L’attività della Pubblica Amministrazione.

in Diritto Amministrativo

Il potere pubblico incontra sempre il proprio fondamento nella legge. In alcuni casi, però, la legge determina in modo puntuale il modus agendi della pubblica amministrazione, in altri casi, invece, la legge si limita ad individuare l’interesse pubblico al cui soddisfacimento è tenuta la P.A., anche attraverso la pura e semplice attribuzione di competenza ad un organo pubblico.

L’attività amministrativa nel relazionarsi con il cittadino può essere caratterizzata principalmente da due modus operandi: può agire compiendo un’attività discrezionale o un’attività vincolata.

Quest’ultima impone alla pubblica amministrazione, alla presenza di determinate condizioni, l’applicazione di provvedimenti contenuti direttamente nella legge, senza possibilità alcuna di intervenire in tale iter, ma avendo solo competenza esecutiva. È il caso, per esempio, di un immobile di cui sia accertata la sua natura abusiva: la pubblica amministrazione non potrà fare altro che demolirlo, essendo a lei sottratto ogni potere decisorio su tale questione.

Diversamente, l’attività amministrativa discrezionale è quella attività concessa alla Pa nella quale è lei stessa che deve individuare il modo per il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico (individuare l’interesse pubblico spetta al potere politico, che lo cristallizza nella legge) e agire in conseguenza di ciò emanando un provvedimento che seppur logicamente motivato, è lasciato alla sua libertà di iniziativa.

E’ Il caso in cui, per esempio, le Autorità decidono di realizzare un nuovo tratto stradale: il dove farlo passare (con i relativi eventuali provvedimenti di espropriazione) e il come, tenendo bene in considerazione i vari principi che devono sempre guidare la Pubblica Amministrazione, primi tra tutti l’efficienza, l’efficacia e l’economicità.

Infine, esiste anche un’attività cosiddetta “mista”, nella quale non è il legislatore ad imporre l’adozione di un provvedimento alla Pubblica Amministrazione, bensì la scienza. E’ il caso, ad esempio, di un contagio riscontrato su diversi capi di bestiame (si pensi al morbo della mucca pazza o all’influenza aviaria). A tale accertamento scientifico dovrà conseguire un proporzionale intervento amministrativo volto al controllo del contagio e al contenimento dell’epidemia (abbattimento capi di bestiame, messa in quarantena, ritiro dal commercio di beni alimentari eccetera).