L’inserviente che non presta cure igieniche all’utente.

in Diritto del Lavoro

Con il termine generico “inserviente” ci si riferisce ad un soggetto addetto ai lavori di pulizia e alle mansioni più pesanti. Questa figura spesso la si può ritrovare in ospedali, scuole, comunità o altri luoghi dedicati ai raggruppamenti di persone. Il termine inserviente, come dicevamo, è generico, nel senso che comprende svariate mansioni, che sono giuridicamente suddivise in mestieri diversi a seconda del luogo in cui opera. In ospedale, per esempio, abbiamo gli operatori socio sanitari, nelle scuole abbiamo i collaboratori scolastici (comunemente detti “bidelli”)…

Tali soggetti hanno, tra le svariate competenza, anche quella di prestare cure igieniche in caso di bisogno delle persone con cui hanno a che fare. Si pensi all’inserviente che opera in una casa di cura per anziani che deve occuparsi dell’igiene intima degli ospiti della struttura, o al bidello che deve prestare ausilio agli alunni minori, soprattutto se molto piccoli di età, per la cura dell’igiene intima personale, in caso di bisogno.

Il punto è proprio questo; le funzioni di un inserviente genericamente inteso sono molto vaste e varie: cosa accade se questi si rifiuta di prestare tali cure ad un utente?

Un caso analogo è capitato nella provincia di Potenza, nella quale due collaboratrici scolastiche si erano rifiutate di cambiare il pannolino di un’alunna disabile iscritta in una scuola primaria, adducendo tra le altre motivazioni, il comportamento violento della minore, molto poco collaborativa in tale operazione.

Sia la Corte di Appello, che poi la Cassazione, hanno dato torto alle due colleghe impiegate presso la scuola.

In particolare, la sezione VI Penale, con sentenza n°22786/2016 ha confermato la configurabilità del reato di “rifiuto di atti d’ufficio” in capo alle due donne.

Il reato, configurato all’art. 328 c.p., infatti prevede al primo comma che “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. ” L’inserviente può essere sussunto tra i soggetti incaricati di un pubblico servizio.

In particolare, i Supremi Giudici hanno precisato che la cura dell’igiene personale di soggetti incapaci di provvedere da sé, a causa di problemi psichici o handicap fisici, deve essere svolta dalle persone preposte, eventualmente coaudiuvate da altri colleghi, ma mai può negato tale ausilio, poiché rientrante nelle mansioni contrattuali.

Le donne sono state condannate a risarcire sia l’Istituto Scolastico, costituitosi parte civile, sia la famiglia della minore, soggetto passivo del reato.