Esclusione automatica di una busta ad opera del portale delle aste telematiche è illegittima

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Dall’introduzione del meccanismo delle aste telematiche si stanno frequentemente riscontrando problemi legati alla presentazione delle offerte per il tramite del portale delle vendite telematiche.

Tali problematiche sono spesso legate a difficoltà e/o problematiche strettamente tecniche che si possono verificare durante la procedura di generazione, firma o trasmissione della busta telematica contenente l’offerta.

In questi casi il sistema non avvisa il presentatore/offerente dello scarto della busta (così come non lo avvisa in caso di acquisizione della stessa), ma si limita a non trasmettergli le credenziali per l’accesso all’asta (fatto che normalmente avviene 180 minuti prima dell’apertura dell’aula virtuale), lasciandolo così nell’impossibilità di rimediare ad un mero errore tecnico.

A seguito di ciò hanno cominciato ad essere presentati ai Tribunali ricorsi ex-art.591 ter c.p.c.  volti ad ottenere la riammissione all’asta dell’offerente escluso con conseguente invalidazione dell’altri aggiudicazione.

Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Imperia nella persona del Giudice delle Esecuzioni, ha preso posizione sul punto in modo netto e pienamente condivisibile stabilendo che l’esclusione automatica di una busta ad opera del portale delle aste telematiche è illegittima in quanto contraria alle norme primarie e secondarie rilevanti in materia e peraltro anche contraria ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle vendite telematiche.

Riportiamo di seguito un estratto dell’ordinanza per maggiore chiarezza:

[…] È dunque prevista l’automatica invalidazione dell’offerta in caso di file con estensione diversa da quella prevista e, infatti, nel caso di specie al delegato alla vendita l’offerta […] non è stata trasmessa dal sistema, tant’è vero che costui il giorno della vendita poteva solo avvedersi della presenza della cauzione […], ma non dell’offerta (cfr. nota del delegato del 2.12.2020 in atti).

Sennonché, l’esclusione ad opera del portale (rete del DGSIA) è illegittima.

Va osservato che l’art. 572, comma primo, c.p.c. riserva al giudice dell’esecuzione la competenza delibativa sulle offerte pervenute, competenza che il successivo art. 591-bis, comma due, n. 3 riconosce altresì al professionista eventualmente delegato per le operazioni di vendita e anche l’art. 18 del DM 32/2015 stabilisce che la verifica della regolarità delle offerte sia compiuta dal giudice o dal referente della procedura (ovverosia il delegato).

Tale quadro normativo porta a concludere che un meccanismo di esclusione automatica dell’offerta ad opera dell’infrastruttura tecnica non appaia in linea con la disciplina normativa primaria e secondaria della vendita telematica.

Inoltre, si consideri che l’art. 571, comma terzo, del codice di rito, individua le ipotesi di inefficacia dell’offerta attraverso un elenco che la pressoché unanime dottrina considera tassativo (elenco cui vanno aggiunti i casi di divieto normativo di acquisto), ragion per cui ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’offerta potranno essere individuate soltanto laddove dalla sua lettura non sia possibile, con certezza, identificare l’offerente o il bene per il quale sia formula l’offerta, conoscere il prezzo proposto.

Ebbene, l’irregolarità verificatasi nel caso di specie non rientra tra le cause di inefficacia dell’offerta previste dall’art. 571 c.p.c. o da speciali disposizioni normative, né impedisce l’individuazione degli elementi costitutivi della stessa.

Infine, non può sottacersi il rilievo per cui ad oggi, non consta che il software predisposto dal ministero per la compilazione dell’offerta di acquisto segnali all’offerente (o al presentatore) che il file inviato contiene una estensione diversa da quella prescritta dalle specifiche tecniche, consentendogli eventualmente di porre rimedio, il che rende l’esclusione operata dal Ministero anche contraria ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle vendite telematiche”, cui la fonte regolamentare deve uniformarsi ai sensi dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c.

Dunque, in conclusione, è necessario acquisire presso il DGSIA l’offerta pervenuta, previamente decriptata così da renderla leggibile, al fine di vagliarne l’ammissibilità e decidere in merito all’ammissione della […] alle operazioni di vendita.  […]

(Tribunale di Imperia, ordinanza del 09.02.2021)