Diritto d'Autore, Giochi e Videogiochi

Quando il Governo usa Mario e Pokemon nei meme politici: copyright, parodia e rischio di falsa associazione

Una controversia che va oltre il singolo post

I personaggi dei videogiochi sono ormai parte del linguaggio quotidiano. Mario, Pikachu e molti altri protagonisti nati nell’industria ludica vengono trasformati in meme, citazioni, remix e immagini generate o rielaborate per commentare eventi di attualità. Quando questa pratica entra nella comunicazione ufficiale di un Governo, però, la questione cambia scala: non si discute più soltanto della creatività spontanea di un utente, ma dell’uso istituzionale di beni immateriali appartenenti a soggetti privati.

Il 7 agosto 2026 PC Gamer ha riferito, richiamando un’inchiesta del Mainichi Shimbun, che il Governo giapponese avrebbe chiesto più volte agli Stati Uniti di interrompere l’impiego, nei messaggi politici diffusi da account pubblici, di personaggi e materiali legati a franchise giapponesi, tra cui Mario e Pokemon. La notizia è interessante perché collega direttamente copyright, videogiochi, comunicazione politica e tutela della reputazione commerciale di IP globali.

Occorre tuttavia fissare subito il perimetro. In questo articolo non ci riferiamo ad una sentenza che dichiari illeciti i singoli contenuti, né ad un contenzioso pubblico che abbia già risolto la questione. Il riferimento è invece una presa di posizione istituzionale: nella conferenza stampa del 12 giugno 2026, la Ministra giapponese competente per la strategia di proprietà intellettuale, rispondendo a una domanda su un video riferito a Naruto, ha ricordato che l’uso di opere protette richiede in linea generale il consenso del titolare anche quando proviene da un’istituzione pubblica. Ha inoltre dichiarato che la posizione del Giappone era stata comunicata più volte alla parte statunitense attraverso i canali diplomatici.

La distinzione è essenziale: una protesta diplomatica segnala un conflitto serio, ma non equivale a un accertamento giudiziario. L’analisi giuridica deve quindi spiegare quali diritti possono venire in rilievo e quali difese potrebbero essere invocate, senza trasformare un caso aperto in una responsabilità già provata.

Un personaggio videoludico non è un bene giuridico unitario

Nel linguaggio comune si parla di “usare Mario” o “usare Pokemon”. Dal punto di vista giuridico, la formula può nascondere condotte molto diverse. Un post può riprodurre un fotogramma del gioco, un’animazione, una sequenza audiovisiva, un brano musicale, un logo, una frase caratteristica oppure un personaggio ridisegnato. Può anche utilizzare un’immagine generata artificialmente che conserva elementi immediatamente riconoscibili dell’opera preesistente.

Ognuno di questi elementi può essere governato da diritti differenti. Il codice del gioco riceve la tutela propria del software; immagini, musiche, testi e animazioni possono costituire opere protette; il personaggio può essere tutelato nella sua specifica configurazione espressiva; nomi e loghi possono essere marchi. Inoltre, la titolarità non deve necessariamente coincidere: sviluppatore, publisher, studio di animazione, compositore e società di licensing possono detenere diritti diversi sul medesimo franchise.

La prima verifica, quindi, non è se il contenuto “sembri un meme”, ma che cosa sia stato effettivamente copiato, trasformato o comunicato al pubblico. La seconda riguarda chi possiede i diritti e per quali territori. La terza concerne l’esistenza di una licenza o di un’eccezione applicabile.

Negli Stati Uniti il fair use non è un lasciapassare politico

Poiché i post contestati provengono da autorità statunitensi, il punto di partenza è il diritto degli Stati Uniti. L’art. 107 del Copyright Act disciplina il fair use attraverso quattro fattori: scopo e carattere dell’uso, natura dell’opera protetta, quantità e importanza della parte utilizzata, effetto sul mercato potenziale o sul valore dell’opera.

Nessun fattore decide da solo. L’assenza di un prezzo o di un profitto diretto può essere rilevante, ma non rende automaticamente lecito il riuso. Anche la finalità politica o comunicativa non compare come immunità generale. Occorre capire, tra l’altro, se il nuovo messaggio abbia un significato realmente trasformativo, quanto materiale creativo sia stato ripreso e se il contenuto possa sostituire usi normalmente oggetto di licenza o incidere sul valore economico e reputazionale del franchise.

È altrettanto importante distinguere l’opera dal bersaglio della battuta. Un contenuto può usare l’estetica di un videogioco per commentare immigrazione, guerra o politica interna, senza criticare il gioco stesso. Questo non esclude a priori il fair use negli Stati Uniti, ma rende l’analisi meno meccanica: non basta aggiungere una scritta politica a un’immagine famosa per dimostrare che la ripresa sia giuridicamente trasformativa.

Quando la condotta è imputabile al Governo federale interviene poi una disciplina processuale particolare. Il 28 U.S.C. § 1498(b) prevede, in sintesi, che l’azione esclusiva per una violazione del copyright commessa dagli Stati Uniti o da soggetti autorizzati dal Governo sia rivolta contro gli Stati Uniti davanti alla Court of Federal Claims, per ottenere una compensazione. La norma incide quindi sul rimedio e sul foro; non trasforma automaticamente in lecita la riproduzione e non attribuisce al Governo una licenza generale sui contenuti privati. La stessa disciplina statunitense delle injunctions richiama i limiti derivanti dal § 1498.La prospettiva europea: parodia, caricatura e pastiche hanno confini

Se una vicenda analoga si verificasse nell’Unione europea, il ragionamento seguirebbe categorie in parte diverse. Gli artt. 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE riconoscono i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico; l’art. 5 contempla eccezioni e limitazioni, tra cui l’uso a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

La Corte di giustizia, nella causa C-201/13, Deckmyn, ha chiarito che la parodia deve evocare un’opera esistente, risultando però sensibilmente diversa, ed esprimere umorismo o scherno. Soprattutto, la sua applicazione richiede un giusto equilibrio tra i diritti dei titolari e la libertà di espressione dell’utilizzatore. Nel 2026, nella causa C-590/23, la Corte ha inoltre precisato che il pastiche non è una clausola residuale capace di coprire qualunque riuso creativo: deve instaurare un dialogo artistico o creativo riconoscibile con l’opera richiamata.

Questi principi impediscono due semplificazioni opposte. Non è corretto sostenere che ogni meme sia illecito, perché critica, parodia e libertà di espressione possono giustificare determinati utilizzi. Ma non è corretto neppure ritenere che la semplice presenza di ironia assorba ogni riproduzione. Quantità del materiale, differenze rispetto all’originale, scopo del messaggio, attribuzione implicita e interessi dei titolari restano elementi concreti da bilanciare.

Il quadro italiano e il diritto morale sull’opera

Nel diritto italiano, oltre ai diritti patrimoniali di riproduzione, elaborazione e comunicazione al pubblico, può assumere rilievo l’art. 20 della legge n. 633 del 1941. La norma riconosce all’autore il diritto di opporsi a deformazioni, mutilazioni, modificazioni e ad altri atti a danno dell’opera che possano arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Il diritto morale non coincide con un generico diritto dell’impresa a non essere associata a un messaggio sgradito. Richiede presupposti propri e appartiene all’autore, anche dopo la cessione dei diritti economici. In un prodotto complesso come un videogioco, inoltre, occorre identificare l’opera coinvolta, l’autore legittimato e il tipo di intervento contestato. Sarebbe quindi improprio affermare che qualsiasi riuso politico di un personaggio integri automaticamente una violazione dell’art. 20.

La norma resta però importante perché mostra che il danno non è soltanto economico. Una trasformazione può incidere sul rapporto tra opera, autore e pubblico. È lo stesso profilo richiamato dalla Ministra giapponese quando ha segnalato il rischio che l’impiego di un’opera in un contesto estraneo alla volontà del titolare ne pregiudichi l’immagine.

Sul piano internazionale, la Convenzione di Berna assicura il trattamento nazionale e l’indipendenza della protezione. In termini pratici, un titolare giapponese che chieda tutela negli Stati Uniti deve confrontarsi con il diritto e i rimedi statunitensi; non può semplicemente trasferire nel giudizio americano tutte le categorie del diritto giapponese, italiano o europeo. La dimensione globale del franchise non elimina la territorialità delle regole.

Copyright, marchio e falsa impressione di approvazione

Il copyright non esaurisce il problema. Quando un account istituzionale usa un personaggio o un logo estremamente noto, il pubblico può chiedersi se il titolare abbia autorizzato la campagna. Da qui nasce il tema dell’endorsement: il contenuto potrebbe suggerire un sostegno, una collaborazione o una vicinanza politica inesistenti.

La tutela dei marchi segue però presupposti diversi dal diritto d’autore. Occorre valutare l’uso del segno, la funzione distintiva, il rischio di confusione o associazione e, per i marchi rinomati, l’eventuale pregiudizio o indebito vantaggio. Anche qui non sono ammesse conclusioni automatiche: un uso espressivo o referenziale può ricevere protezione, mentre un impiego che simula una sponsorizzazione presenta rischi maggiori.

Per i titolari di IP videoludiche questo secondo piano è strategico. Una dichiarazione pubblica che neghi l’autorizzazione può ridurre il rischio che il pubblico interpreti il post come collaborazione ufficiale, anche prima di una decisione sull’eventuale azione legale. La gestione della reputazione e la tutela giudiziaria sono strumenti distinti, da coordinare senza confonderli.Una checklist operativa per chi comunica e per chi detiene i diritti

Per enti pubblici, agenzie e consulenti di comunicazione, la procedura prudente dovrebbe comprendere almeno cinque controlli: identificare tutti gli asset incorporati; ricostruire la titolarità; verificare licenze e policy ufficiali; valutare in modo documentato l’eccezione invocata; eliminare ogni ambiguità su sponsorizzazione o approvazione.

Per publisher e titolari di franchise, la risposta dovrebbe essere altrettanto graduata. Prima occorre conservare il contenuto e i dati di diffusione. Poi va identificata la giurisdizione e distinto il soggetto che ha creato il materiale da quello che lo ha pubblicato. Seguono la valutazione di copyright, marchi e diritto morale, la richiesta di chiarimento o rimozione, l’eventuale comunicazione pubblica di non autorizzazione e, soltanto dopo, la scelta del rimedio più efficace.

Nel caso di una controparte pubblica straniera, la strategia deve includere immunità, foro, rimedi speciali e canali diplomatici. Una diffida standard, costruita per una piattaforma commerciale o un influencer, potrebbe non essere adeguata.


La protesta giapponese non consente di dichiarare già illeciti tutti i meme diffusi dagli account statunitensi. Consente però di affermare un principio solido: la comunicazione pubblica non dispone di un’eccezione generale che renda liberamente utilizzabili personaggi, immagini, filmati e musiche dei videogiochi.

Il corretto metodo giuridico parte dal singolo asset, individua il titolare e la legge applicabile, verifica licenza ed eccezioni, quindi esamina rimedi e rischi di falsa associazione. Negli Stati Uniti il fair use resta una valutazione concreta e il § 1498(b) disciplina in modo speciale le pretese contro il Governo federale. Nell’Unione europea parodia e pastiche richiedono differenza riconoscibile, finalità coerente e giusto equilibrio. In Italia il diritto morale può aggiungere un ulteriore livello di tutela, ma soltanto quando ne ricorrano i presupposti.

Per chi comunica: un personaggio celebre non è materiale libero perché è diventato un meme. Per chi detiene l’IP, invece, la risposta efficace nasce dalla distinzione tra violazione autorale, uso del marchio, pregiudizio reputazionale e rimedio realmente disponibile. È questa precisione, più della sola notorietà del franchise, a trasformare una protesta pubblica in una strategia di tutela credibile.