Responsabilità genitoriale sospesa per ostruzionismo: quando la bigenitorialità diventa tutela urgente del minore
Nelle separazioni e nei divorzi più conflittuali, uno dei problemi più delicati riguarda la frequentazione del figlio con il genitore non collocatario o, più in generale, con il genitore che incontra maggiori difficoltà a mantenere una relazione stabile con il minore. Il tema è spesso raccontato in modo semplificato: da una parte il genitore che lamenta di essere escluso, dall’altra il genitore che sostiene di proteggere il figlio da una relazione vissuta come dannosa o rifiutata.
La realtà giudiziaria, però, è più complessa. Non ogni difficoltà nella frequentazione integra una condotta illecita. Non ogni rifiuto del minore è frutto di manipolazione. Non ogni conflitto tra adulti giustifica un provvedimento radicale sulla responsabilità genitoriale. Tuttavia, quando l’opposizione di un genitore diventa ostinata, continuativa e concretamente pregiudizievole per il figlio, il sistema giuridico non resta privo di strumenti.
In questo quadro si inserisce la recente segnalazione di Cass. civ., sez. I, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20296, richiamata da ONDIF e AIAF, secondo cui la sospensione dalla responsabilità genitoriale può rientrare tra le misure utilizzabili in extrema ratio per fronteggiare comportamenti ostruzionistici con cui un genitore si opponga alla frequentazione del minore con l’altro genitore, esponendo il figlio ai gravi danni derivanti dalla lesione pervicace e continuativa del suo diritto alla bigenitorialità.
La responsabilità genitoriale non è un potere proprietario sul figlio, ma una funzione da esercitare nell’interesse del minore. Quando questa funzione viene usata per interrompere o sabotare la relazione del figlio con l’altro genitore, il giudice può essere chiamato ad adottare misure anche molto incisive.
Il quadro normativo: il figlio ha diritto a entrambi i genitori
Il punto di partenza è l’art. 337-ter c.c., che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli nei procedimenti relativi alla crisi familiare. La norma afferma che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Questa disposizione è decisiva perché sposta il baricentro della questione. Il rapporto con entrambi i genitori non è anzitutto una rivendicazione dell’adulto; è un diritto del figlio. La bigenitorialità, dunque, non può essere invocata come formula astratta o come arma nel conflitto di coppia, ma deve essere valutata in concreto rispetto all’interesse morale e materiale del minore.
Lo stesso art. 337-ter c.c. prevede che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi siano affidati, determinando tempi e modalita della presenza presso ciascun genitore.
La regola, quindi, è la conservazione di una relazione significativa con entrambi. Ma la regola non opera in modo cieco. Se l’affidamento condiviso, la frequentazione o certe modalità di esercizio della responsabilità genitoriale risultano contrarie all’interesse del minore, il giudice deve intervenire. Il punto è capire quando l’intervento possa arrivare fino alla sospensione della responsabilità genitoriale.
Condotta pregiudizievole e art. 333 c.c.
L’art. 333 c.c. riguarda la condotta del genitore pregiudizievole ai figli. La norma consente al giudice, quando la condotta di uno o entrambi i genitori non sia tale da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio, di adottare i provvedimenti convenienti secondo le circostanze.
Il dato normativo è volutamente ampio. Non elenca in modo chiuso tutte le misure possibili, perché la protezione del minore richiede provvedimenti adattabili alla situazione concreta. La condotta pregiudizievole può assumere forme diverse: trascuratezza, incapacità educativa, esposizione del minore a conflitti distruttivi, ostacolo sistematico alla relazione con l’altro genitore, mancato rispetto dei provvedimenti giudiziali, pressioni indebite sul figlio.
Il punto non è la colpa morale del genitore, ma l’effetto della condotta sul minore. Una decisione giudiziaria in materia familiare non dovrebbe trasformarsi in un giudizio simbolico di colpevolezza tra adulti. Deve invece chiedersi se il comportamento accertato stia compromettendo lo sviluppo, l’equilibrio, la serenità o i diritti relazionali del figlio.
In questa prospettiva, l’ostruzionismo alla frequentazione non rileva perché offende l’altro genitore, ma perché può privare il figlio di una relazione significativa. Se un genitore usa la propria posizione quotidiana, affettiva o organizzativa per rendere impraticabile il rapporto con l’altro, il problema non è solo l’inadempimento di un calendario di incontri. Il problema è la possibile alterazione del percorso di crescita del minore.
Cosa aggiunge la Cassazione n. 20296/2026
La Cassazione ha affermato che la sospensione dalla responsabilità genitoriale rientra tra le misure che, in extrema ratio, possono essere utilizzate per fronteggiare comportamenti ostinatamente ostruzionistici con cui un genitore si opponga alla frequentazione del minore con l’altro genitore.
La formula “extrema ratio” è centrale. Significa che non siamo davanti a un rimedio ordinario, automatico o di prima applicazione. La sospensione della responsabilità genitoriale incide su una funzione fondamentale del genitore e, indirettamente, sull’assetto di vita del minore. Proprio per questo richiede prudenza, proporzionalità e motivazione rigorosa.
Il principio, se letto correttamente, non autorizza scorciatoie. Non basta dire che un genitore e conflittuale. Non basta lamentare che gli incontri non si svolgono con regolarità. Non basta contrapporre la versione di un adulto a quella dell’altro. Occorre verificare se vi siano condotte realmente ostative, se esse siano persistenti, se abbiano inciso sul rapporto figlio-genitore, se siano state già tentate misure meno invasive e se il minore sia esposto a un pregiudizio grave.
La sospensione della responsabilità genitoriale, in questa logica, non ha natura punitiva. Non serve a umiliare il genitore inadempiente né a compensare l’altro genitore per il tempo perduto. Serve, semmai, a interrompere una dinamica pregiudizievole e a ripristinare condizioni minime di tutela del figlio.
Ascolto del minore, rifiuto e contesto probatorio
Nei casi di rifiuto o difficoltà di frequentazione, l’ascolto del minore è un passaggio essenziale. Il minore capace di discernimento deve poter esprimere la propria opinione, e la sua voce non può essere trattata come un elemento marginale. Tuttavia, l’ascolto non equivale a trasferire sul figlio il potere di decidere da solo l’assetto delle relazioni familiari.
Il giudice deve leggere le dichiarazioni del minore dentro il contesto. Un rifiuto può derivare da esperienze negative reali, da paura, da trascuratezza, da conflitto di lealtà, da pressione esplicita o implicita di un adulto, da abitudini consolidate o da una miscela di fattori. Per questo sono spesso decisivi gli accertamenti istruttori: relazioni dei servizi sociali, consulenza tecnica, documentazione delle condotte, modalità con cui i provvedimenti sono stati attuati o disattesi.
E proprio qui si gioca la differenza tra un conflitto familiare difficile e una condotta pregiudizievole suscettibile di misure incisive. Il rifiuto del minore non deve essere ignorato, ma nemmeno assunto come dato assoluto e autosufficiente. Se emerge che quel rifiuto è stato alimentato, irrigidito o strumentalizzato da un genitore attraverso condotte manipolative o ostruzionistiche, il giudice deve proteggere il minore anche dalla perdita ingiustificata di una relazione significativa.
Allo stesso tempo, sarebbe scorretto affermare che ogni rifiuto verso un genitore sia manipolazione. Questa e una semplificazione pericolosa. Vi sono situazioni in cui la distanza del minore ha radici concrete nella condotta del genitore rifiutato. La valutazione deve quindi restare individualizzata, istruita e motivata.
Il ruolo del nuovo rito famiglia
Sul piano processuale, assumono rilievo anche gli artt. 473-bis.22 e 473-bis.24 c.p.c. L’art. 473-bis.22 disciplina i provvedimenti temporanei e urgenti che il giudice puo adottare nell’interesse delle parti e dei figli. L’art. 473-bis.24 prevede il reclamo, tra l’altro, contro i provvedimenti temporanei che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita genitoriale, nonche contro quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori.
Questo dato processuale conferma che le limitazioni incisive della responsabilita genitoriale possono essere adottate anche in corso di causa, ma sono sottoposte a un sistema di controllo. Non si tratta di provvedimenti minori o meramente organizzativi: incidono sul nucleo della funzione genitoriale e, proprio per questo, devono essere reclamabili nei casi previsti.
Per i difensori, ciò comporta una conseguenza pratica importante. Chi chiede una misura di sospensione o limitazione non può limitarsi a una narrazione emotiva del conflitto. Deve portare elementi specifici: episodi, messaggi, inadempimenti, relazioni, provvedimenti violati, effetti sul minore, tentativi già compiuti e falliti. Allo stesso modo, chi si difende da una richiesta di questo tipo deve dimostrare se l’opposizione alle frequentazioni sia fondata su ragioni effettive di tutela del figlio e non su una chiusura pregiudiziale verso l’altro genitore.
Esempi pratici
Si pensi al caso di un genitore collocatario che, per mesi, renda impossibili gli incontri con l’altro genitore invocando malesseri generici del figlio, impegni scolastici non documentati, indisponibilita logistiche sempre mutevoli, senza mai proporre soluzioni alternative e senza rispettare le indicazioni dei servizi. Se dagli accertamenti emerge che il minore e stato progressivamente esposto a una narrazione svalutante dell’altro genitore, il giudice potrebbe ritenere necessarie misure piu incisive.
Diverso e il caso in cui il minore rifiuti la frequentazione perche il genitore richiedente ha tenuto condotte aggressive, trascuranti o destabilizzanti, accertate in giudizio. In questa ipotesi, parlare automaticamente di ostruzionismo dell’altro genitore sarebbe improprio. Il rifiuto potrebbe essere espressione di un bisogno di protezione e imporre un percorso graduale, eventualmente con incontri protetti o supporto specialistico.
Vi e poi una zona intermedia, molto frequente: conflitto elevato, comunicazioni ostili, difficolta organizzative, figlio esposto alla tensione degli adulti. Qui la sospensione della responsabilità genitoriale sarebbe normalmente misura sproporzionata se mancano condotte gravi e persistenti. Potrebbero essere piu adeguati strumenti di regolazione puntuale, ammonimenti, prescrizioni, intervento dei servizi, coordinazione genitoriale quando praticabile, o modifiche delle modalità di frequentazione.
Implicazioni operative
La prima implicazione è che la bigenitorialità va presa sul serio, ma non va banalizzata. Non è uno slogan da usare contro l’altro genitore; è un criterio di tutela del figlio. Quando un genitore ostacola sistematicamente la relazione del minore con l’altro, il giudice può leggere quella condotta come pregiudizievole non per l’adulto escluso, ma per il figlio privato di una componente della propria vita affettiva.
La seconda implicazione riguarda la prova. Nei procedimenti familiari, soprattutto quando sono coinvolti minori, la qualità dell’accertamento e decisiva. Le accuse generiche di manipolazione o alienazione non bastano. Servono fatti, riscontri, continuità delle condotte, valutazione degli effetti sul minore. La misura estrema richiede un quadro istruttorio solido.
La terza implicazione riguarda la proporzionalità. Il giudice deve scegliere la misura piu idonea a proteggere il minore, non quella piu severa in astratto. La sospensione della responsabilità genitoriale può essere giustificata solo quando misure meno invasive risultino insufficienti o inadeguate rispetto alla gravita del pregiudizio.
La quarta implicazione riguarda il linguaggio delle parti. Nei giudizi familiari, definire l’altro genitore come manipolatore, ostile o inidoneo senza un supporto concreto può irrigidire il conflitto e indebolire la credibilità della domanda. L’impostazione piu efficace è descrivere condotte specifiche e collegarle agli effetti sul minore.
La segnalazione relativa a Cass. civ., sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20296, offre un’indicazione importante: nei casi piu gravi di ostruzionismo genitoriale, la sospensione della responsabilità genitoriale può entrare nel novero delle misure utilizzabili per proteggere il minore. Ma il punto decisivo è proprio questo: proteggere il minore, non punire il genitore.
Occorre distinguere con rigore: il conflitto ordinario non basta, il rifiuto del minore non va svalutato, l’accusa di manipolazione non può essere presunta. Occorre un accertamento serio, concreto e motivato della condotta pregiudizievole e del suo impatto sul diritto del figlio a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori.
Quando questo accertamento esiste, il diritto di famiglia mostra la sua funzione piu delicata: non fotografare il conflitto degli adulti, ma intervenire per impedire che quel conflitto consumi il mondo affettivo del minore.