L’atto amministrativo viziato quando è nullo, quando è annullabile e come fare vale tali vizi.

in Diritto Amministrativo

La disciplina amministrativa è particolarmente oscura per molti studi legali. Si differenzia, infatti, sotto moltissimi punti di vista dalla materia civile e riguarda le questioni che legano, su versanti opposti, una parte costituita da uno o più privati, e l’altra, costituita da una o più pubbliche amministrazioni (uffici comunali, istituti regionali, autorità statali, agenzie ministeriali, come quella delle entrate, provvedimenti di polizia giudiziaria e molti altri).

Il diritto amministrativo ha origini lontane nel tempo e contrappone l’interesse pubblico, superiore, e che dovrebbe essere rappresentato dalla Pubblica Amministrazione, a quello del singolo (il tipico esempio è quello della costruzione di una nuova strada per smaltire il traffico urbano, interesse pubblico, che per essere realizzata deve essere costruita sulle campagne circostanti di proprietà di un priva, ovviamente in contrasto con i suoi interessi). Nel tempo il legislatore ha voluto creare una pubblica amministrazione sempre più vicina al cittadino, il così detto decentramento, che applica il principio di sussidiarietà, ovvero: tutte le procedure che possono essere gestite dall’ente più prossimo al cittadino devono essere gestite proprio dal Comune, e, solo se necessario, in via residuale, da Province, Regioni o Stato.

Inoltre il cittadino deve essere avvertito al momento dell’apertura di un procedimento che lo riguardi, o che possa confliggere con i suoi interessi, e in tale comunicazione deve essere indicato il responsabile del procedimento, persona fisica nei confronti della quale lo stesso cittadino potrà interfacciarsi per le questioni inerti alla procedura. I provvedimenti amministrativi possono poi essere integrati o sostituiti da accordi, in maniera da far conciliare il più possibile il rapporto tra P.A. e privato. Alla formazione del fascicolo del provvedimento, inoltre, collabora attivamente anche lo stesso cittadino, che potrà produrre documenti e ipotesi alternative all’intervento proposto dalla P.A. Il fine ultimo resta comunque il perseguimento dell’interesse pubblico e se questo fosse possibile solo con il danneggiamento di un privato (si pensi, per esempio, ad un esproprio per poter realizzare un nuovo ospedale) l’amministrazione potrà comunque imporre il suo provvedimento, in quanto dotato di imperatività, unilateralità immediata esecutività e limitato dal principio di tipicità (il provvedimento e il potere con cui la P.A. ha agito deve essere riconosciuto dalla legge). Se la pubblica amministrazione, quindi, agisce nel rispetto della legge e perseguendo l’interesse pubblico, l’atto è legittimo, e, nonostante tutti gli accorgimenti procedurali di coinvolgimento e ascolto dei cittadini coinvolti, il provvedimento diventa esecutivo.

Qui intervengono gli avvocati: cosa si intende per principio di legalità e perseguimento dell’interesse pubblico nella pratica? Con quali mezzi si può difendere un cittadino che abbia subito un provvedimento amministrativo più o meno arbitrario? A chi ci si può rivolgere?

Partiamo rispondendo all’ultima domanda: ci si può rivolgere sia alla stessa autorità amministrativa, che al suo interno, in condivisione con le richieste, può decidere di modificare, integrare, ridurre un atto amministrativo. In via giudiziaria si può ricorrere al giudice amministrativo, il così detto T.A.R (tribunale amministrativo regionale).

Dinnanzi al tribunale si può richiedere l’azione di nullità del provvedimento, o quella di annullabilità.

L’azione di nullità per poter essere accolta deve prevedere la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. manca di elementi essenziali (amministrazione autrice del provvedimento, destinatario, l’oggetto del provvedimento…)
  2. difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere o incompetenza assoluta, ovvero l’organo che ha emanato l’atto non aveva il potere di farlo oppure non era competente a farlo)
  3. adottato in violazione o elusione del giudicato (non rispettando una precedente sentenza passata in giudicato)
  4. altri casi previsti dalla legge (ipotesi residuale)

La domanda è proponibili entro un termine (180 giorni, a differenza del diritto civile) dal giorno dell’emanazione dell’atto impugnato, fatte salve alcune eccezioni previste dalle legge. La rilevazione di nullità opera di diritto, può essere fatto valere da chiunque sia interessato o d’ufficio dal giudice interpellato. L’atto dichiarato nullo è da ritenersi mai emanato; la nullità è retroattiva, ex tunc, analogamente a quanto avviene nel diritto civile. Inoltre un atto nullo non può essere in alcun caso convalidato.

L’azione di annullamento, invece si propone per i seguenti casi:

  1. incompetenza relativa(l’amministrazione emanante non avrebbe avuto la competenza, per materia, territorio o valore, per poter emanare l’atto, che può essere comunque sanato attraverso una ratifica compiuta dall’amministrazione competente in materia)
  2. violazione di legge (ipotesi residuale)
  3. eccesso di potere(Solo in atti discrezionali). Si sostiene che l’interesse pubblico che avrebbe dovuto essere perseguito, sia stato distorto o attuato in modo illogico o illegittimo. La giurisprudenza ha evidenziato un elenco di figure che se emergono dall’attività amministrativa prodromica al provvedimento sono sintomatiche dello stato di eccesso di potere amministrativo:
  • travisamento dei fatti,
  • illogicità o contraddittorietà nella motivazione
  • contraddittorietà tra più atti
  • inosservanza atti interni
  • difetto o insufficienza di istruttoria
  • disparità di trattamento
  • ingiustizia manifesta
  • mancanza di parametri di riferimento

In tali casi l’atto amministrativo contestato, è giuridicamente esistente, efficace ed esecutivo. Il provvedimento di annullamento, disposto dall’autorità giudiziaria, lo rende inesistente, inefficace e non esecutivo in maniera non retroattiva, ex nunc.

Nel caso in cui sia la stessa amministrazione diramante l’atto ritenuto annullabile ad annullare, in secondo grado, il provvedimento, allora questo sarà annullato retroattivamente, ex tunc, in quanto la P.A. ha sostanzialmente riconosciuto l’errore compiuto al momento della sua pubblicazione, che viene revocato, come se non fosse mai stato pubblicato (annullamento d’ufficio). L’annullamento d’ufficio può essere disposto solo in determinati casi quali: la presenza di un interesse pubblico all’annullamento, l’esercizio entro un determinato termine, che varia, a seconda di specifica previsione di legge, a tutela dell’affidamento legittimo degli altri consociati, oltre che, ovviamente, l’interesse contrario del destinatario del provvedimento.

Il ricorso per annullabilità dell’atto amministrativo, inoltre, come per l’annullabilità civile, può essere adito esclusivamente dal soggetto interessato nel cui interesse era posto il provvedimento, oltre che rilevabile d’ufficio (in quest’ultimo caso, in ambito civile non è possibile l’intervento d’ufficio del giudice).

Bibliografia

  • G. ZANORBINI Principi generali di diritto amministrativo, Trento, 1958 Apogeo.
  • P. EMANUELE, B. LOCORATOLO Diritto costitutzionale e diritto amministrativo, Napoli, 2019, Simone.
  • G. CASSANO Diritto alla riservatezza e accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e tecniche risarcitorie, Milano, 2001, Giuffrè.
  • T. TESSARO, La redazione degli atti amministrativi del Comune. Principi e tecniche, Santarcangelo di Romagna, 2009, Maggioli.
  • V. SCALESE, Le opposizioni alle sanzioni amministrative, Milano, 2001, Giuffrè
  • S. DI BUCCIO, Diritto amministrativo. La patologia dell’atto amministrativo, 2018, reperibile on-line all’indirizzo: www.fadistitutocappellari.it