Il sostegno nella scuola paritaria.

in Diritto Amministrativo

In premessa al nostro articolo, è necessario precisare cosa si intende per scuola paritaria. In Italia, come in tutti i paesi occidentali, esistono due tipi di scuole: quelle pubbliche e quelle private (l’articolo 33 Cost. garantisce la libertà a chiunque di insegnare).

Quelle pubbliche permettono al frequentante il conseguimento di un titolo, al termine del ciclo di studi, riconosciuto in tutto lo Stato, ora anche in tutta l’Unione Europea. Quelle private, per poter emettere titoli, abilitazioni, diplomi ecc. aventi lo stesso valore, devono essere riconosciute dallo Stato (di qui il termine “paritario”, in riferimento alle scuole pubbliche). Lo Stato, a sua volta le riconoscere solo in caso di possesso di taluni requisiti, come l’insegnamento di programmi approvati dal Ministero, il trattamento retributivo dei dipendenti, che deve essere analogo ai colleghi pubblici, oltre che il rispetto dei fondamentali principi costituzionali nel rapporto scuola-alunni (principio di uguaglianza, non discriminazione, libertà d’opinione …).

In tale ottica si incentra il problema del sostegno ai disabili nelle scuole private ma riconosciute dallo Stato.

Il caso è stato al centro di una recentissima questione nata nel milanese, ove una scuola privata, al termine del ciclo primario, aveva rifiutato l’iscrizione ad un alunno al ciclo successivo, in quanto disabile, motivando il diniego sostenendo che, non avrebbe potuto ospitare un nuovo disabile (la classe ne accoglieva già due). Il Tribunale di Milano aveva accolto la richiesta dei genitori del minore, ritenendo che “Il rifiuto di iscrizione risulta direttamente connesso, per stessa ammissione dell’Istituto, alla condizione di disabilità, e dunque apparentemente contrario all’obbligo di parità di trattamento degli alunni disabili a quelli normodotati.” Non sussistendo nessun limite all’accoglienza e inclusione di alunni disabili nelle scuole pubbliche, tale vincolo non può sussistere nemmeno nelle scuole private e paritarie.

Un altro tassello attinente alla disabilità nelle scuole private era stato tracciato dal TAR di Roma nel 2003. Il tribunale amministrativo, infatti, era stato adito da una famiglia che, dopo aver iscritto il figlio per 10 anni in una scuola privata, non voleva più farsi carico economicamente del costo aggiuntivo legato alle attività di sostegno del figlio. I genitori, infatti, oltre a pagare l’ordinaria retta all’Istituto, avevano acconsentito al pagamento di una cifra aggiuntiva, che tuttavia non erano più intenzionati a versare.

Il TAR, oltre a condannare la scuola privata per discriminazione, riconosceva l’onere del sostegno interamente a carico dello Stato, e, nello specifico, del MIUR. Infatti, motivavano i giudici nell’Ordinanza, i genitori di iscritti in scuole pubbliche non pagano costi aggiuntivi per il sostegno, indipercui lo stesso trattamento deve essere riconosciuto anche agli iscritti delle scuole private. Gli stessi alunni disabili, così come avviene nelle scuole pubbliche, in cui è lo Stato a farsene carico, devono essere gestiti con analogo trattamento anche nelle scuole paritarie.