Quando l’autorità pubblica torna sui suoi passi: l’atto di convalida.

in Diritto Amministrativo

Spesso l’Autorità amministrativa sbaglia, è sulla bocca di tutti.

In pochi sanno però che la stessa P.A. può, se lo ritiene il caso, tornare sui suoi passi, laddove riscontri un vizio nel procedimento che infici sul pubblico interesse che questa deve perseguire.

Il problema può essere messo in luce da controlli interni, magari operato da organi competenti gerarchicamente superiori, o anche su segnalazioni dei cittadini interessati. Questi possono anche essere del tutto informali, emergere direttamente dal rapporto utente-Autorità, secondo il principio di leale collaborazione, senza il passaggio dal Giudice amministrativo.

Quest’ultima possibilità, infatti, dovrebbe essere l’ extrema ratio, nel caso in cui le obiezioni dell’interessato non fossero valutate come meritevoli dalla stessa Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di secondo grado consiste in quell’intervento, da parte della p.a., di riesaminare un provvedimento amministrativo originario già adottato. Si tratta di un procedimento, appunto, di secondo grado perché azionato in via di autotutela, senza adire l’autorità giudiziaria, su di un provvedimento già efficace e produttivo di effetti, sia favorevoli che sfavorevoli, nei confronti di terzi.

Si possono individuare tre tipi di procedimenti: confermativo, demolitorio e, in ultimo, quello conservativo, ossia in riforma del provvedimento già emanato.

In particolare, con riguardo a quest’ultimo procedimento, è l’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, che al comma 2 prevede, in alternativa all’annullamento dell’atto illegittimo, «la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole».

L’esempio più rilevante è costituito dalla convalida: essa richiede, con congrua motivazione, la sussistenza di ragioni di tutela dell’interesse pubblico e l’esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuarla. La convalida ha effetti retroattivi, cioè rende il provvedimento originario sanato fin dal momento dell’acquisto della sua efficacia. Accanto alla convalida, inoltre, si affiancano ulteriori strumenti conservativi non espressamente disciplinati: la ratifica (elimina il vizio di incompetenza), la sanatoria (attua la conservazione del provvedimento invalido), la conversione (conserva gli effetti del provvedimento invalido attraverso la trasformazione dell’atto viziato in un provvedimento ulteriore di cui ha i requisititi di forma e di sostanza), la riforma (che revisiona il provvedimento senza produrne una totale eliminazione), la rettifica (il provvedimento valido ma irregolare viene corretto, con la conseguente eliminazione degli errori) e la rinnovazione (con la quale la p.a., a seguito di una nuova ponderazione degli interessi, emana un nuovo provvedimento che sostituisce quello scaduto).