Cosa è cambiato davvero nel 2025
Con la legge 23 settembre 2025, n. 132, il legislatore italiano è intervenuto in modo diretto sulla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore – LDA), affrontando in maniera esplicita il rapporto tra intelligenza artificiale e creatività.
L’intervento si concentra su due punti fondamentali:
- La modifica dell’art. 1 LDA, che introduce in modo espresso il requisito del “lavoro umano”.
- L’inserimento dell’art. 70-septies LDA, relativo al text and data mining (TDM) anche in ambito IA.
Si tratta di una riforma apparentemente sintetica, ma destinata ad avere un impatto sistemico su autori, imprese creative, editori, sviluppatori e piattaforme.
Il nuovo art. 1 LDA: il ritorno esplicito all’antropocentrismo
La modifica dell’art. 1 LDA chiarisce che sono protette: “le opere dell’ingegno di carattere creativo […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, purché frutto di lavoro umano.”
Viene inoltre precisato che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non esclude la protezione, se l’opera resta frutto di attività creativa umana e l’IA opera come strumento.
In realtà, il diritto d’autore italiano è sempre stato costruito su un presupposto antropocentrico:
- i diritti morali (artt. 20 ss. LDA),
- il diritto alla paternità,
- la tutela dell’integrità dell’opera,
- la reputazione dell’autore,
sono tutti concetti incompatibili con un soggetto non umano.
La legge 132/2025 non rivoluziona il sistema, ma lo rende esplicito.
Viene esclusa in modo chiaro l’idea che una macchina possa essere “autore”.
Ma attenzione che la norma non demonizza l’intelligenza artificiale.
Al contrario, afferma che:
- l’IA può essere utilizzata,
- l’opera resta protetta,
- purché vi sia un apporto creativo umano effettivo.
L’IA viene così assimilata a strumenti già noti:
- software di grafica,
- sintetizzatori musicali,
- programmi di montaggio video,
- correttori automatici.
La questione non è “se” si usa l’IA, ma come la si usa.
Il vero nodo: quanto lavoro umano è necessario?
Qui si apre il problema interpretativo più delicato.
La legge non specifica:
- se basti un prompt;
- se sia sufficiente selezionare un output tra molti;
- se serva una rielaborazione sostanziale;
- quale sia la soglia minima di creatività umana.
Esempio 1 – Prompt minimale
Un utente scrive: “Crea un racconto giallo ambientato a Milano.”
L’IA produce un testo completo che viene pubblicato senza modifiche.
In questo caso:
- l’apporto umano è estremamente ridotto;
- la struttura narrativa è generata autonomamente dal sistema.
In un eventuale giudizio, sarebbe difficile dimostrare la creatività personale richiesta dall’art. 1 LDA.
Esempio 2 – Processo creativo complesso
Un autore:
- elabora prompt articolati;
- seleziona tra molte versioni;
- modifica personaggi e struttura;
- integra parti originali;
- interviene sullo stile.
Qui l’IA diventa uno strumento tecnico e l’opera potrebbe essere considerata “frutto di lavoro umano”.
La differenza è probatoria, non tecnologica.
L’art. 70-septies LDA: il text and data mining nell’era dell’IA
La legge introduce l’art. 70-septies LDA, collegandolo agli artt. 70-ter e 70-quater (già previsti a seguito della Direttiva UE 2019/790).
Il text and data mining è l’estrazione automatizzata di:
- informazioni,
- correlazioni,
- modelli,
- dati statistici
da grandi quantità di opere protette.
Le eccezioni già esistenti prevedono:
- uso per ricerca scientifica;
- uso generale salvo opt-out del titolare.
Con il nuovo articolo, il legislatore chiarisce che tali regole si applicano anche quando l’estrazione è funzionale allo sviluppo o all’utilizzo di sistemi di IA.
Conseguenze per autori e creativi
È fondamentale:
- documentare il processo creativo;
- conservare versioni intermedie;
- poter dimostrare l’intervento umano.
In un contenzioso, la prova dell’originalità sarà decisiva.
Conseguenze per editori e produttori
Occorre:
- aggiornare le clausole contrattuali;
- prevedere dichiarazioni sull’apporto umano;
- disciplinare l’uso di strumenti IA nei contratti di cessione.
Il rischio è acquistare diritti su opere che potrebbero non essere pienamente tutelabili.
Conseguenze per aziende che usano IA generativa
Serve attenzione a:
- condizioni d’uso delle piattaforme;
- clausole di manleva;
- responsabilità per violazione di diritti di terzi.
L’output di un sistema IA può contenere elementi derivativi o simili a opere esistenti.
Profili critici e controargomentazioni
Norma troppo generica?
La formula “frutto di lavoro umano” è chiara nel principio, ma lascia ampia discrezionalità interpretativa.
Sarà la giurisprudenza a definire:
- la soglia minima di intervento umano;
- i criteri probatori;
- il ruolo della selezione e dell’editing.
Rischio di incertezza per le imprese
Le aziende che investono in contenuti generativi potrebbero trovarsi in una zona grigia:
- se manca apporto umano sufficiente, l’opera potrebbe non essere protetta;
- ciò incide sul valore economico dell’investimento.
Coordinamento con il diritto europeo
La riforma si inserisce in un contesto europeo segnato dall’AI Act e dalla Direttiva Copyright. Tuttavia, il legislatore italiano non disciplina espressamente la titolarità degli output autonomi di IA.
Se manca l’intervento umano, l’opera potrebbe semplicemente non rientrare nella tutela autoriale tradizionale.
Scenari futuri di contenzioso
È prevedibile un aumento di controversie su:
- rivendicazioni di paternità di opere generate con IA;
- validità di contratti di cessione;
- responsabilità per plagio involontario;
- prova dell’originalità.
I tribunali italiani saranno chiamati a costruire criteri applicativi concreti.
Conclusione: il principio è chiaro, la pratica sarà complessa
La legge 132/2025 manda un messaggio netto:
L’autore è una persona fisica.
L’IA è uno strumento.
Senza lavoro umano non c’è diritto d’autore.
Il text and data mining è regolato anche in ambito IA.
La prova dell’apporto creativo sarà centrale.
Il sistema resta coerente con la tradizione giuridica italiana e con la Convenzione di Berna, ma si apre una nuova stagione interpretativa.
Il diritto d’autore non viene superato dall’intelligenza artificiale: viene messo alla prova.
E la partita, ora, si giocherà nei contratti e nei tribunali.
