La “gara d’appalto” (pubblica) e il contratto d’appalto (nel diritto civile), analogie e differenze.

in Contratti

Il contratto di appalto della pubblica amministrazione si distingue dalla nozione civilistica di appalto, che si ricava dall’art. 1655 del codice civile. Ai sensi del citato articolo l’appalto è “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. L’appalto civile contempla una delimitazione oggettiva, dovendo esso riguardare il compimento di un’opera o di un servizio, e dall’altro una delimitazione soggettiva, dovendo l’appaltatore essere un soggetto dotato di una propria organizzazione economica. Esula da tale nozione di appalto la disciplina della fornitura di beni già prodotti o che non richiedano una specifica attività realizzativa.

L’appalto pubblico, invece, ha ad oggetto la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi, nonché la fornitura di beni, a titolo oneroso. Sotto il profilo soggettivo, l’appalto pubblico è eseguito a favore di una pubblica amministrazione per il conseguimento di un interesse pubblico. L’appalto pubblico, inoltre, si differenzia dall’appalto civile poiché dovrà essere necessariamente stipulato nella forma dell’atto pubblico o in altra forma consentita dal codice dei contratti pubblici. La scelta dell’operatore economico a cui sarà affidata l’esecuzione dell’appalto non è effettuata discrezionalmente dall’amministrazione pubblica bensì vincolata al rispetto dei criteri di aggiudicazione fissati dal legislatore (si ricorda: il criterio del minor prezzo e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa) tesi ad individuare quale sia l’offerta tecnico/economica maggiormente soddisfacente gli interessi pubblici.