Diritto di Famiglia

Il figlio va ascoltato, ma non decide da solo: Cassazione su affidamento, rifiuto del genitore e manipolazione familiare

Nelle separazioni più conflittuali accade spesso che il figlio, soprattutto se adolescente o vicino all’adolescenza, dichiari di non voler vedere uno dei genitori o di voler vivere stabilmente con l’altro. Per il genitore preferito, quella dichiarazione può sembrare decisiva. Per il genitore rifiutato, invece, può apparire come il risultato di pressioni, condizionamenti o di una progressiva esclusione dalla vita del figlio.

Il diritto di famiglia si muove proprio dentro questa difficoltà: ascoltare seriamente il minore, senza scaricare su di lui il peso della decisione. Il figlio deve poter esprimere la propria opinione, ma non può essere trasformato nel giudice del conflitto tra adulti. E il giudice, a sua volta, non può limitarsi a registrare la volontà del minore come se fosse un consenso negoziale o una scelta autonoma pienamente libera in ogni situazione.

In questo quadro si inserisce Cass. civ., sez. I, ord. 15 giugno 2026, n. 20033, segnalata nei giorni scorsi da più fonti specialistiche e divulgative. Secondo le ricostruzioni disponibili, la Corte ha respinto il ricorso di una madre contro la decisione della Corte d’appello che, in un contesto di separazione altamente conflittuale, aveva disposto l’affidamento esclusivo dei figli al padre e il collocamento prevalente presso di lui. Uno dei nodi centrali era rappresentato dalla volontà manifestata dal figlio minore di restare con la madre e di non frequentare il padre.

Il punto davvero rilevante non è l’idea, troppo semplice, che il genitore “manipolatore” perda automaticamente l’affidamento. Questa sarebbe una lettura pericolosa e tecnicamente scorretta. Il punto è diverso: quando il rifiuto del minore emerge dentro un quadro istruttorio segnato da comportamenti ostruzionistici, mancata collaborazione, possibile condizionamento e conflitto di lealtà, il giudice deve verificare se quella volontà sia effettivamente libera e conforme all’interesse del minore.

Il quadro normativo: ascolto, bigenitorialità e interesse del minore

Il sistema italiano parte da un principio chiaro: il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo è il nucleo dell’art. 337-ter c.c.

La bigenitorialità, però, non è un feticcio astratto. Non significa tempi matematicamente uguali in ogni caso, né impone la conservazione artificiale di rapporti dannosi. Significa che il figlio ha diritto a non essere privato, senza ragione, della presenza affettiva, educativa e relazionale di entrambi i genitori. Il parametro decisivo resta sempre il superiore interesse del minore, valutato nel caso concreto.

L’art. 337-quater c.c. consente l’affidamento a un solo genitore quando l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore. L’affidamento esclusivo, quindi, non è la regola e non può essere disposto per punire genericamente un genitore sgradito o conflittuale. Richiede una motivazione specifica e un accertamento serio: occorre spiegare perché, in quel caso, l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sia pregiudizievole o comunque incompatibile con la tutela effettiva del figlio.

Accanto a questi principi vi è il diritto del minore a essere ascoltato. L’art. 315-bis c.c. riconosce al figlio minore che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano. La disciplina processuale del rito persone, minorenni e famiglie, in particolare l’art. 473-bis.4 c.p.c., rafforza questa impostazione.

L’ascolto è dunque un diritto del minore, non una concessione. Ma il diritto a essere ascoltato non coincide con il diritto a decidere. Questa distinzione è essenziale.

Perché la volontà del minore non è un veto

Dire che il minore deve essere ascoltato significa riconoscere che egli non è un oggetto del procedimento, ma un soggetto portatore di bisogni, paure, preferenze, relazioni e vissuti. Il giudice deve conoscere la sua posizione, soprattutto quando il provvedimento incide sulla sua vita quotidiana: casa, scuola, tempi di permanenza, rapporto con i genitori, eventuali incontri protetti, intervento dei servizi.

Tuttavia, la volontà espressa dal minore deve essere valutata. Non basta registrarla. Il giudice deve chiedersi da dove nasce quella posizione, quanto sia stabile, quanto sia coerente con il comportamento del minore, se sia collegata a esperienze negative reali, se rifletta paura, rabbia, dipendenza emotiva, pressione familiare o un conflitto di lealtà.

Il conflitto di lealtà è una dinamica particolarmente delicata: il minore può percepire che amare o frequentare un genitore significa tradire l’altro. In questi casi, anche una dichiarazione apparentemente netta può non essere pienamente libera. Il figlio può dire ciò che ritiene necessario per proteggere il genitore con cui vive, per evitare tensioni, per non sentirsi colpevole o per mantenere un equilibrio affettivo fragile.

Questo non significa, attenzione, che ogni rifiuto sia falso o manipolato. Un minore può rifiutare un genitore per ragioni serie: trascuratezza, violenza, paura, disinteresse, umiliazioni, comportamenti invasivi o esperienze traumatiche. In questi casi l’ascolto può essere decisivo per far emergere un rischio reale. Il problema è evitare automatismi in entrambe le direzioni: non ogni rifiuto è manipolazione, ma non ogni rifiuto è prova conclusiva dell’interesse del minore.

Il caso segnalato dall’ordinanza n. 20033/2026

Secondo le fonti consultate, la vicenda decisa dalla Cassazione riguardava una separazione con forte conflittualità. In primo grado era stato previsto l’affidamento condiviso con collocamento presso la madre. In appello, però, l’assetto era stato radicalmente modificato: affidamento esclusivo al padre, collocamento presso di lui, limitazioni temporanee alla responsabilità genitoriale materna e sospensione degli incontri madre-figlio per un periodo determinato.

La decisione d’appello, sempre secondo le ricostruzioni disponibili, si fondava su un quadro istruttorio articolato: consulenza tecnica, relazioni dei servizi sociali, valutazione delle condotte genitoriali, difficoltà scolastiche e sanitarie trascurate, mancata attuazione di provvedimenti e ostacoli al rapporto con il padre. In questo contesto, la volontà del minore di restare con la madre non è stata considerata sufficiente a ribaltare l’accertamento complessivo.

La Cassazione avrebbe quindi ritenuto inammissibili le censure che miravano, in sostanza, a una rivalutazione del merito. Questo è un aspetto tecnico ma importante: la Corte di cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Non riascolta le prove per scegliere quale genitore sia più convincente. Controlla la legittimità della decisione, la correttezza del percorso giuridico e la tenuta della motivazione nei limiti consentiti.

Il messaggio operativo è chiaro: se il giudice di merito ha svolto un’indagine concreta, ha valutato il minore, i genitori, le consulenze, i servizi e le condotte processuali e sostanziali, la Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito solo perché una parte propone una lettura alternativa dei fatti.

Affidamento esclusivo: protezione, non punizione

Uno dei rischi comunicativi di queste decisioni è leggerle in chiave punitiva: il genitore che sbaglia viene “punito” con la perdita dell’affidamento. Nel diritto di famiglia, però, questa impostazione è riduttiva. Il provvedimento sull’affidamento non dovrebbe servire a sanzionare moralmente l’adulto, ma a proteggere il minore e a costruire l’assetto meno dannoso tra quelli concretamente possibili.

L’affidamento esclusivo può essere disposto quando l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale non funziona più come strumento di tutela del figlio, ma diventa una fonte di pregiudizio. Ciò può accadere, ad esempio, quando un genitore ostacola sistematicamente le decisioni necessarie, disattende provvedimenti giudiziari, espone il figlio al conflitto, impedisce la relazione con l’altro genitore o utilizza il minore come alleato contro l’adulto rifiutato.

Anche in questi casi, però, occorre proporzione. L’affidamento esclusivo non elimina automaticamente ogni ruolo dell’altro genitore. L’art. 337-quater c.c. prevede che, salvo diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi. Solo situazioni particolarmente gravi possono giustificare una compressione più intensa della responsabilità genitoriale.

Per questo è importante distinguere affidamento esclusivo, collocamento prevalente, limitazione della responsabilità genitoriale, sospensione o regolazione degli incontri. Sono strumenti diversi, con intensità diversa, che devono essere calibrati sul caso concreto.

Il ruolo delle prove: CTU, servizi sociali e comportamenti delle parti

Nei giudizi familiari il tema probatorio è spesso decisivo. Le affermazioni di un genitore sull’altro non bastano. Accusare l’ex partner di manipolare il figlio è un’affermazione grave; allo stesso modo, sostenere che il figlio rifiuti spontaneamente un genitore richiede una verifica seria.

Il giudice può valorizzare diversi elementi: relazioni dei servizi sociali, consulenze tecniche, ascolto del minore, documentazione scolastica o sanitaria, condotte tenute durante il processo, rispetto o violazione dei provvedimenti, disponibilità concreta a favorire la relazione con l’altro genitore. Nessun elemento, da solo, dovrebbe diventare automaticamente decisivo. Conta la coerenza del quadro complessivo.

La CTU, in particolare, non decide al posto del giudice. Offre una valutazione tecnica su dinamiche relazionali, capacità genitoriali, bisogni del minore e possibili interventi. Il giudice deve poi tradurre quella valutazione in una decisione giuridica, motivando perché la ritiene attendibile o perché eventualmente se ne discosta.

Esempi pratici

Si pensi a un ragazzo di tredici anni che dichiara di non voler più vedere il padre. Se dagli atti emerge che il padre è stato violento, denigrante o gravemente trascurante, il rifiuto può essere un segnale di protezione e deve essere preso molto sul serio. In una situazione del genere, insistere su frequentazioni rigide potrebbe essere contrario all’interesse del minore.

Diverso è il caso in cui il rifiuto nasca dopo mesi di messaggi svalutanti, esclusione dell’altro genitore dalle decisioni scolastiche, mancata consegna del figlio per gli incontri, coinvolgimento del minore nelle cause economiche e continue rappresentazioni dell’altro genitore come pericoloso o indegno, senza riscontri concreti. Qui il giudice deve domandarsi se il minore stia davvero esprimendo una volontà libera o se stia reagendo a un ambiente relazionale che lo spinge a scegliere una parte.

Un terzo caso, ancora diverso, è quello del conflitto simmetrico: entrambi i genitori si screditano, entrambi coinvolgono il figlio, entrambi chiedono al minore conferme affettive. In questo scenario, parlare semplicemente di “genitore manipolatore” può essere fuorviante. Il problema potrebbe essere l’intero sistema familiare, e la risposta giudiziale potrebbe richiedere interventi graduali, sostegno alla genitorialità, regole più precise e monitoraggio dei servizi.

Cosa devono sapere i genitori

Per i genitori il messaggio pratico è netto. Il figlio non deve essere usato come portavoce, testimone, alleato o strumento di pressione. Non dovrebbe essere chiamato a scegliere tra madre e padre, né essere caricato della responsabilità di confermare la versione di un adulto.

Favorire il rapporto con l’altro genitore, quando non vi siano rischi concreti per il minore, non è una cortesia verso l’ex partner. È parte della responsabilità genitoriale. Al contrario, ostacolare senza ragione quel rapporto può essere valutato dal giudice come indice di inadeguatezza genitoriale, soprattutto se produce sofferenza, isolamento o irrigidimento nel figlio.

Allo stesso tempo, il genitore rifiutato deve evitare reazioni impulsive. Non basta dire: “l’altro lo manipola”. Occorre documentare i fatti, rispettare i provvedimenti, mantenere una condotta coerente, chiedere strumenti processuali adeguati e, quando necessario, accettare percorsi graduali di ricostruzione della relazione.


L’ordinanza n. 20033/2026 offre un’occasione utile per ribadire un principio di equilibrio: il minore va ascoltato davvero, ma non può essere lasciato solo a decidere il conflitto degli adulti. La sua voce è centrale, ma deve essere compresa dentro il contesto familiare, educativo, affettivo e processuale in cui nasce.

Nessun automatismo. Non è corretto dire che il genitore accusato di manipolazione perda sempre l’affidamento; non è corretto dire che il rifiuto del minore debba sempre essere rispettato come scelta definitiva; non è corretto, infine, svalutare l’ascolto come se fosse un passaggio formale.

Il giudice deve cercare la risposta più aderente all’interesse concreto del figlio. E quando emerge che un genitore ostacola in modo grave e provato il rapporto con l’altro, l’affidamento esclusivo può diventare non una punizione, ma una misura di protezione. La bigenitorialità, infatti, non appartiene ai genitori: appartiene al figlio. E proprio per questo va difesa anche quando il conflitto degli adulti tenta di deformarla.