Reato di disturbo della quiete pubblica: risponde anche il gestore del pubblico esercizio sul comportamento dei clienti nelle circostanze dell’attività.

in Diritto Penale

La Cassazione, con la recentissima sentenza numero 28.570/2019 ha, per la prima volta, affermato l’esistenza di una responsabilità in capo al gestore di un pubblico servizio, nei confronti dei suoi clienti, che si trovino fuori, nelle pertinenze o comunque nelle vicinanze, per il comportamento tenuto dagli stessi.

Il caso specifico riguarda un Luna Park semovente, autorizzato ad installarsi sulla darsena di un paesino costiero fiorentino. L’esercizio pubblico era stato accusato, solidalmente con alcuni clienti, per disturbo della quiete pubblica, ex art 659 c.p.

Il motivo di tale responsabilità non era da ricondurre alla musica che veniva utilizzata, il cui volume era regolato al di sotto sotto dei limiti massimi consentiti dalla legge, come accertato dalle Autorità intervenute, bensì al comportamento chiassoso e scomposto dei clienti che, di sera, rincasavano dopo aver fruito del sevizio.

In particolare gli stessi avevano formato un capannello di persone, che creavano disturbo al riposo, nelle ore notturne, dei proprietari della case limitrofe. A risarcire il danno era stato chiamato in solido anche il gestore del Luna Park, pur non essendo a lui imputabile nessuna condotta direttamente avversa alla quiete pubblica.

Il proprietario del Luna Park si era difeso contestando sia l’effettivo disturbo della quiete pubblica, sia il suo rapporto con gli eventuali disturbatori, in quanto sul titolare dell’esercizio pubblico non incomberebbe nessun onere di controllo delle condotte poste in essere da parte dei clienti fuoriusciti dal locale.

I giudici dei primi due gradi di giudizio non avevano dato ragione alle difese del gestore, sostenendo proprio l’esistenza di una responsabilità del titolare dell’esercizio d’intrattenimento un pubblico anche per il comportamento dei suoi clienti nelle circostanze dell’attività stessa.

Il suddetto giudizio veniva confermato anche dai Supremi Giudici, che ribaltavano il precedente orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia.

In particolare, i giudici hanno affermato che, sul livello di disturbo della quiete pubblica, per poter sentenziare se questo fosse stato eccessivo rispetto ai limiti di tollerabilità, bisogna fare riferimento esclusivamente alle risultanze dei rilievi effettuati in concomitanza degli eventi, dalle Autorità preposte e intervenute.

Inoltre, affermano i giudici nella sentenza: Esiste un preciso obbligo giuridico da parte del gestore di un esercizio pubblico al fine di evitare gli eventuali disturbi alla quiete della collettività da parte dei clienti usciti dall’esercizio di pubblico intrattenimento. Pertanto, nel caso in cui tale obbligo venga violato, facendo sì che vengano poste in essere condotte lesive della pubblica tranquillità, come nel caso di specie, è possibile l’applicazione del reato previsto dal codice penale anche per il titolare dell’esercizio pubblico.”