Il superBonus 110%: Cosa e come.

in Fisco e diritto tributario

Una delle più grandi novità del dopo-covid è sicuramente il bonus per la ristrutturazione degli edifici, al fine di renderli più ecologicamente sostenibili.

La ratio politica che si situa dietro a questa importante normativa è ridurre il carico fiscale che debbono sostenere le aziende edili e tutti i professionisti del settore. Infatti, con il lockdown i cantieri sono rimasti bloccati, e con la crisi economica che il nostro Paese si appresta ad attraversare, molto probabilmente i lavori edili, non saranno nelle priorità dei cittadini, spaventati dai possibili effetti di una crisi che ancora nessuno sa ben capire e, soprattutto, quantificare.

Al fine di assecondare tali considerazioni si rivelava urgente un massiccio intervento del legislativo, che, infatti, è arrivato.

La norma è inserita all’art. 119 del così detto Decreto Rilancio, entrato in vigore il 19 maggio 2020, convertito in legge in data 18 luglio 2020.

Nonostante manchino ancora i famosi decreti attuativi, dunque la norma c’è, è iscritta nella Gazzetta Ufficiale e dunque si può parlarne con ragione di causa.

Il primo comma dell’art. 119 prevede, infatti, che tutte le spese sostenute dal contribuente dal luglio 2020 al dicembre 2021 per commissionare lavori volti al miglioramento di almeno due classi energetiche (da dimostrare mediante certificazione energetica A.P.E.) saranno detratte nelle successive 5 dichiarazioni dei redditi annuali.

I lavori coperti dal bonus sono sostanzialmente di tre tipologie:

  • interventi volti all’isolamento termico (il così detto cappotto termico)
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria (comprensivi delle spese relative allo smaltimento e bonifica dei vecchi impianti).
  • Interventi antisismici.

Tali tipologie di interventi sono detti trainanti, nel senso che sono obbligatori per poter accedere al bonus. Se si appresta uno o più di questi lavori, allora sarà possibile includere nel bonus 110% anche altri eventuali interventi come:

  • opere di efficientamento energetico
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (le così dette torrette)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • istallazione di sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici.

Come accennato, lo Stato non pagherà materialmente i lavori suddetti, ma permetterà detrazioni sull’imponibile annuale derivanti dalla dichiarazione dei redditi, pari alla spesa totale (maggiorata del 10%) divisa per cinque rate uguali da riferirsi ai 5 anni successivi.

Lo Stato, in altre parole, non spende denaro pubblico, ma permette che i contribuenti che aderiscono al bonus 110% ne versino meno.

La cifra totale da dividersi il 5 rate di pari importo da detrarre dalle imposte conseguenti alle dichiarazioni dei redditi non saranno il totale del costo dei lavori, bensì il 110% degli stessi.

Facciamo un esempio pratico per capire meglio questo innovativo bonus (mai incentivi alla ristrutturazione della casa si erano spinti a superare il 90% di detrazione fiscale).

Un signore ha una vecchia abitazione, indifferentemente se in condominio o in una villetta singola, e decide di apprestare degli interventi sulla stessa, onde ridurre spifferi e infiltrazioni di umidità che spesso causano problemi. Si rivolgerà ad un’impresa edile ed a un architetto e da questi otterrà un preventivo per effettuare gli interventi volti all’efficentemento energetico previsti dal Bonus, immaginiamo di 100.000€.

A questo punto al signore che vuole ristrutturare la casa si aprono 3 diverse possibilità:

  • Pagare la spesa, e ottenere una detrazione totale pari a 110.000€, da dividere in 5 rate annuali pari, quindi, a 22.000€ (110.000:5), che detrarrà dall’imponibile emerso dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia urge segnalare che se la detrazione supera l’imponibile, gli eventuali avanzi non saranno spendibili, e, di fatto saranno sprecati (imponibile annuale 10.000€, detrazione da 22.000€= 12.000€ non possono essere utilizzati)
  • cedere il credito a un’impresa interessata, che potrà giovarsi della detrazione 110% al momento della propria dichiarazione dei redditi (pari a 22.000€ annui)
  • cedere il bonus a un istituto di credito, che conceda un finanziamento a un tasso particolarmente agevolato (la banca già guadagna del +10% che lo Stato gli riconosce quale detrazione d’imposta, senza ulteriori costi per i cittadini).

É evidente che un’operazione di questo tipo e di questa innovazione, inevitabilmente coinvolga più attori, ognuno dei quali deve dare il proprio parere positivo, affinché il procedimento si completi.

Un’impresa edile, per esempio, potrebbe essere poco incline a lavorare anni per una detrazione fiscale: i costi vivi (personale, materiali, macchinari…) in che modo dovrebbero essere pagati?

Da qui l’interessate 4 via: l’istante può optare per uno sconto in fattura applicato da un’impresa, la stessa potrà trasformare quello sconto in credito d’imposta pari al 110% dello sconto effettuato!

Queste misure agevolative non sono disponibili solo per le persone fisiche proprietarie di immobili, ma per i condomini, per gli istituti autonomi case popolari, per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per le associazioni senza fine di lucro e per quelle sportive dilettantistiche.

Gli unici limiti dati dalla normativa sono nel numero di case su cui si può intervenire godendo del bonus 110% (due unità immobiliari per richiedente) e la tipologia catastale degli immobili esclusi dall’applicazione del bonus, cioè su immobili A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (abitazioni in castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Al fine di evitare che le imprese “gonfino” la fatturazione per beneficiare in maniera fraudolenta del bonus (al fine di ottenere una maggiora detrazione quinquennale), il legislatore ha imposto dei tetti massimi di spesa, superati i quali le spese rimarranno a carico del contribuente.

Per esempio, il limite massimo di spesa ai fini del bonus 110% per il rifacimento di pareti, finestre tetti e pavimenti è pari a 60.000€, per istallazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda è 60.000€, acquisto e posa impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori d calore alimentati da biomasse combustibili (come le stufe a pellet) il limite è di 30.000€.

L’elenco completo di tali limiti per categoria di interventi sarà pubblicato a brave dai famosi decreti attuativi, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, al cui sito si rimanda per approfondimenti.