Le modalità per le comunicazioni da un avvocato.

in Deontologia Professionale

Nella professione dell’avvocato, quasi sempre il primo passo di ogni pratica è la comunicazione stra giudiziaria.

Ci stiamo riferendo a quella comunicazione, solitamente denominata “lettera dell’avvocato”, con la quale il legale di fiducia, dopo aver ricevuto il cliente ed aver discusso con lui della pratica da trattare, scrive alla controparte, per informarla, a nome dell’assistito, delle intenzioni che lo animano, e della sua volontà di arrivare alla fine della questione.

Sia che si tratti di un recupero credito, di uno sfratto, di una diatriba tra soci, piuttosto che una contesa tra coeredi o qualsiasi altro tipo di richiesta, la comunicazione stragiudiziale riveste un ruolo fondamentale, in quanto mette a conoscenza dalla controparte le “serie intenzioni” dell’assistito.

Ovviamente una qualsiasi lettera scritta da un legale, anche dal punto di vista psicologico, ingenera, o dovrebbe ingenerare, nella controparte un timore molto più concreto nei confronti delle conseguenze che possono palesarsi, perché presto si potrebbe passare dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale, con tutti gli aggravi di spesa del caso.

Ma vediamo che forma possono avere tali comunicazioni.

Raccomandata A/R:è il tipo d comunicazione più consueta. Gli studi legali si servono della Posta, o di altri sistemi di corrieri, con lo scopo di consegnare la documentazione al diretto interessato, nel suo indirizzo di domicilio. Tale comunicazione avviene in 4/5 giorni lavorativi, solitamente, viene consegnata a mano dal corriere al diretto interessato, che sottoscrive la presa in consegna. Se il destinatario non fosse reperibile, al primo passaggio ne seguirebbe un altro, e se anche questo fosse negativo, il funzionario lascerebbe una comunicazione contenente l’invito ad andare a ritirare la missiva nell’ufficio postale di riferimento. Nel caso in cui il destinatario continuasse a non essere collaborativo, dopo un mese di giacenza, questa viene riconsegnata al mittente. In tutto questo periodo il documento inviato è tracciabile. Se la consegna non avvenisse, le ricevute che ne attestano la spedizione certificano che la mancata consegna è da addebitarsi al ricevente, con ogni conseguente effetto di legge.

PEC: agli effetti di legge equivale ad una raccomandata, il principale problema è che non tutti sono obbligati ad avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (che, tra l’altro, ha un costo). Il sistema è simile all’ordinaria posta elettronica (l’invio e la ricezione sono solitamente istantanei), ma il mittente, nel nostro caso lo studio legale, una volta inviata la mail, riceverà un avviso ufficiale riguardante l’accettazione e uno riguardante l’avvenuta consegna. Questi fanno piena prova della ricezione della controparte. Se è vero che non tutti i soggetti sono obbligati ad essere titolare di un indirizzo PEC, lo sono tutte le imprese iscritte in una camera di commercio, e anche le amministrazioni pubbliche, dai Comuni ai Ministeri. Difatti, quando la comunicazione è rivolta a questo tipo di soggetti, solitamente si preferisce utilizzare proprio questo sistema (anche per il minor costo di ogni missiva; si paga un abbonamento annuale per il servizio).

Lettera ordinaria: questo tipo di forma di comunicazione si usa piuttosto raramente. Viene scelto soltanto in quei casi nei quali non è rilevante la data di spedizione della comunicazione, ma il suo contenuto. La raccomandata potrebbe non essere consegnata perché il corriere non trova nessuno in casa, perché il destinatario non vuole firmare, o perché, nonostante la giacenza, non si rechi a ritirarla. La lettera, consegnata anch’essa solitamente in 4/5 giorni lavorativi, viene lasciata nella buca della lettera, facilitando evidentemente la conoscibilità del messaggio. Il destinatario deve solo leggerlo. Questo sistema, tuttavia, non garantisce l’effettiva ricezione (il ricevente non sottoscrive l’avvenuta consegna), né la data di ricezione.