Acquisto di beni da persone in difficoltà: quando è rescindibile.

in Contratti

In questo periodo storico di crisi economica e di involuzione dei consumi, che ancora è ben constatabile agli occhi di tutti nei suoi strascichi, ci si augura, finali, capita spesso di imbattersi in attività in chiusura, serrande abbassate a cui è affisso il cartello “vendesi” e locali vuoi.

Per ogni impresa che chiuda, tuttavia, ce ne sono altre che possono aprire, e, purtroppo, capita spesso che le imprese che abbiano superato il primo periodo di vita, notoriamente il più difficile per la presenza dei costi fissi non ancora pareggiabili con le esigue entrate, o quelle nuove, possano “cibarsi” dei resti delle imprese in gravi difficoltà, o di quelle che abbiano già alzato bandiera bianca.

Si immagini, per esempio, il caso di una ditta edile che acquista una serie di camion e gru necessari per i lavori che intende intraprendere. Nel giro di un anno, tuttavia, gli affari non decollano come previsto, e l’imprenditore decide di vendere parte dei due camion a un’impresa concorrente, piuttosto che a una nuova in procinto di aprire, a causa della difficoltà economica che sta attraversando. Oppure si pensi ad una palestra, che, dopo un cospicuo iniziale investimento in pesi e macchinari, sia costretta a chiudere e rivendere le stesse attrezzature, ad un prezzo fortemente ribassato, ad una palestra più grande, più capace economicamente, che l’ha, di fatto, “cannibalizzata”. Queste vendite sono lecite? È il mercato che si muove in questa direzione ed il nostro legislatore lascia che si regoli da solo?

La risposta è ovviamente no e qui introduciamo l’art. 1448 c.c. che cita testualmente: Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Seguendo il nostro esempio, quindi, è necessario avvertire sia gli imprenditori che, in preda ad una crisi economica decidono di ridimensionare o vendere tutti i beni della propria azienda, sia gli imprenditori che decidano di acquistare gli stessi beni. Perché un contratto sia assicurato dal rischio di un’eventuale rescissione, è necessario che non coesistano i seguenti punti:

  • non deve sussistere uno stato di bisogno nel venditore. Per “stato di bisogno” la giurisprudenza maggioritaria ha più volte chiarito che può essere ritenuta tale anche la semplice difficoltà transitoria, non solo la vera e propria indigenza o incapacità patrimoniale assoluta;
  • Non deve sussistere l’approfittamento nel compratore, potendosi ritenere tale non solo l’atteggiamento attivo o fraudolento, ma anche la mera conoscenza dello stato di bisogno altrui;
  • ed infine, il più oggettivo dei requisiti, la compravendita non può avere un prezzo inferiore alla metà rispetto all’oggettivo valore di mercato della merce compravenduta.

Qualora il compratore, consapevole della condizione di bisogno dell’alientante, ne abbia approfittato offrendo un prezzo irrisorio, inferiore di oltre la metà rispetto al valore di mercato, il venditore potrà agire per la rescissione.