L’IA negli atti di causa non sposta la responsabilità: cosa stanno dicendo i tribunali italiani
L’intelligenza artificiale generativa è ormai entrata anche nel lavoro legale. Può riassumere documenti, suggerire argomentazioni, proporre strutture di atti e persino restituire riferimenti normativi o giurisprudenziali apparentemente credibili. Il problema, però, comincia quando quell’output non resta una bozza interna, ma entra nel processo. Ed è proprio qui che i primi provvedimenti italiani più recenti stanno mandando un messaggio molto chiaro: l’IA può essere uno strumento, ma la responsabilità dell’atto resta integralmente del professionista.
Il punto è importante perché sposta il discorso dal piano tecnologico al piano giuridico concreto. Non stiamo parlando, in astratto, di innovazione negli studi legali. Stiamo parlando di atti difensivi che citano precedenti inesistenti, di produzioni documentali che consistono in conversazioni con chatbot, di formule residue che rivelano un uso meccanico dell’assistente generativo. In altre parole, stiamo parlando di ciò che accade quando il prodotto dell’IA entra nel fascicolo processuale e pretende di valere come argomento, fonte o prova.
Il caso più forte, allo stato, è quello deciso dal Tribunale di Siracusa con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 338. Dal testo diffuso emerge che il giudice ha rilevato la presenza, nell’atto, di richiami giurisprudenziali inesistenti e ha collegato tale anomalia a un utilizzo non verificato di strumenti di IA generativa. La decisione è interessante non solo per il rilievo critico verso l’uso acritico dell’IA, ma anche perché applica l’art. 96 c.p.c. e richiama la logica della responsabilità processuale aggravata. In termini semplici: se il difensore deposita contenuti che non ha controllato e quei contenuti risultano inesatti o inventati, il problema non si ferma alla scarsa qualità redazionale; può diventare un problema di lealtà processuale, colpa grave e sanzione.
Qui conviene chiarire un passaggio. L’art. 96 c.p.c. non nasce per l’intelligenza artificiale. È la norma che consente di sanzionare condotte processuali abusive o gravemente colpose. Proprio per questo il suo impiego in questi casi è così significativo: il giudice non sta dicendo che l’IA è illecita in sé; sta dicendo che l’uso non verificato dell’IA non attenua la colpa di chi firma l’atto. Anzi, può confermarla. E il riferimento al comma 4, introdotto dalla riforma Cartabia tramite l’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, rafforza il quadro sanzionatorio.
Un secondo tassello viene dal Tribunale di Ferrara, che ha affrontato una questione diversa ma complementare: la produzione in giudizio di una conversazione con un sistema di intelligenza artificiale. Il punto, qui, non è la scorrettezza della citazione giurisprudenziale, ma il valore probatorio del documento prodotto. La decisione, per come è stata riportata, muove da un’obiezione molto concreta: una chat con un sistema di IA, da sola, non consente di verificare con sufficiente affidabilità né il prompt iniziale, né il contesto, né i criteri di selezione delle fonti, né la correttezza sostanziale dell’output. Tradotto: non basta stampare una risposta del chatbot per trasformarla in elemento probatorio serio.
Questo passaggio è prezioso anche per i non giuristi, perché chiarisce una confusione ormai frequente. Un conto è usare l’IA come strumento di orientamento o brainstorming. Altro conto è pretendere che il suo output, non controllato e non ancorato a fonti verificabili, abbia valore probatorio o persuasivo autonomo in giudizio. Nel processo civile, la forma del documento non basta; conta la sua attendibilità, la sua riferibilità, la possibilità di controllo da parte del giudice e della controparte. Una risposta generata da un sistema opaco, modificabile e non intrinsecamente tracciabile non soddisfa facilmente questi requisiti.
Il terzo segnale arriva dal Tribunale di Rovigo. Anche qui il cuore del problema non è l’uso dell’IA in sé, ma la supervisione umana. La vicenda, per come riportata da Il Caso.it, mostra che persino una formula rimasta nell’atto e riconducibile al linguaggio tipico di un assistente generativo può diventare indizio di un controllo insufficiente. Il messaggio pratico è severo ma lineare: se si usa un sistema generativo per preparare materiale difensivo, occorre un vaglio umano reale, non solo formale. Non basta leggere velocemente. Bisogna verificare citazioni, fonti, nessi logici, riferimenti documentali e coerenza con il caso concreto.
Da queste decisioni non si può ancora ricavare un orientamento consolidato di legittimità. Sarebbe scorretto dirlo. Siamo davanti a una prima linea di merito, ancora in formazione, e proprio per questo va trattata con precisione. Però il dato comune è già abbastanza nitido da meritare attenzione: i giudici non sembrano disponibili ad accettare l’IA come alibi dell’errore professionale. Quando l’output entra nel processo, conta solo se è stato controllato, confermato e reso giuridicamente affidabile da chi lo utilizza.
Le implicazioni pratiche sono notevoli. Per gli avvocati, significa che l’uso dell’IA generativa non può essere gestito come scorciatoia redazionale priva di regole interne. Servono protocolli minimi di verifica: controllo delle massime e dei precedenti sul testo integrale, verifica dell’esistenza delle decisioni citate, riscontro delle norme nella versione vigente, distinzione tra bozza argomentativa e contenuto effettivamente depositabile. Per gli studi, significa che il tema è anche organizzativo: chi può usare questi strumenti, per quali attività, con quali controlli e con quali divieti operativi. Per i clienti, significa che l’efficienza promessa dall’IA non può mai tradursi in abbassamento della diligenza professionale.
C’è poi un profilo più ampio, che tocca il rapporto tra IA e prova. Una chat con un sistema generativo può avere, in certi casi, un valore descrittivo del fatto che una certa interazione è avvenuta. Ma è ben diverso dal dire che provi la verità del contenuto generato. Questa distinzione è cruciale. Se, ad esempio, una parte produce la conversazione per dimostrare che un operatore ha ricevuto una certa informazione, il ragionamento è uno; se la produce per dimostrare che ciò che il chatbot ha risposto è giuridicamente corretto o fattualmente vero, il ragionamento cambia radicalmente. Il processo civile non premia l’autorevolezza apparente dell’output; pretende verificabilità.
Anche sotto il profilo deontologico il tema è destinato a crescere. È auspicabile che nei prossimi mesi aumenti l’attenzione degli ordini professionali e degli studi più strutturati verso regole interne sull’uso dell’IA, proprio perché il rischio non è più teorico. Non si tratta solo di proteggere la qualità dell’atto, ma di prevenire errori che possano incidere sulla posizione processuale del cliente, sulla credibilità del difensore e, nei casi peggiori, sulla responsabilità patrimoniale.
L’uso dell’IA nel lavoro forense non è escluso, ma perde immediatamente ogni neutralità quando il suo output entra nell’atto, nella citazione o nella prova. In quel momento, l’algoritmo scompare e resta il professionista. È lui che risponde della correttezza delle fonti, dell’esistenza dei precedenti, dell’attendibilità del contenuto prodotto e della lealtà processuale complessiva. Per questo la soluzione giuridicamente più prudente è anche la più chiara: l’IA può assistere la preparazione del lavoro, ma non può sostituire il controllo rigoroso che il processo civile continua a pretendere dall’essere umano che firma, deposita e difende.
Fonti:
- Trib. Siracusa, sez. II, sent. 20 febbraio 2026, n. 338: https://www.ecnews.it/app/uploads/sites/4/2026/03/tribunale-siracusa-sez-ii-sent-20-02-2026-n-338.pdf
- Il Caso.it, Siracusa: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/34508/Tutte?Lite-temeraria%2C-utilizzo-acritico-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale-e-citazione-di-precedenti-inesistenti=
- Il Caso.it, Ferrara: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/34544/Tutte?Il-Tribunale-di-Ferrara-sulla-produzione-in-giudizio-di-una-conversazione-con-un-sistema-di-intelligenza-artificiale=
- Il Caso.it, Rovigo: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/34704/Tutte?Giudizio-fondato-su-circostanza-documentale-mai-provata-e-uso-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale=
- Normattiva, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 6: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.articolo.numero=3&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.tipoArticolo=0&atto.codiceRedazionale=22G00158&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-17