Lo Stato non paga: contabilità pubblica.

in Contratti

Capita purtroppo spesso che ci siano dei problemi con i tempi di pagamento della pubblica amministrazione nei confronti dei privati che siano entrati in contatto con essa.

A volte i problemi sono legati a cronici ritardi nei finanziamenti ministeriali, altre volte è direttamente la negligenza del dirigente a creare ostacoli, anche involontari, all’effettivo pagamento, altre volte, infine, sono i controlli disposti ai fini di prevenire e evitare fenomeni corruttivi.

Per capirci di più, vediamo le fasi della procedura di pagamento che ogni PA deve rispettare per onorare gli impegni presi verso terzi, o che terzi hanno preso verso di essa.

In attinenza alle entrate, le fasi contabili sono le seguenti: accertamento, versamento e riscossione.

Con il termine accertamento, la PA indica quella fase giuridica che riconosce l’insorgenza di un diritto a riscuotere certe somme a vantaggio dello Stato (si pensi, per esempio, alla locazione di un locale del catasto, alla tassa legata all’occupazione di suolo pubblico, o alla vendita di prodotti di imprese pubbliche, come le fonti di energia). Successivamente si apre la seconda fase, detta riscossione, quella nella quale diventa esecutivo il versamento. L’esecuzione può essere spontanea o coattiva, nel caso il debitore non ottemperi volontariamente. Questa procedura si concretizza con l’emissione di un mandato di pagamento, con il quale la PA ordina all’istituto di credito di riferimento (solitamente una banca con la quale esiste un preventivo accordo) di adoperarsi per ottenere il pagamento di quando dovuto. Infine troviamo il versamento, ovvero l’effettivo incasso con la quale si chiude il ciclo di ciascuna somma in entrata. Se questa procedura non termina nello stesso anno finanziario nel quale si è aperta, si costituisce un residuo attivo, incassabile nell’esercizio successivo.

In attinenza alle spese il procedimento è strutturalmente simile, pur nella sua diversità lessicale e operativa. La prima fase è detta dell’impegno. Qui lo Stato riconosce l’insorgenza di un debito a proprio carico, individuando le ragioni dello stesso, il quantum e, soprattutto, il creditore.

É la fase della sottoscrizione del contratto di appalto, per esempio, o quella nella quale viene assegnato un servizio ad un’impresa, con il conseguente obbligo in capo allo Stato al pagamento. Questa, tuttavia non è che la prima fase, che non conclude l’operazione. Vi è poi, infatti, la fase della liquidazione e dell’ordinazione, spesso eseguite in un unico passaggio, nella quale si ordina all’istituto cassiere, precedentemente incaricato di eseguire i servizi di Cassa, di pagare la somma precedentemente impegnata. In questo passaggio il dirigente della PA emette il mandato di pagamento, sottoscrivendolo, contenente i dati del pagamento, che sarà poi eseguito dalla banca di riferimento.

Infine, abbiamo il pagamento vero e proprio, che chiude l’operazione di spesa.

Anche in questo caso se l’operazione non si chiudesse nello stesso anno in cui si è aperta, verrebbero a crearsi i così detti residui, questa volta passivi per lo Stato.