Diritto d'Autore, Giochi e Videogiochi

Inibitorie copyright e giochi: cosa cambia con il nuovo articolo 162-bis della legge sul diritto d’autore

Nel diritto d’autore, il tempo non è soltanto una variabile processuale: può decidere il valore economico della controversia. Per un videogioco, poche settimane di blocco durante la finestra di lancio possono compromettere vendite, recensioni, accordi con le piattaforme e continuità della community. Per un gioco da tavolo, un’inibitoria pronunciata prima di una fiera, di una campagna di crowdfunding o della consegna ai distributori può incidere sull’intero ciclo commerciale. È per questo che la tutela cautelare assume, nelle controversie creative e ludiche, un peso spesso vicino a quello della decisione finale.

La legge 7 agosto 2026, n. 145 ha convertito senza modificazioni il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100. L’articolo 2 del decreto ha sostituito il comma 4 dell’articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificando la sorte dei provvedimenti d’urgenza e degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. La conversione è documentata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2026; il testo coordinato rende leggibile la nuova disciplina nell’articolo 2 del d.l. n. 100/2026.

Perché le controversie sui giochi si decidono spesso in via cautelare

La legge sul diritto d’autore consente al titolare di chiedere misure dirette a impedire o far cessare la violazione. Gli articoli 156 e 163 LDA offrono, secondo i rispettivi presupposti, strumenti inibitori e cautelari che possono incidere immediatamente sulla circolazione del contenuto contestato. In concreto, il giudice può essere chiamato a valutare la rimozione di copie o materiali, il divieto di prosecuzione di determinate condotte e altre misure capaci di fermare l’illecito allegato prima della sentenza di merito.

Nel settore ludico l’oggetto del conflitto è spesso composito. Un videogioco riunisce software, grafica, musica, dialoghi, animazioni, ambientazioni e talvolta marchi o contenuti concessi in licenza. Un gioco da tavolo può comprendere regolamento, illustrazioni, testi narrativi, miniature, plancia, carte e segni distintivi. Una cautelare può quindi colpire l’intero prodotto o soltanto una componente. Questa distinzione è essenziale: non basta affermare che “il gioco è copiato”; occorre identificare l’opera o l’elemento protetto, il diritto azionato, la condotta contestata e la misura effettivamente necessaria.

La decisione cautelare, tuttavia, nasce da una cognizione sommaria. Il giudice valuta l’apparenza del diritto e il rischio collegato all’attesa, senza svolgere necessariamente tutta l’istruttoria propria del merito. La rapidità è la sua forza, ma anche la ragione per cui l’ordinamento deve prevedere contrappesi. Un ordine provvisorio non dovrebbe trasformarsi, senza possibilità di controllo pieno, in una soluzione indefinita della controversia.

Il vecchio articolo 162-bis e l’ultrattività delle misure anticipatorie

L’articolo 162-bis disciplina il rapporto tra fase cautelare e giudizio di merito nelle controversie autorali. Il comma 1 prevede che, se il giudice non stabilisce un termine diverso, il merito debba essere iniziato entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario, se questo periodo è più lungo. Il comma 3 collega in via generale alla mancata instaurazione del merito o alla sua successiva estinzione la perdita di efficacia della cautelare.

Prima della riforma, il comma 4 sottraeva a tale meccanismo i provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti anticipatori. In termini pratici, una misura che anticipava gli effetti della futura sentenza poteva conservare efficacia anche se nessuna parte avviava la causa di merito. L’assetto rispondeva a una logica di economia processuale: se entrambe le parti accettavano l’esito cautelare, il sistema evitava di imporre un giudizio ulteriore.

Il problema era il rovescio della stessa regola. Il destinatario poteva continuare a subire gli effetti di un ordine adottato in sede sommaria, pur in assenza di una decisione piena sulla fondatezza della pretesa. Per un operatore ludico, ciò poteva significare tenere fuori commercio un prodotto o una componente per un tempo indeterminato, senza che il ricorrente assumesse l’onere di far accertare definitivamente il diritto.

La matrice europea: la sentenza M.M. Ristorazione

La riforma deve essere letta alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2026, causa C-132/25, M.M. Ristorazione. Il rinvio riguardava direttamente l’articolo 132, comma 4, del Codice della proprietà industriale, ma il principio interpretato ha portata generale per l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, incluso il diritto d’autore.

L’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE impone che le misure provvisorie siano revocate o cessino di produrre effetti, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove il merito entro il termine stabilito dall’autorità giudiziaria oppure, in mancanza, entro un periodo non superiore a venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario. La CGUE, nella causa C-132/25, ha chiarito che la norma non ammette un’eccezione generale per i provvedimenti cautelari anticipatori.

La Corte ha anche precisato due aspetti che vanno tenuti insieme. Da un lato, la direttiva non richiede necessariamente una cessazione automatica: occorre la domanda del destinatario. Dall’altro, il principio di economia processuale non può prevalere sulla garanzia che impedisce a una misura sommaria di restare indefinitamente efficace contro chi ne chiede la revoca, quando il ricorrente non abbia coltivato il merito. La disciplina europea cerca dunque un equilibrio tra enforcement rapido, proporzionalità e diritti della difesa.

Il nuovo meccanismo: stabilità condizionata, non caducazione automatica

Il nuovo comma 4 dell’articolo 162-bis conserva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito. Se il merito non è avviato nel termine del comma 1, oppure se viene avviato e poi si estingue, i provvedimenti d’urgenza e gli altri anticipatori sono dichiarati inefficaci quando la parte destinataria presenta un’istanza entro trenta giorni. Il termine decorre, rispettivamente, dalla scadenza del termine per instaurare il merito o dall’estinzione del giudizio.

La formula normativa porta a tre conclusioni che riteniamo certe. Primo: la misura non cade automaticamente allo scadere del termine per il merito. Secondo: il destinatario deve attivarsi e rispettare una finestra perentoria di trenta giorni. Terzo: il beneficiario della cautelare non può più confidare, quando il destinatario reagisce tempestivamente, nell’ultrattività della misura senza un giudizio destinato a una pronuncia sul merito.

È quindi improprio riassumere la riforma dicendo che tutte le inibitorie “scadono dopo trenta giorni”. I trenta giorni non misurano la durata ordinaria della cautelare e non decorrono necessariamente dalla sua pronuncia. Costituiscono il termine entro cui il destinatario può chiedere la declaratoria di inefficacia dopo che si è verificato uno dei presupposti indicati dalla legge. Data della comunicazione dell’ordinanza, termine assegnato per il merito, eventuale instaurazione ed estinzione del giudizio devono essere ricostruiti con precisione.

Misure anticipatorie e conservative: una distinzione decisiva

La nuova regola riguarda i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Non ogni misura cautelare appartiene a questa categoria. Una misura anticipatoria attribuisce provvisoriamente un risultato sostanziale simile a quello che potrebbe derivare dalla sentenza: per esempio, l’ordine di cessare la distribuzione di un gioco o di rimuovere contenuti contestati. Una misura conservativa mira invece a preservare beni, prove o garanzie in attesa dell’accertamento.

La distinzione non dipende soltanto dal nome utilizzato nel ricorso o nell’ordinanza. Conta la funzione concreta del provvedimento. Un ordine rivolto a uno store digitale può avere contenuto anticipatorio se realizza già il risultato pratico della pretesa inibitoria; un sequestro o una misura probatoria può rispondere a una logica differente.

A nostro modesto avviso nelle prime applicazioni, uno dei nodi principali sarà proprio la qualificazione di misure miste, che combinano rimozione, conservazione della prova e obblighi rivolti a intermediari.

Quattro casi (rigorosamente inventati e puramente teorici) nel settore dei giochi

Primo caso: un publisher ottiene in via cautelare il blocco di un videogioco concorrente, sostenendo che ambientazioni, personaggi e asset audiovisivi riproducano parti creative della propria opera. Se il provvedimento anticipa il divieto richiesto nel merito e la causa non viene tempestivamente instaurata, lo sviluppatore destinatario deve valutare l’istanza di inefficacia entro la finestra prevista. La novella non stabilisce se vi sia plagio: disciplina soltanto la persistenza dell’ordine provvisorio.

Secondo caso: un autore di un gioco da tavolo contesta a un editore l’uso non autorizzato di illustrazioni, testi narrativi o miniature e ottiene lo stop alla commercializzazione. Anche qui occorre distinguere tra il diritto sui singoli elementi espressivi e la meccanica astratta del gioco, che non diventa protetta per il solo fatto di essere inserita in un prodotto complesso. La misura può essere molto incisiva; proprio per questo, se il destinatario chiede che il conflitto sia portato al merito, il sistema non consente al beneficiario di mantenere indefinitamente il risultato cautelare senza proseguire l’azione.

Terzo caso: una piattaforma riceve un ordine di rimozione relativo a materiali promozionali, mod, mappe o contenuti generati dagli utenti. Il primo controllo riguarda chi sia formalmente destinatario e quale sia l’esatto contenuto dell’ordine. Non tutte le rimozioni operate in base a condizioni contrattuali o notice private sono provvedimenti giudiziali soggetti all’articolo 162-bis. Confondere enforcement di piattaforma e cautelare giudiziaria porterebbe a conclusioni errate.

Quarto caso: la controversia investe insieme copyright, marchi e concorrenza sleale. Il d.l. n. 100/2026 ha modificato in termini paralleli sia l’articolo 162-bis LDA sia l’articolo 132 del Codice della proprietà industriale. Resta però necessario verificare, per ciascuna domanda e misura, il diritto azionato, la disciplina applicabile e la natura dell’effetto disposto. L’identità di formulazione non elimina le differenze tra titoli di proprietà industriale, diritto d’autore e ulteriori illeciti concorrenziali.

Il regime transitorio e le questioni non ancora risolte

L’articolo 2, comma 3, del decreto disciplina le misure già disposte alla data della sua entrata in vigore. Prevede che il destinatario possa proporre ricorso per revoca o inefficacia nelle forme dell’articolo 669-novies c.p.c. entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Se il destinatario si attiva, il giudice, su istanza del beneficiario, rimette quest’ultimo in termini per iniziare il merito, ferma nel frattempo l’efficacia della misura originaria.

Il dato temporale è delicato perché la legge di conversione non ha spostato il dies a quo: il testo continua a riferirsi all’entrata in vigore del decreto del 12 giugno. Sul computo del termine transitorio e sull’incidenza della sospensione feriale sono state prospettate letture differenti. Non è prudente indicare una scadenza unica senza conoscere il fascicolo e la tesi applicabile. Per chi sia parte di un procedimento pregresso, la verifica deve essere immediata e documentale; per prudenza professionale, non si dovrebbe affidare una strategia a un’interpretazione estensiva del termine.

Resta inoltre da vedere come i giudici coordineranno la disciplina speciale con gli articoli 669-octies e 669-novies c.p.c., come qualificheranno i provvedimenti complessi e quali conseguenze ripristinatorie accompagneranno la dichiarazione di inefficacia. Questi sono profili applicativi, non risultati già acquisiti. La conversione ha consolidato il testo normativo, ma non ha ancora prodotto un corpo di giurisprudenza capace di risolverne ogni passaggio.Indicazioni operative per titolari e destinatari

Per il titolare che valuta una cautelare, il lavoro deve iniziare prima del deposito: identificare con precisione gli elementi protetti, limitare la richiesta a quanto proporzionato, predisporre le prove e stimare costi e tempi dell’eventuale merito. Dopo l’accoglimento, occorre registrare la data dell’ordinanza o della comunicazione e decidere rapidamente se instaurare la causa. Considerare la cautelare come un punto d’arrivo espone al rischio che il destinatario ne chieda l’inefficacia.

Per chi riceve l’ordine, servono una lettura integrale del provvedimento e una cronologia verificata. Bisogna accertare se la misura sia giudiziale, se abbia natura anticipatoria, quale termine sia stato fissato per il merito, se la controparte abbia effettivamente introdotto la causa e quando inizi la finestra per l’istanza. Anche l’inerzia ha conseguenze: poiché la caducazione non è automatica e l’istanza è soggetta a termine perentorio, attendere può consolidare l’effetto pratico della misura.

Per entrambe le parti, la strategia deve considerare l’impatto commerciale. Nel gaming digitale, un ordine può propagarsi rapidamente tra store, hosting, social e servizi di pagamento. Nel tabletop, può coinvolgere tipografie, distributori, licenzianti, campagne di prevendita e manifestazioni. Ciò non amplia automaticamente la portata giuridica della cautelare, ma rende indispensabile coordinare difesa processuale, comunicazione e rapporti contrattuali senza attribuire all’ordinanza più di quanto essa disponga.


Il nuovo articolo 162-bis non riduce la tutela cautelare a un rimedio fragile né impone in ogni caso una prosecuzione automatica nel merito. Introduce però un contrappeso netto: un provvedimento anticipatorio non può restare efficace contro la volontà tempestivamente espressa dal destinatario se chi lo ha ottenuto non porta la pretesa verso un accertamento pieno. La cessazione richiede un’istanza e il rispetto di termini perentori; non opera da sola.

Per autori, editori e publisher occorre prendere in considerazione fin dall’inizio l’azione cautelare e quella di merito come parti della stessa strategia. Per sviluppatori, studi creativi, distributori e piattaforme destinatari di un ordine, la condotta più prudente è verificare immediatamente natura della misura e calendario processuale. Nel settore dei giochi, dove poche settimane possono valere l’intero ciclo commerciale di un prodotto, il nuovo equilibrio tra efficacia dell’enforcement e controllo nel merito non è un dettaglio tecnico: è una regola operativa centrale.