l senso della così detta “Conferenza dei servizi” ex L 241/1990.

in Diritto Amministrativo

La conferenza di servizi può essere definita come il luogo istituzionale per il razionale coordinamento degli interessi pubblici. Essa, dunque, può essere considerata come uno strumento di attuazione del principio di buon andamento, disciplinato dall’art 97 della Costituzione.

La legge n. 241/1990 prevede due tipi di conferenze: conferenza di servizi istruttoria e conferenza di servizi decisoria. La conferenza di servizi istruttoria è indetta dalla pubblica amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale qualora ritenga opportuno procedere a un esame congiunto dei vari interessi pubblici coinvolte nel medesimo procedimento. La conferenza di servizi istruttoria non è mai obbligatoria ma è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione procedente. La conferenza decisoria è indetta 14

quando la pubblica amministrazione competente, per poter emanare un determinato provvedimento amministrativo ha la necessità di acquisire l’assenso di più Amministrazioni. Sia qualora sia stata indetta una conferenza di servizi decisoria, sia nell’ipotesi di conferenza di servizi istruttoria, la pubblica amministrazione procedente sarà tenuta ad adottare un provvedimento finale motivato, che tenga in considerazione le specifiche risultanze emerse in seno alla conferenza, ovvero le posizioni prevalenti espresse dalle P.A. In aggiunta a questi due tipi di conferenza di servizi, il legislatore ha poi contemplato un’ulteriore tipologia di conferenza, quella di servizi preliminare, che può essere convocata su istanza degli interessati per progetti di particolare complessità al fine di ricevere un parere in vista dell’ottenimento dell’autorizzazione definitiva a procedere.