Il conto corrente bancario del deceduto.

in Successioni

Il caso che trattiamo nel presente articolo riguarda il destino che spetta al conto corrente del soggetto che decede.

A tal proposito esistono due scuole opposte di pensiero giuridico.

Il primo orientamento ritiene che il rapporto venutosi a creare con l’apertura di un conto corrente, postale o bancario che fosse, tra il cliente e l’istituto di credito perdurerebbe anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi, in caso di accettazione dell’eredità. A sostegno di tale posizione, per esempio, l’Arbitro Bancario Finanziario di Roma con la decisione n 7619/2018.

L’altro orientamento, invece, è diametralmente opposto, ritenendo che il conto corrente bancario rientra tra i contratti innominati misti, costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato. Tutto ciò sta a significare che, il conto corrente si estingue con la morte del correntista, venendo qualificato alla stregua del mandante (il contratto di mandato si estingue, infatti, con la morte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 1722 punto 4 c.c. ). Di questo parere l’ABF di Milano con le decisioni n. 14866/2019, n. 9469/2019 e n. 1931/2014. Oltre al suddetto arbitro, tale orientamento è stato avvalorato anche da diverse pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 5264/2000; Cass. n. 12921/1992).

La differenza pratica che consegue alla scelta interpretativa sopra esposta è dirompente: in caso si considerasse non estinto il conto corrente con la morte del correntista, le posizioni debitorie dello stesso si trasferirebbero ipso iure agli eredi dell’originario titolare, con la conseguenza che le operazioni effettuate sul conto corrente, a seguito dell’evento morte, dovrebbero ritenersi legittime.

Se invece si ritenesse il conto corrente estinto con la morte del titolare, si avrebbe l’immediata estinzione del rapporto bancario stesso, e questo, a sua volta comporterebbe che tutti gli addebiti effettuati sul conto corrente del de cuius dovrebbero ritenersi illegittimi.

Ultimo intervento in tale ambito lo si deve al Collegio di Coordinamento dell’ABF (organo di secondo grado dell’arbitrato, al quale vengono deputate le questioni dibattute, come la presente) che si è espresso con la decisione n. 24360/2019, a favore della non estinzione automatica del conto corrente alla morte del correntista, ma in conseguenza di un’espressa manifestazione di volontà degli eredi (ad esempio rinunciando all’eredità).

In tutto questo l’istituto di credito, sia esso una Banca o le Poste, dovrà sempre tenere comportamenti ispirati alla correttezza e buona fede, oltre che prudenza e buona amministrazione, al fine di conservare le ragioni dell’eredità e fornire agli eredi complete informazioni sulla stessa.