Cosa c’è dietro al sogno del matrimonio?

in Diritto di Famiglia

Con il referendum del 1974, avversato fermamente dalla Chiesa e da gran parte della DC, in molti temevano che sarebbe finita la secolare tradizione (e sacramento) del matrimonio quale unione eterna e inseparabile. E se l’introduzione del divorzio ha reso relativo il concetto di eterno, ciò non toglie che, ancora oggi i matrimoni vengono continuamente celebrati.

C’è chi sceglie il rito cattolico, chi sceglie quello civile, ma in pochi sanno cosa ci sia dietro, e soprattutto quale sia il punto di contatto tra un matrimonio religioso e spirituale, celebrato da un prete, e gli obblighi civili vigenti nel nostro ordinamento, che è laico ed indipendente.

Vediamo, dunque, i passi che è necessario percorrere per transitare dal rito religioso al diritto.

Il primo di questi è la pubblicazione. Il parroco, o l’ufficiale dello stato civile, è obbligato ad affiggere alla porta della casa comunale e alla Chiesa di celebrazione, almeno per 8 giorni, un avviso che renda noto che si sta per celebrare un matrimonio tra due soggetti, con tanto di nome e cognome dei futuri coniugi. A questo adempimento può seguire l’opposizione di qualcuno, nel caso in cui si denuncino precedenti nozze, o stato di parentela sussistente tra i futuri sposi, per esempio, o altre cause ostative alla celebrazione delle nozze. L’opposizione non sospende direttamente la celebrazione del rito, bensì è resa necessaria una sentenza del Presidente del Tribunale competente, chiamato a valutare la fondatezza dell’opposizione.

Dopo il trascorrimento degli 8 giorni minimi di pubblicazione arriva la seconda fase, la vera e propria celebrazione. Il parroco è chiamato, oltre agli adempimenti imposti dalla liturgia e dal diritto canonico, a istruire gli sposi sul senso civile dell’atto, illustrando direttamente il codice. Terminato il rito, lo stesso parroco dovrà redarre l’atto di matrimonio, contenente anche la scelta dei coniugi sul regime dei beni che sarà tenuto nella coppia (ordinariamente si ha la comunione dei beni, ma si può optare anche per la separazione).

L’ultimo passo è la trascrizione. Il parroco porta quest’ultimo atto all’ufficiale di stato civile (in comune), il quale lo trascrive negli appositi registri. Il matrimonio è efficace retroattivamente, quanto questo è stato celebrato e non nel momento in cui viene trascritto.