Associati cacciati da associazioni private.

in Contratti

Il diritto di associazione è previsto persino dalla nostra Costituzione.

L’art. 18 della nostra Carta Fondamentale, infatti, afferma “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il nostro Ordinamento, quindi, riconosce il diritto di associarsi in capo ad ogni soggetto, ritenendo che attraverso le associazioni ogni singola persona può realizzare la propria personalità.

Nascono così le associazioni di volontariato, le associazioni sportive, le associazioni storiche, quelle ricreative e qualsiasi associazione immaginabile dal consociato, senza un possibile controllo o ingerenza da parte dello Stato. Fanno eccezione solo quei casi in cui le associazioni perseguano con mezzi milita scopi politico-sovversivi, si pensi per esempio alla squadracce fasciste, casi nei quali lo Stato interviene per auto-tutelarsi, o quei casi vietati dalla legge penale (si pensi, per esempio, ad associazioni dedite allo scambio di materiale pedo-pornografico).

Salvo queste eccezioni, tutte le associazioni sono riconosciute e tutelate dallo Stato.

Ma cosa succede se un associato venisse cacciato dalle stesse?

Le associazioni sono regolate dalla legge, dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto. In particolare per Atto Costitutivo ci si riferisce all’atto sottoscritto dai fondatori che prevede denominazione dell’associazione, scopo e azioni, oltre alla costituzione del Consiglio Direttivo. Lo Statuto, invece è quell’atto nel quale è disposto il regolamento dell’associazione stessa, che prevede la gestione economica, le regole di rappresentanza, i diritti e doveri degli associati, le regole per le elezioni e altre.

Un associato può essere “cacciato” da un’associazione, anche se ne fosse il fondatore.

Le regole per allontanare un socio sono quindi dettare dalla stessa associazione.

Il soggetto che ritenesse di essere stato allontanato immeritatamente può ricorrere all’Autorità competente. A prevederlo lo stesso art. 24 c.c., che al comma 3 dispone “L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.”

Il giudice intervenuto valuterà innanzi tutto che il provvedimento di espulsione non sia contrario alla legge ( motivi razziali, insussistenza di gravi motivi …), in seconda battuta che non sia contrario né allo Statuto ne all’Atto Costitutivo.

Nel caso in cui il giudice ravvisi la sussistenza di una di queste problematiche, avrà il potere di annullare la delibera che ha disposto l’esclusione dell’associato e ordinarne il reintegro.