La Costituzione.

in Diritto Amministrativo

Spesso si parla di Carta Fondamentale, Costituzione, Legge Assoluta di primo grado gerarchico.

In Italia, come noto, la costituzione è stata promulgata il 27 dicembre del 1947, in America addirittura nel 1789, in Brasile nel 1988. Ma cosa hanno in comune documenti che hanno lo stesso nome ma che sono state redatte a quasi 2 secoli di distanza?

I caratteri necessari affinché si possa parlare giuridicamente di una Costituzione, in effetti sono gli stessi:

  • Generalità: le disposizioni proprie del testo normativo, infatti, si rivolgono generalmente a tutta la cittadinanza.
  • Astrattezza: i destinatari sono trattati allo stesso modo, nell’incarnazione del principio di eguaglianza davanti alla Legge, a prescindere dal ceto sociale, dal sesso, dall’etnia etc etc.
  • Novità: I contenuti devono essere innovativi, primigeni. La Costituzione, elaborata dai Padri Costituenti, deve essere una norma di rottura, di innovazione.
  • Esteriorità: deve riguardare comportamenti fattuali, non idee o intenzioni. Le norme in esse contenute, infatti, devono regolare la realtà, non la moralità o l’intenzionalità dei cittadini
  • Imperatività: devono prevedere delle sanzioni in caso di mancata osservanza. Molto spesso le sanzioni sono decise non all’interno della Carta costituzionale ma vengono rimandate a fonti dette di “secondo grado” (riserva di legge), che possono essere più facilmente modificate, a seconda degli sviluppi sociali, mentre la Costituzione, di norma, è più difficilmente modificabile.
  • Positività: deve essere adottata dallo Stato sovrano, nell’esercizio dei suoi poteri riconosciuti

Le costituzioni, poi possono essere classificate a seconda del possesso o meno di diverse caratteristiche; possono essere:

  • Più o meno rigide: tutte le Costituzioni, di norma, sono più difficili da modificare rispetto alle altre norme. Non basta una qualsiasi legge per contraddirla. Non fu così nel periodo fascista, che di fatto semplicemente non applicò il “padre” della nostra Costituzione, il così detto Statuto Albertino (appunto Statuto, non Costituzione), che prevedeva, per esempio, l’eguaglianza di tutte le razze, ma che non potè far nulla quando il governo Mussolini introdusse le leggi razziali.
  • Brevi o Lunghe: si potrebbe anche dire più o meno approfondite, a seconda del numero degli articoli. Per fare alcuni esempi la Costituzione tedesca conta 146 articoli, quella Francese 89 e quella indiana 450.
  • Votata o ottriata: Se viene votata dai rappresentanti del popolo o “concessa” dal sovrano.