Perchè è garantito un assegno di mantenimento dopo il divorzio?

in Diritto di Famiglia

La legge in tema di mantenimento del coniuge “debole” dopo il divorzio è la numero 898 del 1970, la quale prevede un assegno con funzione assistenziale, compensativa e perequativa nel caso in cui l’ex coniuge istante non sia in grado di procurarsi pari introiti per ragioni oggettive.

Interessanti innovazioni in materia sono state apportate dalla decisione della Corte di Cassazione n. 2653/2021.

Questa sentenza, in realtà, ingrandisce le fila di un orientamento che via via si fa sempre più consolidato tra i Supremi Giudici, che spesso hanno seguito la ormai celeberrima sentenza n. 18287/2018, che ha fortemente ristretto i casi in cui si deve mantere l’assegno post-divorzio.

Il fine non è garantire lo stesso tenore di vita che i coniugi sostenevano durante il matrimonio, bensì deriva dal ruolo del contributo fornite dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione della famiglia (e del suo patrimonio).

Per esempio, se in una famiglia la moglie non lavora (come purtroppo ancora oggi spesso accade), e ci si sostiene con un solo reddito, questo potrà crescere di più non dovendo contribuire economicamente ai lavori di casa, che saranno svolti verosimilmente dalla moglie non lavoratrice. Lo Stato tutela tale coniuge debole, garantendo qualcosa a livello economico, riconoscendo il suo contributo, seppur non economico, apportato alla famiglia.

Il diritto all’assegno così congegnato si estingue con il convogliamento a nuove nozze.

Ma se questi non si sposa ma convive more uxorio?

Grande dibattito ha sempre infiammato questo punto in giurisprudenza.

Nel 2003, per la prima volta, la Cassazione riconosce anche alla convivenza more uxorio, richiamandosi all’art.2 della Costituzione che tutela e garantisce tutte le “formazioni sociali”, la struttura della famiglia, definendola, come oramai noto, “famiglia di fatto”.

La famiglia di fatto è caratterizzata dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, idonea dunque a interrompere ogni tipo di connessione con la precedente famiglia, anche se regolarmente fondata sul matrimonio e poi separata. Da qui deriva che, a cascata, ogni possibilità di concessione dell’assegno di divorzio si estingue, non sussistendo più rapporti tutelabili con il recedente coniuge. Tale diritto, una volta perso, non è acquistabile nemmeno con la successiva fine della convivenza more uxorio: è perso per sempre.

La famiglia di fatto è così riconosciuta al pari di quella di diritto, generando uguali vincoli economici e di sostegno reciproco.