I nomi dei condòmini morosi non possono essere esposti.

in Immobili

La Corte di appello di Potenza ha così sentenziato in ottica di un amministratore di condominio che, stufo della morosità di parte dei condòmini, ha deciso, in accordo con il Consiglio di condominio, di affiggere nella bacheca dell’edificio l’elenco dei nomi dei soggetti ancora morosi.

Ci stiamo riferendo alla Sentenza n. 355/2021.

La Corte, adita da parte di tali soggetti, ha riconosciuto plurime violazioni della privacy in tale disposizione, e, segnatamente, la violazione dell’art. 15 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003).

I giudici hanno ritenuto non rilevante il periodo prolungato di mancato pagamento delle spese condominiali, per molte delle quali era anche pendente una procedura giudiziaria di recupero crediti.

Non è stata nemmeno riconosciuta la responsabilità in capo al Consiglio. L’unico obbligato al risarcimento, proseguono i giudici, è proprio l’amministratore di condominio, in quanto, visto la specificità della sua mansione, doveva essere a conoscenza che il suo comportamento potesse violare la normativa in tema di privacy. Una tale conoscena, invece, non è richiesta ai membri del consiglio, svolgenti professioni varie ed eterogenee, che non sono obbligati, dunque a conoscere tale normativa in ambito ai condomini.

Viene così configurata una responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, in cui l’onere della prova è invertito, posto cioè a carico di chi gestisce i dati dei condòmini, l’amministratore di condominio appunto.

In definitiva: pare del tutto legittimo informare i condòmini della situazione debitoria insoluta generale, e specifica, in capo a ciascun abitante del condominio, ma è invece illegittimo rendere pubblici questi nomi, attraverso un’affissione che sarebbe potuta essere facilmente visibile da qualunque frequentatore dell’edificio (manutentori, ospiti…).