Il diritto internazionale privato.

in Contratti

Il diritto internazionale privato è una branca del diritto che interseca, allo stesso tempo, sia il diritto privato che quello internazionale.

Nello specifico è quel diritto che regola i rapporti tra parti private che hanno degli elementi di diritto alieno, che impedisce l’applicazione del diritto nazionale.

Immaginiamo un cittadino portoghese che venda una proprietà immobiliare su territorio italiano a un americano, o un signore cinese che, sul letto di morte, rediga testamento, trovandosi in giapponese, nominando erede universale un cittadino sudamericano.

In questi casi, estremi senza dubbio, ma comunque più frequenti di quanto non si creda, è evidente il problema nell’individuazione di quale sia il diritto applicabile. Questa normativa non può che essere interna (questa la principale differenza con il diritto internazionale, che si definisce invece pattizio, cioè regolato da patti tra le nazioni).

Al buon avvocato che maneggia una causa che presenta elementi estranei al nostro diritto, come nei casi suesposti, dovrebbe accendersi una spia. A risolvere tale allerta ci pensa la Legge 218 del 1995, che sostanzialmente è la principale normativa in materia di diritto interazionale privato.

La legge è composta di numerose parti, chiamati “Titoli”, tra cui il primo parla di disposizioni, il secondo di procedure, il terzo riguarda le norme il conflitto (e i criteri di risoluzione) e l’ultimo, invece, tratta del riconoscimento degli atti stranieri.

Altre fonti, poi sono quelle di diritto internazionale ed europeo, come ad esempio le convenzioni tra Stati, i regolamenti europei e le sentenze della Corte di Giustizia. Infine residua in maniera piuttosto preminente la principale fonte fatto, ovvero le consuetudini (come per esempio la così detta lex mercatoria, in ambito commerciale internazionale).

In Italia la legge straniera viene equiparata a quella del foro interno, la normativa straniera deve essere applicata, ove previsto dalla nostra legge, utilizzando i criteri propri, però, del nostro ordinamento.

Infatti nei casi ove la legge straniera non rispetti i principi fondamentali del nostro ordinamento, questa non potrà in ogni caso essere applicata. È il caso della Kafala per esempio, un istituto mussulmano paragonabile per certi versi all’adozione che tuttavia riconosce all’adottante il dovere imprescindibile di insegnare i principi dell’Islam all’adottato, pena lo scioglimento della Kafala stessa. Va da sé che un istituto del genere non può essere applicato in Italia, che si riconosce un ordinamento giuridico laico ed equidistante da tutte le professioni religiose.

Altri casi in cui il diritto straniero non deve essere applicato in Italia si possono ravvisare in quei campi riconosciuti di applicazione necessaria della legge Italiana. Pensiamo ad esempio alla normativa sulla tutela dei lavoratori, o sulla previdenza sociale, o ancora sul diritto di famiglia. Non può nemmeno applicarsi una normativa straniera che mini il così detto ordine pubblico internazionale, con istituti inaccoglibili nel nostro ordinamento, quali, per esempio il ripudio unilaterale, il divieto di matrimonio interraziale o interreligioso.

Il soggetto chiamato a scegliere il diritto da applicare è, ovviamente, il giudice di merito, che in ogni caso applicherà la legge processuale italiana.

Tolti i casi limite sopraesposti, la L.218/1995 prevede, sostanzialmente quanto segue.

1) Si applica la legge di Cittadinanza nei casi di

  • capacità giuridica persona fisiche
  • scomparsa, assenza, morte presunta
  • capacità di agire
  • diritti della persona
  • promessa di matrimonio (se è uguale tra nubendi), altrimenti si applica la legge italiana
  • condizioni per contrarre matrimonio
  • rapporti personali tra coniugi (se è uguale tra marito e moglie), altrimenti si applica la legge dello Stato ove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata
  • contratti di convivenza (se è uguale tra conviventi), altrimenti si applica la legge dello Stato ove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata
  • separazione (se è uguale tra marito e moglie), altrimenti si applica la legge italiana
  • unione tra omosessuali (se è uguale tra gli uniti) altrimenti si applica la legge italiana
  • normativa sulla filiazione (se i genitori hanno la stessa cittadinanza), altrimenti si applica la legge dello Stato ove il figlio è nato
  • normativa sul riconoscimento del figlio (se i genitori hanno la stessa cittadinanza), altrimenti si applica la legge italiana
  • istituti di protezione dei maggiorenni (come l’amministrazione di sostegno, l’interdizione o l’inabilitazione)
  • successione (il morituro potrà scegliere liberamente con quella di ultima residenza)
  • donazioni (i donante potrà scegliere liberamente con quella di residenza)
  • capacità di disporre testamento.

2) Si applica la lex fori (la legge italiana) nei casi di

  • domicilio, residenza in Italia o rappresentante (per le persone giuridiche) domiciliato o residente in Italia
  • scioglimento delle unioni civili
  • rapporti tra genitori e figli
  • adozioni
  • protezione dei maggiorenni che abbiano bisogno di intervento urgente

3) Si applica, invece, la normativa dello Stato in cui il fatto è accaduto nei casi di

  • forma legittima del testamento
  • azioni reali per immobili o mobili registrati all’estero
  • forma del matrimonio
  • obbligazioni extracontrattuali
  • promessa unilaterale

4) Si applica, poi, la legge del Paese di residenza o domicilio nel caso in cui il soggetto è coinvolto

  • sia apolide, rifugiato, con più cittadinanze

5) Si applica la legge del Paese ove sono state costituite

  • società o altri enti (se hanno ragione sociale non in Italia o non sono amministrate in Italia) altrimenti si applica la legge italiana

6) E’ lasciata la scelta alle parti in caso di

  • rapporti patrimoniali tra coniugi
  • obbligazioni contrattuali
  • responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

7) Si applica la Convenzione Aja per i casi di

  • protezione dei minori

8) Si applica la normativa del Paese di utilizzo

  • dei beni immateriali
  • dei provider, per quanto attiene all’e-commerce

9) infine si applica la Convenzione di Ginevra per

  • la normativa sui titoli di credito quali cambiali, assegni o vaglia.