In caso di fermo di polizia giudiziaria per controllare il tasso di alcool nel sangue del guidatore si è soliti usare l’etilometro, una strumentazione maneggevole e di dimensioni ridotte, in dotazione alle forze di polizia. Al conducente viene imposto di soffiare al suo interno, dove la strumentazione analizzerà i vapori fuoriusciti per determinare la quantità di alcool nel sangue. In particolare si ricorda che questo deve essere 0.0 in caso di soggetti neopatentati, minori degli anni 21 o se sono conducenti professionisti nel trasporto di cose o persone che superino le 3,5 t ex art.186-bis c.d.s.
Per tutti gli altri il limite di tollerabilità è di 0.5 g/l ex art 186c.d.s. Sono previste sanzioni amministrative che vanno da 500€ a 2.000€ con sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi,e il tesso è tra lo 0,5 e lo 0,8. In caso superiore (tra lo 0,8 e l’1,5) la sanzione parte da un minimo di 800€ e può raggiungere i 3.200€, con una sospensione della patente che va dai 6 ai 12 mesi.
Se il soggetto in fine viene fermato in uno stato di ebrezza evidente, che solitamente si connota con il superamento del tasso di 1,5 g/l di alcool nel sangue, allora la sanzione parte da 1.500€ fino a raggiungere i 6.000€, con l’arresto del conducente dai 6 ai 12 mesi.
Risulta essere evidente che invalidare il risultato fornito da tale strumentazione vuol dire anche togliere il fondamento alle sanzioni che ne sono derivate. Ed è così che i conducenti spesso provano a evitare il controllo, soffiando poco o non soffiando per nulla.
In caso di “volume insufficiente” (la dizione che emerge sul display dell’etilometro nel quale il soffio sia stato particolarmente esitante) l’apparecchio segnala che la quantità d’aria soffiata e analizzata è bassa rispetto agli standard previsti dal fabbricante perché il dato analizzato abbia rilevanza a fini penali, ma non è tale da impedire del tutto la rilevazione. In tali casi la polizia giudiziaria deve far ripetere l’operazione un ulteriore volta.
Per contrastare tali pratiche la Cassazione ha recentemente ribadito una giurisprudenza che diventa sempre più univoca. Con sentenza 20814/2019, la IV sezione ha ribadito che anche in caso di un unica rilevazione rientrante nella fascia avente rilevanza penale se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (verbali di polizia nel quale si segnala odore di alcool, instabilità del soggetto e altri sintomi tipici dell’uso di alcoolici). Con sentenza 19161/2016 i Supremi Giudici rilevavano che se l‘aria esaminata dall’etilometro fosse stata scarsa l’imputato sarebbe stato comunque favorito perché sarebbe stato anche più basso il relativo tasso alcolemico misurabile.
Eventuali malfunzionamenti dell’etilometro devono, inoltre, essere provati dallo stesso imputato.
Nel caso in cui nessuna delle rilevazioni sia contraddistinta dall’assenza della dicitura “volume insufficiente” sull’apparecchio la Corte Suprema ha affermato che sia il giudice che caso per caso deve analizzare se il valore numerico che appare come risultato della misurazione sia attendibile. Non potrà comunque servirsi dei pareri degli agenti che hanno fermato il sospettato a meno che essi non riescano a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il tasso del fermato superasse gli 0,8 g/l (Cass. 23520/2016).