Atovelox e Velo Ok: un po’ di chiarezza.

in Codice della Strada

Gli Autovelox sono gli strumenti principali per calcolare la velocità di una vettura che venisse da questi fotografata.
Sono macchinari in dotazione alla Polizia Stradale, ai Carabinieri e anche alla Polizia Locale. Possono essere utilizzati dagli agenti di una volante o essere “fissi”, istallati, cioè, a bordo di una carreggiata, spesso in autostrada, ed essere dotati di un sistema di funzionamento completamente automatico, in grado di scattare fotografie se rileva l’eccesso di velocità di una qualsiasi vettura.
Negli ultimi tempi, però, si è assistito ad popolamento, al margine delle strade urbane del nostro paese, di sistemi diversi, denominati “Velo Ok”, costituiti da torrette di plastica, di colore arancione-catarifrangente. Queste hanno lo scopo di essere viste dai conducenti, in maniera da prevenirne eventuali eccessi di velocità, in quanto potrebbero ospitare, al loro interno, degli Autovelox in grado di fotografare i conducenti più spericolati.
Moltiplicandosi l’istallazione di tali strumenti abbiamo ritenuto fosse il caso di fare un po’ di chiarezza, richiamandoci al codice della strada, che regolamenta l’uso di tali dispositivi, la segnalazione stradale che deve accompagnarli, la loro taratura e il meccanismo in grado di farli funzionare anche senza intervento degli genti. Fin da ora è infatti necessario sfatare un mito: sia Autovelox che Velo Ok possono funzionare anche senza il presidio degli agenti preposti. É il Prefetto il soggetto a cui compete l’onere di autorizzare l’istallazione dei sistemi di rivelazione della velocità dei veicoli, potendo disporli esclusivamente su strade urbane principali e secondarie.
Per l’istallazione in sicurezza di tali dispositivi, il codice della strada prevede la presenza di una banchina, larga almeno un metro, o di una piazzola di sosta. Questo perché Autovelox e Velo Ok non possono essere istallati direttamente sulla strada, in quanto, se così fosse, potrebbero costituire un pericolo sia per i conducenti delle macchine che vi transitano, sia per gli agenti deputati all’istallazione e alla manutenzione degli stessi strumenti.
In caso di assenza della banchina, o della sua eccessiva ristrettezza, o, in alternativa, dell’assenza di un piazzale di sosta, la contravvenzione per eccesso di velocità decretata per mezzo dell’Autovelox o del Velo Ok è illegittima e quindi, in caso di ricorso al Giudice di Pace, sarà dichiarata nulla (come da costante giurisprudenza quale, per esempio, GdP Firenze 1988/2018).