Un membro delle forze dell’ordine può entrare a far parte del direttivo di un’associazione?

in Diritto Amministrativo

Come è noto i membri delle forze dell’ordine, siano Carabinieri, soldati dell’Esercito, agenti di Polizia, della Guardia di Finanza o di altri organi analoghi, di cui il nostro paese abbonda, hanno dei precisi limiti statutari, anche nella tenuta del tenore di vita.

Questi, soprattutto in passato, erano particolarmente stringenti specialmente per i militari. Per esempio non tutti i matrimoni erano liberamente celebrabili, persino le acconciature di barba e capelli non erano liberamente portabili. Questo perché si riteneva che il militare dovesse avere un determinato stile di vita, per non “diffamare” (termine appositamente scelto a scopo provocatorio, ma improprio) l’Arma a cui appartiene.

Diversi di questi limiti sono venuti meno con il tempo, ma altri sono rimasti. Parliamo di quelle restrizioni che sono disposte per impedire che un soggetto, che deve tenere un atteggiamento squisitamente imparziale, possa perdere la sua terzietà.

Così i membri delle forze dell’ordine, ma come anche i magistrati per esempio, non possono iscriversi a sindacati liberamente formatisi (hanno i propri, a cui possono aderire, esclusivamente), ma nemmeno possono intraprendere carriere politiche o amministrative, fino a quando sono in servizio.

Ma dunque possono questi soggetti fare parte di associazioni non a fine di lucro (come associazioni sportive, dilettantistiche o meno)?

A questo primo interrogativo possiamo rispondere sicuramente affermativamente.

Quasi tutti gli atleti portati alle Olimpiadi sono parte di qualche ordine militare (Esercito, Carabinieri, ma anche Polizia, fiamme d’oro, Guardia Penitenziaria…) che si occupa del loro mantenimento e dei loro allenamenti per dare lustro alla Patria.

Altra domanda, più delicata per certi versi, è se possano entrare nel direttivo, o addirittura presidenti di associazioni non aventi fine di lucro.

La risposta principale è si, in quanto il diritto di associazione è un diritto costituzionalmente tutelato (art. 18 Cost. ), garantito quindi, anche, ai tutori della legge.

Da ciò ne deriva che il membro di una forza dell’ordine può rivestire anche cariche nel direttivo, come rivestire il ruolo di tesoriere o persino quella di presidente, per un’associazione di cui fa parte.

L’unica attenzione che ci preme di sottolineare è la seguente.

É bene, infatti, che i soci, o direttamente l’interessato, si informino magari anche dal comandante dell’agente in questione, se, per la delicatezza del ruolo, è necessaria una comunicazione al suo comandate, ed in alcuni casi questi potrebbe anche dover dare il suo parere positivo per nominare un membro della sua forza.

Facendo un esempio: se un agente della Guardia di Finanza diventasse tesoriere di un’associazione no-profit avente però come patrimonio trenta milioni di euro, potrebbero sussistere incompatibilità tra il suo lavoro e la mansione ricoperta in detta associazione. Ci si deve chiedere sempre se assumere un incarico implicherebbe un venir meno della terzietà dell’incaricato. Il finanziere-tesoriere che gestisce un patrimonio da trenta milioni, seppur di un’associazione senza scopo di lucro, sarebbe imparziale se venisse incaricato di indagare sulla stessa associazione?