E se il segreto professionale confliggesse con un accertamento fiscale?

in Deontologia Professionale

Se l’avvocato conserva presso il suo Studio documenti privati del cliente-assistito da cui emerge la sua evasione o elusione del fisco, i soggetti verificatori non potranno utilizzarli se non a precise condizioni, prime fra tutte il preventivo assenso del magistrato alla perquisizione volto al raccoglimento del materiale fonte di prova.

Lo ha stabilito la sentenza numero 34020/ 2020 della Corte di Cassazione.

Nel caso concreto, prove che dimostravano l’evasione dal fisco di un’azienda e che erano in possesso del suo legale, sono state raccolte dagli agenti della Guardia di Finanza, e proprio avverso la legalità di tale assunzione probatoria, l’impresa in questione ricorreva in appello e poi in Cassazione.

I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso proprio fondando le loro motivazioni sul fatto che il giudice per le indagini preliminari competente avesse, in effetti, acconsentito alla Guardia di Finanza di ispezionare i locali dello Studio Legale al quale l’azienda si era rivolta, in quanto unici luoghi ove potessero essere conservati i documenti a testimonianza del reato di evasione fiscale (i locali e i personal computers dell’impresa erano già stati passati al setaccio).

Ma al di là della soluzione del caso concreto, gli Ermellini hanno chiarito che, in casi analoghi, è diritto del legale non mostrare documenti agli inquirenti, potendo eccepire il “segreto professionale”.

Tale eccezione non potrà che interrompere le ricerche, agli investigatori non rimarrà che rivolgersi al magistrato competente, affinché questi possa valutare e bilanciare gli opposti interessi coinvolti nella questione.

Non possono, invece, essere opposte alle richieste degli inquirenti, prosegue la Cassazione, i documenti concernenti atti pubblici (in quanto, per loro natura, non possono che essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta, ai sensi della legge), né fatture o ricevute fiscali (in quanto sono connaturate dall’essere strumenti volti al controllo fiscale, quindi estranee al rapporto tra legale e assistito, in quanto non possono comprometterlo).