Quando l’avvocato sbaglia: il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

in Deontologia Professionale

In altri articoli abbiamo già parlato e sottolineato il fatto che esista un codice deontologico che deve essere rispettato da qualsiasi avvocato iscritto all’Albo. Va da sé che per rendere effettiva tale scrittura deve esistere un organo in grado di far rispettare tare disposizioni: ecco dunque il così detto C.D.D. (Consiglio Distrettuale di Disciplina).

Questo è composto da un terzo dei membri che presiedono il Consiglio dell’Ordine, nello specifico è impersonato da 5 professionisti titolari e 3 membri supplenti, scelti dagli iscritti in apposite elezioni. Ovviamente la giurisdizione del Consiglio si estende ai membri iscritti all’Albo a cui l’Ordine si riferisce. Il C.D.D. non applica solo le norme contenute nel codice deontologico, ma, in via residuale anche tutte le norme proprie del codice di procedura penale.

Il procedimento si apre alternativamente con un esposto, una denuncia o una qualsiasi notizia di illecito disciplinare, anche rilevata d’ufficio o segnalata dall’Autorità Giudiziaria.

In Consiglio dell’Ordine convoca l’accusato, a cui chiede di lasciare una deposizione sui fatti. A questo punto, valutate le istanze difensive, i membri del Consiglio possono scegliere di archiviare la notizia, per manifesta infondatezza, o trasferirla alla competenza del C.D.D. (che può anche impugnare l’archiviazione, in tale caso la Corte competente diventa la Cassazione).

Arrivati a questo punto, il C.D.D., per garantire la terzietà nel giudizio, forma una Commissione composta da Consiglieri di altri Ordini e invitano l’accusato a fornire più approfondite osservazioni da consegnare entro 30 giorni. Entro i primi sei mesi dal pervenimento della notizia di illecito si deve concludere la fase istruttoria, con il doppio esito possibile: archiviazione o incolpazione motivata e apertura del procedimento vero e proprio.

In questa fase viene coinvolto anche il Pubblico Ministero e si apre una fase propriamente dibattimentale. Le udienze rimangono, differentemente da quelle aventi ad oggetto cause penali, a porte chiuse e si conclude con la decisione della Commissione del C.D.D. che può esprimersi a favore del proscioglimento, del richiamo verbale o della sanzione.

Il secondo grado di giudizio si tiene, in caso di impugnazione dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense, e, per ulteriori motivi meramente formali (quali l’incompetenza, l’eccesso di potere o la violazione di legge) è consentito il ricorso dinnanzi ai giudici della Cote di Cassazione in composizione a Sezioni Unite.