Il rendiconto di fine anno: il conto consuntivo.

in Diritto Amministrativo

Nelle contabilità pubblica i momenti centrali sono due. Il bilancio, o programma annuale, che ha lo scopo di prevedere come le entrate saranno spese, e il consuntivo, che, al contrario, ha il compito di verificare l’adiacenza tra il previsto del bilancio, e quello effettivamente speso.

Nel rendiconto, in altre parole, si fotografa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria ex post, mentre nel programma annuale, o previsione di bilancio si accertano le entrate e si prevede come spenderle, in un ottica ex ante.

Va da se che in un mondo perfetto il bilancio preventivo e il rendiconto dovrebbero coincidere perfettamente. In realtà, tuttavia questo è molto difficile, in quanto gli eventi imprevedibili si possono sempre verificare… Immaginiamo solo un qualsiasi bilancio di un ente pubblico nell’anno 2020. Quanti progetti potevano essere stati approvati ma non effettuati, in seguito all’esplosione della pandemia Covid-19, immaginiamo i preventivi di investimento che si sono dovuti modificare per trovare i fondi per i d.p.i. (disposizioni di protezione individuale, come mascherine, visiere, guanti…), per il gel mani a base di alcool, o il disinfettante per gli ambienti.

Questo solo per fare alcuni esempi e capire quanto può essere distante nella pratica il previsto nel bilancio e l’effettivamente speso, verificabile dal consuntivo.

I cambi nella gestione delle risorse, d’altronde, sono possibili e pienamente legittimi. La situazione di inizio anno, che sta alla base del bilancio preventivo, molto probabilmente sarà molto diversa da quella dell’anno nuovo, quando si traccia il rendiconto dell’anno finanziario passato.

A vigilar, però, sulla gestione delle spese, soprattutto se diversificate rispetto a quelle programmate, ci penserà la Ragioneria dello Stato, con i suoi revisori, se parliamo di enti pubblici (con la possibilità di configurare responsabilità contabile e amministrativa in caso di accertamento di ammanchi immotivabili), o con il collegio dei sindaci nelle società private (a tutela dei soci).