La legge sul procedimento amministrativo disciplina gli istituti volti a garantire la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
La partecipazione del privato nel procedimento amministrativo ha un duplice scopo: difensivo e collaborativo. Sotto il primo aspetto, il privato ha la facoltà di rappresentare nell’ambito del procedimento gli stessi interessi che potrebbe addurre in un eventuale processo amministrativo; per ciò che attiene al secondo aspetto, le informazioni apportate nel procedimento dal privato possono rivelarsi utili per l’istruttoria amministrativa, la quale così appare più completa e può pervenire ad un risultato migliore.
Il principale atto che è funzionale a garantire la partecipazione al procedimento amministrativo è l’avviso di avvio del procedimento amministrativo da parte della pubblica amministrazione mediante il quale la stesse rende noto ai soggetti nei cui confronti l’atto finale potrà esplicare i propri effetti la possibilità riconosciutagli di intervenire nell’iter deliberativo. In particolare, ai soggetti privati deve essere riconosciuta la possibilità di prendere visione dei documenti amministrativi, di presentare memorie difensive/collaborative/integrative, di depositare documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutarli qualora risultino pertinenti.