Il diritto d’autore e i giochi da tavolo.

in Diritto d'Autore

All’interno del nostro studio l’Avvocato Giacomo Sottocasa ha affrontato il tema del diritto d’autore nella sua declinazione, soprattutto, dei giochi da tavola, dei quali è creatore per passione e dei quali è stato anche editore (come socio di due diverse srl). L’Avvocato ha curato controversie in tema di tutela dei diritti di chi crea giochi di società, imbattendosi in molteplici problematiche sia nel diritto italiano, che, ancora di più, nel diritto internazionale.
La protezione dei diritti dei creatori di giochi da tavola è un tema in forte ascesa, molto meno di nicchia di quello che si potrebbe pensare soprattutto in conseguenza dell’incredibile crescita di questo settore di mercato. Gli ultimi dati infatti sono stupefacenti: nel 2000 i giochi pubblicati erano circa 1300, nel 2012 circa 2700, e negli ultimi anni la curva ha registrato ulteriori e costanti nuovi incrementi; nel 2018 i giochi pubblicati nel mondo sfioravano i 4000 (fonti reperite sul sito www.daltenda.com).
Accanto alla crescita delle pubblicazioni dei giochi da tavola si registra non solo un incremento dei relativi giocatori, ma anche la crescita costante degli esercizi pubblici adibiti a tali giochi, l’aumento di vendite su internet degli stessi, canali youtube e siti di sponsorizzazioni e recensioni, campagne kickstarter nelle quali sono gli stessi utenti a finanziare i progetti che reputano meritevoli.
In considerazione di tali univoci dati, diversi esperti del settore (VALLORANI, ZINOLA) hanno affermato che il mercato dei giochi da tavolo è destinato a crescere: oggi chiunque può ottenere finanziamenti per i propri progetti (kickstarter) e venderli ovunque nel mondo (Amazon e altri siti di vendita on-line). Conseguentemente ci si troverà sempre di più di fronte al problema della tutela delle idee che hanno generato tali giochi, per poter proteggere i diritti dei loro creatori.
I più grossi ostacoli in tal proposito sono costituiti dai limiti dai trattati internazionali sul copyright in materia di board-game. Internazionalmente, infatti, i creatori di giochi da tavolo sono tutelati unicamente da regole pattizie strette tra pochi Stati e nei quali la tutela effettiva del diritto d’autore (visti gli ingenti costi necessari per adire Tribunali internazionali) è praticamente nulla, soprattutto rapportando i costi agli eventuali risarcimenti ottenibili. Il caso più eclatante nella storia dei plagi di giochi da tavolo è stato sicuramente quello avvenuto ai danni del creatore di Bang!, ovvero Emiliano Sciarra. San Guo Sha, infatti, risulta esserne la copia esatta. Rifatto in Cina ha registrato numeri straordinari, con vendite cinesi superiori di oltre 10 volte quelle del resto del mondo. In questo caso la tutela è stata impossibile anche e soprattutto perché la Cina non riconosce le norme internazionali sul copyright. Forte del successo cinese San Guo Sha è stato poi esportato in America, con ulteriore danno per il creatore originale.
Come visto, tutelare i giochi di società non è cosa semplice in quanto non esiste una specifica procedura per farlo e, a prima vista, sembrano sforniti di ogni tipo di tutela giuridica. La legge sul diritto d’autore non li comprende tra le opere protette e la legge sui brevetti espressamente li esclude dagli oggetti che possono essere brevettati.
Il gioco da tavolo è un’opera creativa che merita attenzione in quanto “opera dell’ingegno”. Da un punto di vista più generale la Corte di Cassazione, ribadendo tali concetti da ultimo con la sentenza n. 2.039/2018, ha definito i requisiti necessari ad ottenere un qualche tipo di tutela, cioè: il «carattere creativo» (cioè la «personale espressione dell’autore») ed il «valore artistico». La Corte ha chiarito, inoltre, che originalità e novità non devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale (cioè con riferimento solo al contenuto, tema o argomento dell’opera), ma possono riguardare anche la forma dell’esposizione del lavoro intellettuale in quanto solo la creazione intellettuale originale e creativa (non importa se nella forma o nel contenuto) è definibile come opera dell’ingegno tutelata dalla legge. Dunque, prosegue la Corte, anche notizie già di dominio pubblico possono costituire oggetto di un’opera tutelabile dal diritto di autore purché esse siano espresse in un modo che manifestino l’apporto di una elaborazione personale dell’autore. I supremi Giudici, in base a tali principi, hanno affermato che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta persino ad un catalogo di merci, quando l’esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità e non in base a semplici criteri alfabetici o cronologici (Cass, sez I, 3.817/2010).
Inoltre in molteplici pronunce i giudici hanno sostenuto che il concetto di creatività prescinde da un’assoluta novità e originalità, ritenendosi tutelabili anche idee modeste e nozioni semplici (Cass. n. 5089/2004 e n. 20.925/2005) purché esse siano colte «nella loro individualità, quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte dell’autore» (Cass. n. 8597/2003), sino a proteggere (fra le altre ed a titolo esemplificativo) le tesi di laurea, le carte stradali, le tabelle di valutazione di giochi elettronici, nonché il «piano di colore» del territorio di un comune (vedersi, tra le altre, Trib. Milano n. 104/2004, App. Cagliari n.103/2006, Trib. Monza n. 93/2003).
In tal modo, si toccano almeno due «gangli» dell’intero apparato su cui si basa la protezione autoriale, cioè quello del livello di originalità che giustifica la concessione della tutela privativa e quello per cui non si deve mai rendere oggetto della tutela una mera idea, invece che la sua incarnazione in una data forma espressiva.
In conclusione il gioco da tavolo è un’opera creativa che merita attenzione in quanto “opera dell’ingegno”, anche se non espressamente indicata come tale dalle leggi sul diritto d’autore. Stanti i limiti della normativa, l’unica via di uscita è quella di rifarsi ai principi generali delle norme sul diritto d’autore (quelli che tutelano originalità e creatività dell’opera) cercando, ove i costi lo consentano, di creare delle prove certe dell’esistenza dell’opera e delle sue qualità. In caso di plagio si potrà così provare a portare la questione davanti ad un Giudice cercando (e non sarà cosa facile) di ottenere un riconoscimento dei propri diritti di autore (e/o editore) in forza dei suddetti principi generali (per approfondire anche varia casistica vdr articolo “Diritto d’autore, la dura sfida per la tutela delle creazioni ludiche” contenuto nel n. 5 della rivista specialistica “IoGioco” a firma dell’Avv. Sottocasa).

Bibliografia

• A. VALLONI, Il mercato dei giochi da tavolo, analisi e previsioni, 2018, reperibile on-line all'indirizzo: www.daltenda.com
• A. ZINOLA, Due motivi per cui i giochi da tavola stanno ritornando in auge, 2016 reperibile on-line all'indirizzo: www.manageritalia.it
• B. TASSONE, G. BIFERALI, La tutela del «format» in Cassazione, fra principî generali e merito dell’opera, in Archivio foto italiano, 2011.