Quando l’autore riprende ciò che ha ceduto: la reversione del copyright tra diritto americano e diritto italiano
Il caso Garriott-EA e la “termination clause” del Copyright Act USA — cosa succederebbe se la stessa storia si svolgesse in Italia?
La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo dei videogiochi e del diritto dell’intrattenimento: Richard Garriott, il creatore della leggendaria serie di videogiochi Ultima e fondatore di Origin Systems, ha dichiarato pubblicamente di voler recuperare i diritti sul franchise che aveva ceduto a Electronic Arts negli anni Novanta — e di volerlo fare non comprando nulla, ma sfruttando una norma specifica del diritto d’autore statunitense.
Garriott ha riferito di aver tentato più volte, nel corso degli ultimi decenni, di collaborare con EA per un rilancio della serie, senza mai riuscire a concretizzare nulla. A quel punto, stanco delle trattative andate a vuoto, ha dichiarato di voler percorrere una strada diversa: quella della reversione legale dei diritti, prevista dal Copyright Act degli Stati Uniti.
Ma di cosa si tratta esattamente? E cosa succederebbe se una vicenda analoga si svolgesse in Italia, dove l’autore di un’opera ceduta volesse “riprendersi” ciò che ha trasferito a una grande casa editrice, a una società discografica o a un produttore? Le risposte sono più articolate — e più interessanti — di quanto si potrebbe pensare.
Il meccanismo americano: la “termination of transfer” del Copyright Act
Il diritto d’autore statunitense, codificato nel Copyright Act del 1976 (17 U.S.C.), contiene una disposizione che in Europa non ha un equivalente diretto: la cosiddetta “termination of transfer”, disciplinata principalmente dalla Section 203 (per le cessioni successive al 1978) e dalla Section 304(c) (per le opere più datate).
Il principio di fondo è il seguente: un autore che abbia ceduto i propri diritti d’autore — o i suoi eredi, in certi casi — può, trascorso un determinato periodo di tempo, revocare unilateralmente quella cessione e rientrare in possesso dei diritti, indipendentemente da qualsiasi accordo contrattuale che preveda il contrario. In altri termini, qualunque clausola contrattuale che escluda o limiti questo diritto è considerata nulla e priva di effetti.
I termini tecnici sono i seguenti:
- Per le cessioni effettuate dopo il 1° gennaio 1978, l’autore può esercitare il diritto di reversione a partire dal trentacinquesimo anno dalla data della cessione (o dalla pubblicazione dell’opera, se successiva).
- La procedura richiede la notifica scritta al cessionario, da effettuarsi con un preavviso compreso tra due e dieci anni rispetto alla data di efficacia prevista.
- Il diritto di reversione non può essere ceduto in anticipo né rinunciato contrattualmente.
La ratio di questa norma è chiara: il legislatore americano ha ritenuto che, al momento della firma del contratto, l’autore si trovi spesso in una posizione di debolezza negoziale rispetto al cessionario (l’editore, la major discografica, la casa di produzione). Non è in grado di prevedere il valore futuro dell’opera. La legge interviene quindi per riequilibrare il rapporto, garantendo che — dopo un certo numero di anni — il creatore (o i suoi eredi) possa riprendere in mano il proprio lavoro.
Nel caso di Garriott, la serie Ultima è nata negli anni Settanta-Ottanta e i diritti sono stati ceduti a EA nei primi anni Novanta. Se le cessioni rientrano nell’ambito applicativo della Section 203 o della Section 304(c), i termini temporali potrebbero essere già maturati o in procinto di maturare — il che spiegherebbe perché Garriott abbia dichiarato di poter agire “già dal prossimo anno”.
È bene precisare, tuttavia, che la materia è tecnicamente complessa: la data rilevante, la natura esatta della cessione, la qualificazione dell’opera come “work for hire” (lavoro su commissione, che esclude la reversione) e altri dettagli contrattuali possono incidere significativamente sull’applicabilità della norma. Non è quindi garantito che Garriott riesca nell’intento — ma la strada esiste e il meccanismo è concretamente praticabile.
L’Italia conosce un meccanismo analogo? Il diritto morale e il diritto di ritiro
Passando al diritto italiano, il quadro è diverso. La legge italiana sul diritto d’autore — la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.) — non prevede un meccanismo di reversione automatica dei diritti patrimoniali analogo alla termination clause americana. Tuttavia, esistono strumenti giuridici che, in certi limiti, possono consentire all’autore di recuperare il controllo sulla propria opera o di limitarne lo sfruttamento altrui.
1. Il diritto morale d’autore
L’articolo 20 della L.d.A. riconosce all’autore il diritto morale sulla propria opera: un diritto inalienabile, imprescrittibile e non cedibile, che comprende il diritto alla paternità (essere riconosciuto come autore), il diritto all’integrità (opporsi a modifiche, deformazioni o mutilazioni dell’opera pregiudizievoli all’onore o alla reputazione) e il diritto di ritiro.
In particolare, l’articolo 142 della L.d.A. disciplina il diritto di ritiro dell’opera dal commercio: l’autore, qualora ricorrano gravi ragioni morali, può ritirare l’opera dalla circolazione, anche se ne ha ceduto i diritti patrimoniali — purché indennizzi i cessionari del danno subito.
Questo diritto è potentissimo in astratto, ma di difficile applicazione pratica: le “gravi ragioni morali” devono essere reali e comprovate; l’indennizzo dovuto ai cessionari può essere molto elevato; e il ritiro non equivale necessariamente a una “ripresa” dei diritti economici, ma piuttosto a una sospensione dello sfruttamento commerciale.
2. La cessione dei diritti patrimoniali e i suoi limiti
Il diritto d’autore italiano distingue nettamente tra:
- Diritti morali: inalienabili, riservati all’autore per sempre.
- Diritti patrimoniali: cedibili, anche in via esclusiva, per sfruttare economicamente l’opera (riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, ecc.).
Quando un autore cede i diritti patrimoniali su un’opera — per esempio, assegnando a un editore il diritto esclusivo di pubblicarla — quella cessione è in linea di principio valida e vincolante per la durata contrattualmente prevista o, in mancanza, per tutta la durata della protezione del diritto d’autore (vita dell’autore più settant’anni, ai sensi dell’art. 25 L.d.A.).
Non esiste, nella legge italiana, una norma che consenta all’autore di revocare unilateralmente una cessione validamente conclusa solo perché è trascorso un certo numero di anni. La libertà contrattuale — e il principio di cui all’art. 1372 del Codice Civile, secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti” — regna sovrana.
3. Le eccezioni e i correttivi contrattuali
Tuttavia, anche nel sistema italiano esistono meccanismi di tutela dell’autore che meritano attenzione:
- Mancato sfruttamento dell’opera: l’articolo 127 della L.d.A. prevede che, nei contratti di edizione, se l’editore non manda in commercio l’opera entro il termine contrattuale (o, in mancanza, entro un termine ragionevole), l’autore può chiedere la risoluzione del contratto. In modo analogo, l’art. 128 L.d.A. consente all’autore di sciogliere il contratto se l’opera è esaurita e l’editore non provvede a una nuova edizione entro i termini pattuiti.
- Risoluzione per inadempimento: secondo le regole generali del Codice Civile (artt. 1453 e ss.), se il cessionario non sfrutta l’opera o viola le condizioni della licenza, l’autore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento — con conseguente rientro dei diritti.
- Recesso convenzionale: se il contratto di cessione prevede una clausola di recesso a favore dell’autore al ricorrere di determinate condizioni (per esempio, mancato sfruttamento per un certo numero di anni), quell’autore potrà esercitare il recesso nei termini pattuiti.
È evidente che questi strumenti sono ben più fragili e condizionati rispetto alla termination clause americana. In Italia, l’autore che voglia “riprendersi” i propri diritti deve dimostrare un inadempimento, oppure negoziare una soluzione transattiva, oppure — in extremis — ricorrere al diritto di ritiro pagando l’indennizzo. Non esiste una norma che, per il solo decorso del tempo, consenta la reversione automatica.
Il contrasto con il diritto europeo e le prospettive di riforma
La Direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale — la cosiddetta Direttiva Copyright 2019/790/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 — ha introdotto alcune novità rilevanti anche sul piano della tutela degli autori.
In particolare, l’articolo 22 della Direttiva (recepito nell’ordinamento italiano) prevede il diritto dell’autore o dell’artista interprete di revocare la licenza o la cessione dei diritti quando l’opera non viene sfruttata dal cessionario. Si tratta di un meccanismo che si avvicina — sia pure parzialmente — alla logica della termination americana: se chi ha acquisito i diritti non li utilizza, l’autore può riprenderseli.
La norma italiana di recepimento — inserita nella L.d.A. come articolo 110-quater — prevede che, decorso un congruo periodo di tempo dalla cessione, l’autore possa notificare al cessionario la propria intenzione di revocare la cessione qualora l’opera non sia stata sfruttata. Il cessionario ha a quel punto un termine per avviare lo sfruttamento; se non lo fa, la cessione si risolve.
Si tratta di un passo avanti significativo rispetto al passato, ma siamo ancora lontani dalla radicalità del modello americano: la norma si applica solo in caso di mancato sfruttamento, non per il semplice decorso del tempo, e presuppone comunque una procedura formale e la possibilità per il cessionario di “salvarsi” avviando lo sfruttamento in extremis.
Un caso pratico: cosa succederebbe in Italia se un autore volesse fare come Garriott?
Immaginiamo uno scenario concreto: un compositore italiano ha ceduto, trent’anni fa, i diritti esclusivi su una colonna sonora a una casa di produzione cinematografica. La casa di produzione non ha mai realmente sfruttato quell’opera. L’autore vorrebbe riprendersene il controllo.
Cosa può fare?
- Verificare il contratto: esiste una clausola di recesso? È prevista una durata massima della cessione? Sono indicati obblighi di sfruttamento a carico del cessionario?
- Valutare la risoluzione per inadempimento: se il contratto prevedeva uno sfruttamento attivo dell’opera e questo non è mai avvenuto, potrebbe esserci spazio per una domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c.
- Invocare l’art. 110-quater L.d.A.: se ricorrono i presupposti della nuova norma di recepimento della Direttiva Copyright, l’autore potrebbe attivare il procedimento di revoca per mancato sfruttamento.
- Valutare il diritto di ritiro: come extrema ratio, se sussistono gravi ragioni morali (per esempio, l’opera viene usata in modo lesivo della reputazione dell’autore), è possibile agire ai sensi dell’art. 142 L.d.A., con l’obbligo di indennizzare il cessionario.
- Tentare una negoziazione transattiva: spesso la via più rapida ed efficace è semplicemente offrire al cessionario un compenso ragionevole in cambio della restituzione dei diritti.
Come si vede, il percorso è più articolato e incerto rispetto a quello americano. In assenza di un meccanismo di reversione automatica legato al decorso del tempo, l’autore italiano deve costruire il proprio caso su elementi concreti — inadempimento, mancato sfruttamento, ragioni morali — e non può semplicemente invocare il fatto che “sono passati trent’anni”.
Perché questo tema riguarda tutti: la debolezza negoziale dell’autore
La vicenda Garriott-EA mette in luce un problema strutturale del diritto d’autore in tutto il mondo: la debolezza dell’autore al momento della contrattazione.
Quando un giovane sviluppatore, un musicista, un inventore di boardgames, uno scrittore o un artista cede i propri diritti a una grande impresa, raramente è in grado di valutare il reale potenziale economico dell’opera nel lungo periodo. Firma contratti sfavorevoli, accetta cessioni perpetue o quasi-perpetue, rinuncia a royalties adeguate. Poi, anni o decenni dopo, l’opera diventa un classico, un brand multimilionario — e lui o lei non ne beneficia più.
Il diritto americano ha scelto di intervenire su questo squilibrio con uno strumento radicale: il diritto di reversione. Il diritto europeo e italiano si stanno avvicinando a questa logica, ma con passi più cauti e condizionati.
Il dibattito è aperto. C’è chi sostiene che un meccanismo di reversione automatica garantirebbe maggiore equità e stimolerebbe la creatività, liberando opere “bloccate” nelle mani di soggetti che non le valorizzano. C’è chi obietta che introdurrebbe una grave incertezza nei mercati dei diritti d’autore, rendendo difficile per le imprese pianificare investimenti a lungo termine su contenuti creativi.
Entrambe le posizioni hanno argomenti solidi. Quello che è certo è che il tema è destinato a diventare sempre più centrale, man mano che il valore economico delle proprietà intellettuali — videogiochi, film, musica, letteratura — continua a crescere in modo esponenziale.
Conclusione: un diritto antico, una battaglia moderna
La storia di Richard Garriott non è solo una questione di videogiochi. È la storia di un autore che, dopo decenni, vuole riprendere in mano la propria creazione — e di un sistema giuridico che, almeno negli Stati Uniti, glielo consente.
In Italia, il percorso sarebbe più difficile. Il nostro sistema tutela fortemente il diritto morale dell’autore — la sua identità come creatore — ma offre strumenti più limitati per il recupero dei diritti patrimoniali una volta ceduti. La riforma introdotta dalla Direttiva Copyright rappresenta un passo nella giusta direzione, ma siamo ancora lontani da un meccanismo di reversione automatica legato al semplice decorso del tempo.
Chi crea un’opera — un videogioco, un gioco da tavolo, un romanzo, una canzone, un software — dovrebbe sempre leggere con molta attenzione i contratti che firma, farsi assistere da un professionista esperto, e cercare di inserire clausole che limitino la durata della cessione o prevedano condizioni di riacquisto dei diritti. Perché, in diritto, ciò che non è scritto raramente si ottiene dopo — e spesso è troppo tardi quando ci si rende conto di quanto valeva quella firma.