Il Fondo di garanzia vittime della strada.

in Codice della Strada

Non tutti sanno che in Italia esiste un fondo specifico per le vittime della strada, che si prefigge il compito, tra gli altri, di rimborsare i soggetti che siano stati vittime di sinistri causati da soggetti non assicurati, o da soggetti non identificati, magari perché fuggiti dopo il sinistro. Il suddetto fondo, istituito con Legge 990 del 1969 ed operativo dal 1971, è gestito dalla Cosap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) ed opera sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) ed è costituito da un prelievo del 2,5% su ogni contratto di assicurazione stipulato da qualsiasi automobilista.

La polizza assicurativa è obbligatoria per tutti i possessori di autoveicoli; il suo scopo è quello di assicurare alle vittime di un sinistro un indennizzo per i danni fisici, morali e per quelli al proprio veicolo o ad una proprietà. Non sono rari i casi di incidenti con veicoli non assicurati, o, peggio ancora, provocati da pirati della strada che si rendono irreperibili per evitare l’assunzione delle proprie responsabilità. Si tratta di situazioni che pregiudicano la possibilità delle vittime di chiedere il risarcimento danni. È proprio in tali situazioni che la possibilità di ottenere un risarcimento è garantita dal Fondo vittime della strada.

I casi nei quali è possibile ricorrere a tale fondo sono 6, e sono i seguenti:

  • Veicoli non identificati: quando non è possibile identificare l’autoveicolo che ha causato il sinistro, in questo caso vengono liquidati i danni alle persone e alle cose, nel secondo caso con una franchigia di 500 euro.
  • Veicoli non assicurati: se il veicolo che ha colpa nel sinistro non è coperto da polizza RCA il Fondo interviene per danni a persone e a cose, nel secondo caso con una franchigia di 500 euro.
  • Veicoli assicurati con compagnie poste in liquidazione: se il veicolo è correttamente assicurato ma la compagnia è in liquidazione coatta amministrativa – cioè in fallimento o prossima ad esserlo – a liquidare i danni è il Fondo.
  • Veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario: se lo stesso può dimostrare che terzi hanno utilizzato il veicolo senza il suo consenso è il Fondo a risarcire gli eventuali danni cagionati.
  • Veicoli esteri con targa non corrispondente al veicolo: in questo caso i danni a persone e cose causati da eventuali incidenti vengono risarciti dal Fondo.
  • Veicoli esteri spediti nel territorio italiano da un altro Stato dell’Unione Europea, se il sinistro avviene nel lasso di tempo che intercorre tra la data di accettazione della consegna dell’auto e i 30 giorni successivi.

Se l’utente riconosce di essere stato vittima di una delle situazioni precedentemente riportate deve rivolgersi all’IVASS, istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici. Lo si fa attraverso la Consap, che mette a disposizione sul proprio sito un modulo da scaricare e compilare allegandovi i necessari documenti, fotografie ecc. A questo punto l’IVASS girerà la richiesta all’assicurazione referente e si procederà con il rimborso, dopo aver effettuato i relativi controlli.

Il massimale per gli importi da liquidare attraverso il Fondo di garanzie per le vittime della strada, tra l’altro è anche piuttosto alto: 6.070.000,00 € per i danni alle persone, 1.220.000,00 € per i danni alle cose.