L’albo degli avvocati (o meglio gli albi).

in Deontologia Professionale

L’Albo degli avvocati è un registro nel quale sono iscritti tutti i legali che possono esercitare in Italia. I requisiti per richiedere l’iscrizione sono quelli previsti dalla normativa, e integrati dai regolamenti specifici degli organi previsti nella professione e dalle normative contributive. Sostanzialmente per l’iscrizione è necessario:

  1. Aver superato l’esame abilitativo, dopo l’ottenimento della laurea in giurisprudenza.
  2. Aver aperto una partita IVA
  3. Essere iscritti, ai fini contributivi, nella Cassa Forense.

Come da titolo, abbiamo però parlato di albi e in effetti, a ben vedere, l’albo è uno. Tuttavia questo contiene molteplici sezioni:

  • l’albo ordinario, che accoglie gli avvocati
  • l’albo sezione speciale, che si suddivide a sua volta in: albo degli avvocati stabiliti e albo delle società di avvocati
  • l’albo speciale per patrocinare avanti alle giurisdizioni superiori (ovvero la Cassazione) al quale possono iscriversi gli avvocati con almeno 5 anni di esercizio della professione, dopo aver sostenuto un esame abilitativo, o dopo 8 anni di professione, dopo aver frequentato la scuola superiore dell’avvocatura.
  • Il registro dei praticanti, al quale sono iscritti i dottori in giurisprudenza, impegnati nel tirocinio.

Per rimanerci iscritti nell’Albo, ai legali si richiede effettività nell’esercizio della professione, continuità, abitualità e prevalenza. Devono usare locali addetti specificatamente all’esercizio dell’attività, essere intestatari di utenze, polizza assicurativa, oltre all’obbligo di sostenere aggiornamenti e formazione.

È invece incompatibile con l’iscrizione nell’Albo l’esercizio di altra attività da lavoro autonomo, eccetto il caso in cui l’oggetto di questo sia di carattere scientifico, letterario, artistico, culturale, econimico-commercialistico, giornalistico o riguardi la pratica della consulenza del lavoro.

Al contrario sono proibiti gli impieghi nelle attività commerciali, nelle società a fine di lucro, come lavoratore subordinato.

Si può invece essere sospesi temporaneamente dall’Albo in caso di elezione a cariche dello Stato, regione, provincia e comuni, in caso di nomina nella Corte Cosituzionale o nel Cnsiglio Superiore della Magistratura.

La cancellazione dell’Albo infine può avvenire su richiesta dell’interessato, d’ufficio o su richiesta del Procuratore Generale.