L’eccesso di potere dell’autorità amministrativa pubblica.

in Diritto Amministrativo

L’eccesso di potere, che nella vulgata pubblica è un termine dai molti significati, in giurisprudenza è un concetto a cui la giurisprudenza a provato a dare un senso positivo preciso e determinato.

Dopo anni di studi giurisprudenziali e dottrinali, pratici e accademici, oggi non sbagliamo se affermiamo che l’eccesso di potere è una figura sintomatica che svela un atteggiamento non conforme alla legge tenuto dalla pubblica amministrazione.

Le figure sintomatiche dell’eccesso di potere presuppongono un esercizio della funzione pubblica, da parte della pubblica amministrazione, eccedente i poteri conferiti dalla legge. Tuttavia, tale figura di annullabilità è sempre stata di difficile accertamento, così la giurisprudenza, al fine di delineare in modo più preciso tale figura, ricorre alle così dette figure sintomatiche. In altre parole, vi è una presunzione logica che al ricorrere di tali figure vi sia uno sviamento dell’azione amministrativa rispetto alle finalità prefissate dalla legge. In ogni modo, tra le figure sintomatiche rientrano: il travisamento dei fatti, che si realizza allorquando la pubblica amministrazione ponga a base del provvedimento fatti inesistenti o abbia dato ai fatti un significato erroneo; l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione, allorché il dispositivo o il preambolo contrasti con la motivazione o quando la motivazione risulti intrinsecamente illogica o contraddittoria; il difetto o l’insufficienza dell’istruttoria, allorché questa si riveli carente sotto il profilo dell’acquisizione degli interessi pertinenti alla vicenda procedimentale ed al provvedimento finale; la contraddittorietà tra più atti endoprocedimentali o tra diversi provvedimenti della pubblica amministrazione.; inosservanza di circolari e di altri atti interni, allorché la p.a., discostandosi nel caso concreto dalla norma di condotta generale individuata nella circolare violata, dà vita ad una contraddittorietà di comportamenti; la disparità di trattamento, allorché casi analoghi ricevano diverso trattamento; l’ingiustizia manifesta; la mancanza di idonei parametri di riferimento che si realizza allorché la pubblica amministrazione incida su posizioni giuridiche del privato in assenza di adeguati parametri di riferimento che rendano giustificato il sacrificio del privato.

Alla presenza di anche una sola di queste figure, si può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ove il cittadino potrà ottenere il riconoscimento dei propri diritti, con provvedimenti, anche esecutivi di condanna nei confronti dall’Autorità emittente il provvedimento illecito.