Comune contro condomini: dove mettere i bidoni della spazzatura

in Immobili

Il problema sul dove posizionare i bidoni della spazzatura ha sempre fatto sorgere contrasti tra i condomini e i comuni; ciascuno pretende che sia l’altro a dover accogliere i bidoni sulla superficie di sua proprietà. Il problema si è acuito con la “raccolta differenziata”, che ha moltiplicato i contenitori dell’immondizia.
I condomini vorrebbero che ad ospitare i recipienti destinati ai rifiuti, e i loro dintorni, spesso ugualmente sporchi e maleodoranti, fossero le superfici esterne agli stessi, mentre diversi comuni pretendono che i bidoni siano posti entro gli spazi privati di proprietà dei condomini.
Su tale materia è intervenuto più volte il TAR della Sicilia, Regione nel quale il comune di Catania ha disposto, in molteplici ordinanze, che i bidoni della spazzatura carrellati (cioè quelli più grossi, montati sui classici carrelli dotati di freno) siano ospitati entro gli spazi privati nelle pertinenza dei condomini.
Diversi condomini hanno fatto ricorso, ritenendo tale disposizione lesiva sotto molteplici aspetti. I motivi di ricorso si rifacevano, soprattutto, alla messa in pericolo della sicurezza dei condòmini (dovendo aprire lo spazio privato ai netturbini incaricati di raccogliere l’immondizia), oltre che all’aspetto della precarietà estetica e igenico sanitaria.
Il TAR con una prima sentenza (455/2019) aveva accolto parzialmente tali motivazioni, precisando che “I condòmini non potevano essere obbligati a collocare i carrellati per la raccolta differenza all’interno dei «locali» condominiali, sia nel caso in cui i condòmini avessero dichiarato che non disponevano di spazi adeguati, sia nel caso in cui i condòmini avessero dichiarato di non volerli tenere negli spazi interni per ragione di sicurezza”.
Altri interventi in merito, tuttavia, hanno precisato e meglio argomentato tale decisione, dando una traccia giurisprudenziale che verosimilmente potrà essere seguita dagli altri tribunali chiamati a dover decidere su analoghe controversie. I giudici amministrativi hanno stabilito che i “locali” nei quali non possono essere costretti i condomini al ricovero dei bidoni sono solo quelli chiusi e non eventuali pertinenze aperte nelle prossimità degli edifici. In questi spazi l’impatto igenico è ridotto dalla dispersione nell’aria. Inoltre i tempi di giacenza dell’immondizia sono minimi, legati ai tempi preordinati per la raccolta, e spetta ai condòmini preoccuparsi della pulizia in tali frangenti temporali. In definitiva “Se il condominio dispone di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i “carrellati”, anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto” (Tar Catania ordinanza n. 571 del 6 marzo 2020). In attinenza ai problemi inerenti la sicurezza, i giudici hanno chiarito che, questo non può dirsi messo a rischio dalla semplice apertura agli addetti alla raccolta differenziata.