Adozione internazionale e unioni civili: perché la questione arrivata alla Consulta può cambiare davvero il quadro
Nel diritto di famiglia, le novità più importanti non sono sempre quelle che cambiano subito la legge. A volte il passaggio decisivo è precedente: quando un giudice individua una frattura del sistema e la porta davanti alla Corte costituzionale. È quello che sta accadendo oggi sul terreno dell’adozione internazionale da parte delle coppie unite civilmente.
Il punto di partenza è preciso. Con ordinanza dell’11 marzo 2026, il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non include le coppie unite civilmente tra i soggetti che possono presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere la dichiarazione di idoneità. La questione è ora registrata dalla Corte costituzionale come ordinanza n. 55/2026.
La notizia merita attenzione per almeno due ragioni. La prima è giuridica: la questione si inserisce in un quadro già mosso dalla sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto per le persone singole di accedere all’adozione internazionale. La seconda è pratica: se la Consulta dovesse accogliere la nuova questione, cambierebbe in modo sensibile il perimetro soggettivo dell’adozione internazionale in Italia.
Occorre però essere chiari sin dall’inizio su ciò che è certo e su ciò che non lo è. Ciò che è certo è che oggi non esiste ancora una pronuncia di accoglimento relativa alle unioni civili. Ciò che è discusso, e ora sottoposto al vaglio costituzionale, è se l’attuale esclusione sia compatibile con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU e ai principi di tutela del minore.
Per capire il problema bisogna partire dal quadro normativo. La legge n. 184/1983 disciplina l’adozione e, nel capo dedicato all’adozione internazionale, collega la dichiarazione di disponibilità e il giudizio di idoneità a un assetto normativo storicamente costruito attorno alla coppia coniugata. A complicare il quadro interviene la legge n. 76/2016 sulle unioni civili. Il suo art. 1, comma 20, stabilisce infatti che le norme riferite al matrimonio e ai coniugi si applicano anche alle parti dell’unione civile, ma con una rilevante eccezione: restano fuori, tra l’altro, le disposizioni della legge n. 184/1983, “fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Proprio qui si colloca la frizione. Dopo la sentenza n. 33/2025, la Corte costituzionale ha già affermato che l’esclusione aprioristica delle persone singole dall’adozione internazionale non risponde più, nell’attuale contesto, a un’esigenza sociale pressante, e ha valorizzato il fatto che anche una persona singola può essere in astratto idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, restando poi decisiva la verifica concreta del giudice. Questo passaggio è importante perché indebolisce una delle tradizionali giustificazioni dell’accesso selettivo all’adozione.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia muove da qui. Nella sua ordinanza osserva, in sostanza, che se l’ordinamento consente oggi alla persona singola di chiedere l’idoneità all’adozione internazionale, diventa più difficile spiegare perché una coppia unita civilmente debba restare esclusa in via generale. Il dubbio non è solo teorico. Secondo il giudice rimettente, l’attuale disciplina rischia di produrre esiti irragionevoli e perfino regressivi sul piano della tutela del minore e dello status.
Il cuore del ragionamento è pratico, prima ancora che simbolico. Una coppia unita civilmente, pur stabile e ritenuta idonea sotto il profilo educativo e relazionale, potrebbe trovarsi in una posizione peggiore rispetto a quella di una persona singola. Inoltre, la via indiretta evocata nella stessa ordinanza, e cioè lo scioglimento dell’unione civile per acquisire lo stato libero, seguito dall’adozione da parte di uno dei partner e dall’eventuale successiva adozione in casi particolari da parte dell’altro, mostra con evidenza la fragilità sistematica dell’assetto attuale. Non solo sarebbe un percorso più complesso; offrirebbe anche una tutela meno lineare e meno immediata al minore.
Qui è essenziale una distinzione che nel dibattito pubblico viene spesso confusa. L’adozione internazionale “piena” e l’adozione in casi particolari non sono la stessa cosa. Cambiano presupposti, struttura degli effetti e tenuta dello status. Per questo la questione non riguarda soltanto il desiderio di genitorialità degli adulti, ma anche il tipo di protezione giuridica che l’ordinamento riconosce al minore accolto in famiglia.
L’argomento più forte a favore della questione di costituzionalità, allora, non è uno slogan sull’uguaglianza formale. È la coerenza del sistema alla luce del superiore interesse del minore. Se lo scopo dell’adozione è offrire a bambini e ragazzi in stato di abbandono un ambiente stabile, idoneo e giuridicamente solido, l’ordinamento deve spiegare con argomenti particolarmente persuasivi perché una coppia unita civilmente, in ipotesi concretamente adeguata, debba essere esclusa in radice.
Naturalmente esistono anche controargomentazioni. La più nota è che il legislatore gode di un margine di discrezionalità nella conformazione degli istituti familiari e adottivi, soprattutto quando entra in gioco la scelta del modello ritenuto preferibile per l’adozione piena. Un’altra obiezione è che la materia delle adozioni, incidendo direttamente sullo status del minore, richiede prudenza e non si presta a facili automatismi equiparativi. Sono argomenti seri, che non vanno liquidati. Ma proprio la sentenza n. 33/2025 ha mostrato che tale discrezionalità non è insindacabile: quando la barriera normativa diventa sproporzionata o irragionevole, il controllo di costituzionalità si riapre.
Sul piano pratico, cosa cambia oggi? Per ora, non cambia la regola vigente: la questione è aperta, ma non ancora decisa. Quindi sarebbe scorretto affermare che le coppie unite civilmente possono già accedere all’adozione internazionale alle stesse condizioni delle coppie coniugate. Cambia però il contesto interpretativo. La rimessione alla Consulta segnala che il tema è ormai maturo, serio e giuridicamente argomentato; non è più soltanto una rivendicazione politica o culturale, ma una questione tecnica di compatibilità costituzionale dell’attuale disciplina.
Per famiglie e professionisti il messaggio è netto. Questa non è una notizia da leggere come annuncio di una riforma già compiuta, ma come un possibile snodo di sistema. Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione, l’impatto sarebbe notevole: inciderebbe sull’accesso all’adozione internazionale, sul rapporto tra legge n. 184/1983 e legge n. 76/2016, sulla costruzione dello status adottivo e, più in generale, sul modo in cui il diritto italiano continua a misurare l’interesse del minore rispetto alle diverse forme familiari riconosciute dall’ordinamento.
La conclusione, allo stato, è questa. Non c’è ancora una nuova regola, ma c’è ormai una crepa giuridica molto visibile nell’assetto attuale. Ed è una crepa che la sentenza n. 33/2025 ha reso più difficile da ignorare. La soluzione più prudente oggi è non anticipare esiti che la Consulta non ha ancora pronunciato. La soluzione più solida, però, è riconoscere che la questione è tutt’altro che marginale: potrebbe diventare uno dei passaggi più importanti del 2026 nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori.
Fonti principali:
- Testo dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia dell’11 marzo 2026:
- Corte costituzionale, sentenza n. 33/2025: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/33
- Normattiva, legge 20 maggio 2016, n. 76: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=16G00082&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21
- Normattiva, legge 4 maggio 1983, n. 184: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=083U0184&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1983-05-17