Abusi edilizi, abbattibili anche se intervenuta sanatoria.

in Abusi Edilizi

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio nuovo e fondamentale per il contrasto all’abusivismo edilizio, che ancora risulta essere grande protagonista nei nostri territori. La sentenza in questione è la numero 23474 del 2019. Lo specifico contesto in cui tale sentenza è intervenuta si riferiva ad un caso nel quale la Procura disponeva la demolizione di un immobile realizzato in difformità rispetto al titolo abitativo. Contemporaneamente, tuttavia, il proprietario dell’immobile otteneva la relativa sanatoria, in quanto gli interventi abusivi non avevano aumentato il carico urbanistico complessivo della struttura. Tuttavia il giudice dell’esecuzione del provvedimento di demolizione non interrompeva la pratica, al contrario disponeva ugualmente l’abbattimento della struttura, che era stata però sanata, adducendo che le misure reali dai vari elementi dell’edificio non erano congruenti a quelle dichiarate dal proprietario per ottenere la sanatoria.

Il giudice esecutivo ha così impugnato il permesso di costruire concesso in sanatoria ed ha potuto procedere con la demolizione, con relativo ricorso del proprietario dell’immobile ai Supremi Giudici che si sono espressi sulla questione.

Il punto dirimente che ha fatto considerare a norma di legge l’edificio in seguito a verifica dell’Autorità comunale, mentre non a norma per l’Autorità giudiziaria è stata nello specifico, la misurazione dell’altezza del seminterrato. Per l’Autorità comunale andavano conteggiati e misurati solo le parti che emergevano dal terreno e non anche la restante parte dell’edifico, perché destinata a cantina, quindi non utilizzabile a fini abitativi. La Cassazione, tuttavia, ha dato ragione al giudice esecutivo, in quanto ha ritenuto che un seminterrato è considerabile tale solo se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento. Viene concesso che una parte di tale struttura sopravanzi gli stessi piani solo al fine di agevolare l’areazione e la luminosità del seminterrato stesso. Restano esclusi per tale porzione di edificio gli usi residenziali.

Nel caso in questione, tuttavia, il piano considerato seminterrato aveva un ampio spazio che sovrastava il livello del terreno, tale da non potersi più considerare seminterrato non destinabile a residenza, e, quindi, computabile nei volumi del carico urbanistico della struttura.

La Corte di Cassazione concludeva affermando che per mezzo di tali considerazioni l’edificio non avrebbe potuto ottenere il permesso di sanatoria, indi per qui, è stato legittimamente demolito.