo più importante è l’art. 2-quinquies del Codice privacy, introdotto nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinamento italiano al GDPR. La norma prevede che il minore che ha compiuto 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Per il minore di età inferiore a 14 anni, invece, il trattamento fondato sul consenso è lecito se il consenso è prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Questo passaggio è decisivo. Nel caso dei minori infraquattordicenni, il consenso non può essere ricostruito come una mera scelta individuale del genitore che materialmente pubblica la fotografia. Se la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente, occorre considerare la posizione dell’altro genitore.

Non si tratta di un dettaglio formale. La responsabilità genitoriale è il potere-dovere di assumere decisioni nell’interesse del figlio, tenendo conto della sua personalità, della sua età, delle sue inclinazioni e della sua protezione. In un ambiente digitale nel quale la circolazione delle immagini può avere effetti non reversibili, la scelta di esporre l’immagine del minore non può essere banalizzata.

Per i minori che hanno compiuto 14 anni, il discorso cambia ma non si semplifica del tutto. La normativa italiana riconosce al minore una capacità di consenso specifica in relazione ai servizi della società dell’informazione. Ciò non significa che il quattordicenne sia pienamente equiparato a un maggiorenne in ogni scelta relativa alla propria immagine o alla vita digitale. Significa, più precisamente, che la sua volontà assume un rilievo diretto nel perimetro definito dalla norma. Anche qui, l’ascolto del minore e la valutazione del suo interesse concreto restano essenziali.

Responsabilità genitoriale e decisioni condivise

La questione privacy si intreccia con il diritto di famiglia. L’art. 316 c.c. stabilisce che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e che essa è esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. L’art. 337-ter c.c., nei procedimenti relativi ai figli in caso di crisi della coppia genitoriale, riafferma il diritto del minore a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e impone che le decisioni di maggiore interesse siano assunte nel suo interesse.

La pubblicazione delle immagini del figlio sui social non è sempre e automaticamente una decisione di maggiore interesse nel senso più tradizionale del termine. Non può essere equiparata, in modo meccanico, alla scelta della scuola, a un trattamento sanitario o alla residenza abituale. Tuttavia, in molte situazioni concrete può incidere su profili rilevanti della vita del minore: riservatezza, reputazione, esposizione online, identità personale, rapporti sociali, rischio di uso improprio delle immagini.

Per questo, soprattutto nei contesti di separazione o forte conflittualità, la pubblicazione non concordata delle foto dei figli può diventare un punto di frizione giuridicamente rilevante. Il genitore contrario non deve necessariamente dimostrare che si sia già verificato un danno concreto e attuale. Il provvedimento del Garante valorizza il rischio connesso alla mancanza di base giuridica e alla diffusione digitale non autorizzata.

La prospettiva corretta, dunque, non è chiedersi se la foto sia “bella”, “innocente” o “non offensiva”. La domanda giuridica è diversa: esiste una base giuridica idonea per pubblicare l’immagine del minore? Il consenso dell’altro genitore è stato acquisito, quando necessario? La scelta è davvero coerente con l’interesse del figlio, anche considerando la sua futura autodeterminazione digitale?

Perché non basta dire che il profilo è privato

Uno degli aspetti più pratici del provvedimento riguarda il profilo “privato” o visibile solo a una cerchia ristretta. Molti genitori ritengono che la pubblicazione in un account non pubblico sia sostanzialmente equivalente a una comunicazione privata. Il Garante adotta una lettura più cauta.

Il problema è che i social network sono ambienti strutturalmente diffusivi. Anche quando l’account è impostato come privato, il titolare può modificare le impostazioni; gli utenti autorizzati possono salvare, inoltrare o ricondividere; l’immagine può essere sottratta al controllo originario. In altri termini, la natura digitale del mezzo rende fragile l’idea di una piena governabilità della circolazione.

Questo non significa che ogni uso privato di immagini familiari sia vietato. Significa che la pubblicazione su piattaforme social, anche in una cerchia selezionata, non può essere automaticamente qualificata come attività esclusivamente domestica e irrilevante per la disciplina privacy. Quando l’immagine del minore viene immessa in una piattaforma, il trattamento esce dalla logica dell’album familiare e deve confrontarsi con le regole sul consenso e sulla liceità.

È una distinzione importante anche nella comunicazione con i clienti. Il problema non è demonizzare i social network né sostenere che ogni fotografia familiare online sia pregiudizievole. Il problema è spiegare che l’immagine del figlio non appartiene al genitore come un bene disponibile. È un elemento dell’identità personale del minore, e il genitore la gestisce nell’ambito di una funzione: la responsabilità genitoriale.

Il dissenso dell’altro genitore: veto o tutela?

Un’obiezione frequente è che il genitore contrario alla pubblicazione possa usare la privacy come strumento di conflitto, trasformando ogni fotografia in un’occasione di contestazione. È un rischio reale nella pratica familiare. Tuttavia, non consente di rovesciare il principio.

Il dissenso dell’altro genitore non va letto automaticamente come un veto capriccioso, ma neppure come una prova definitiva di illiceità in ogni possibile scenario. Deve essere collocato nel quadro concreto: età del minore, tipo di immagine, ampiezza della diffusione, eventuale esposizione a commenti, riconoscibilità, frequenza delle pubblicazioni, pregressi accordi tra genitori, eventuale volontà del minore, contesto conflittuale.

Nel caso esaminato dal Garante, il dato decisivo è che le immagini riguardavano figli infraquattordicenni, la responsabilità genitoriale era esercitata congiuntamente e la pubblicazione era avvenuta senza il consenso dell’altro genitore. In tale contesto, la finalità affettiva invocata dalla madre non è stata considerata sufficiente a rendere lecito il trattamento.

In altri termini, se i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, la pubblicazione sui social di immagini riconoscibili dei figli minori dovrebbe essere concordata preventivamente. Se manca accordo, è consigliabile evitare la pubblicazione o ricorrere a soluzioni meno invasive, come immagini non riconoscibili, contenuti non identificativi o condivisioni strettamente private fuori dai social network.

Cosa può fare il genitore contrario alla pubblicazione

Quando un genitore pubblica immagini dei figli minori senza consenso dell’altro, le possibili reazioni dipendono dal contesto e dall’urgenza.

In primo luogo, è opportuno formulare una richiesta chiara di rimozione e di astensione da ulteriori pubblicazioni, conservando prova delle immagini, delle date, del profilo utilizzato e dell’eventuale dissenso già manifestato. La prova è importante perché le immagini possono essere cancellate o modificate rapidamente.

In secondo luogo, se la pubblicazione prosegue o appare particolarmente invasiva, può essere valutato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come avvenuto nel caso deciso il 29 aprile 2026. Il Garante può adottare misure correttive, compreso il divieto di ulteriore trattamento e l’ammonimento.

In terzo luogo, nei procedimenti familiari già pendenti, la questione può essere portata all’attenzione del giudice, soprattutto se la pubblicazione delle immagini si inserisce in un quadro più ampio di conflittualità, esposizione del minore, mancato rispetto delle decisioni condivise o condotte pregiudizievoli. La tutela davanti al giudice della famiglia e quella davanti al Garante non sono necessariamente alternative: rispondono a piani diversi, ma possono dialogare nella protezione concreta del minore.

Va però evitato un uso sproporzionato dello strumento. Non ogni disaccordo su una foto deve diventare una battaglia giudiziaria. La prudenza professionale richiede di distinguere i casi realmente problematici dalle frizioni occasionali, privilegiando ove possibile soluzioni concordate, clausole chiare negli accordi di separazione o divorzio e regole preventive sull’uso dell’immagine dei figli.

Indicazioni pratiche per i genitori

Dal provvedimento del Garante si possono ricavare alcune indicazioni operative.

La prima: prima di pubblicare foto riconoscibili dei figli minori sui social, è opportuno acquisire il consenso dell’altro genitore, soprattutto se il figlio ha meno di 14 anni e la responsabilità genitoriale è condivisa.

La seconda: il fatto che la foto sia “normale” o “affettuosa” non elimina il problema. Anche immagini apparentemente innocue possono contribuire alla costruzione di una traccia digitale del minore non scelta da lui.

La terza: il profilo privato non risolve automaticamente la questione. Le impostazioni di visibilità ridotta possono attenuare il rischio, ma non sostituiscono la base giuridica del trattamento.

La quarta: nei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione dei figli, può essere utile inserire clausole specifiche sull’uso delle immagini dei minori online. Una clausola ben scritta può prevenire conflitti futuri e rendere più chiari i limiti di comportamento di ciascun genitore.

La quinta: quando il figlio ha compiuto 14 anni, la sua volontà deve essere considerata con particolare attenzione nel perimetro previsto dall’art. 2-quinquies del Codice privacy. Anche in questo caso, la scelta non dovrebbe essere ridotta a una formalità, ma accompagnata da una spiegazione comprensibile dei rischi della diffusione online.

Conclusione: l’immagine del minore non è nella disponibilità esclusiva del genitore

Il provvedimento del Garante Privacy del 29 aprile 2026 offre un principio pratico di grande chiarezza: la pubblicazione sui social network di immagini di figli minori, specialmente se infraquattordicenni, richiede una base giuridica idonea e, in caso di responsabilità genitoriale condivisa, non può prescindere dal consenso dell’altro genitore.

La questione non va letta come ostilità verso la vita familiare online, ma come riaffermazione di un criterio di responsabilità. Il minore non è un’estensione digitale del genitore. La sua immagine, la sua riservatezza e la sua identità futura meritano una tutela autonoma.

Prima di pubblicare foto riconoscibili dei figli sui social, i genitori devono confrontarsi e trovare un accordo. In mancanza di consenso, soprattutto per i minori sotto i 14 anni, la pubblicazione espone a contestazioni fondate e può essere qualificata come trattamento illecito. Nel dubbio, l’interesse del minore suggerisce una scelta semplice: meno esposizione, più cautela, più accordo tra gli adulti.