Genitore single adotta un figlio all’estero.

in Diritto di Famiglia

È la prima volta che in Italia viene trascritta una adozione compiuta in un paese estero, quando la stessa non ha i requisiti per essere concessa nel nostro paese.

In un altro articolo, che vi consigliamo di consultare se siete interessati all’argomento, abbiamo parlato diffusamente del procedimento adottivo e di tutti i requisiti inderogabili che il nostro legislatore richiede alla famiglia che voglia adottare un minore. Il mancato rispetto di tali requisiti comporta una lesione ai diritti dell’adottato e sono reputati lesivi dell’ordine pubblico, per queste ragioni l’adozione non viene concessa.

Tra questi requisiti ricordiamo: la necessità che i richiedenti siano una coppia, coniugata da almeno 3 anni ( o coniugata da meno ma che dimostri una stabile convivenza di almeno 3 anni), e non abbiano in corso nessun procedimento di separazione, né, ovviamente, di divorzio.

Il fine del nostro legislatore è autorizzare le adozioni di minori, quindi soggetti particolarmente fragili e, per ciò, meritevoli di una particolare tutela, solo in quei contesti sereni e conclamatamente stabili tali da presumere che un bambino possa lì trovare un ideale ambiente di crescita psichica, fisica, culturale e morale.

L’adozione a genitori single, per questi motivi è esclusa, salvo casi eccezionali, in quanto il nostro legislatore ha sempre voluto affidare il delicato compito di crescere un bambino, tra l’altro ancora più delicato in quanto tale crescita avverrà in una famiglia diversa da quella natale, ad un nucleo che possa essere il più simile possibile ad una famiglia così detta “naturale”.

Tali capisaldi sulla normativa in ambito di adozione, tuttavia, sono stati per la prima volta derogati dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che, con provvedimento 2233/19, ha riconosciuto ad ogni effetto e con effetti di adozione piena, la sentenza di adozione di un tribunale estero, nello specifico del Tribunale del Sud Africa, di adozione di due minori stranieri, adottati da un solo genitore italiano residente in Sud Africa, dove lavora come professore universitario.

Per la prima volta il Italia è stato emesso un provvedimento di adozione con protagonista un genitore single. Nel caso concreto, è stato provato che i due bambini, adottati l’uno a distanza di alcuni anni dall’altro, sono stati trattati con grande affetto e protezione, crescendo in un ambiente stimolante e giocoso. I giudici, riconosciuta la loro competenza, hanno stabilito che, non essendo l’adozione finalizzata al trasferimento dei minori in Italia, ed essendo stata rispettata la Convenzione dell’Aja “Sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale” del 1993, di cui l’Italia è paese sottoscrittore,non è configurabile nell’adozione del caso di specie né lesione ai diritti del minore, né all’ordine pubblico, indi per cui la procedura non può che essere del tutto lecita anche in Italia.

I giudici romani hanno, difatti, stabilito il seguente fondamentale principio: “L‘adozione realizzata all’estero da un cittadino italiano come persona singola può e deve essere riconosciuta in Italia come adozione piena se tale è l’efficacia dell’adozione nello Stato in cui è stata pronunciata, non contraddicendo alcun “principio fondamentale” del diritto di famiglia e dei minori vigente in Italia, ma essendo espressione di una differente valutazione della migliore opportunità per il minore in stato di abbandono.” (Trib. Min. Roma 2233/19).